Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 16143

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 16143
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16143
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1561/1/2017, depositata il 18.12.2017, la Commissione Tributaria Regionale del Molise, in riforma della sentenza n. 899/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, rigetto' il ricorso proposto dalla Spa (XXXXX) contro il diniego di rimborso dell'addizionale sulla energia elettrica per l'anno 2011, per l'importo di Euro 54.485,66, che era risultato non dovuto in conseguenza della abrogazione della addizionale provinciale disposta del Decreto Legislativo n. 68 del 2011, articolo 14, comma 2, a decorrere dall'anno 2012.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto applicabile, ai fini del rimborso, il termine prescrizionale ordinario, ma la Commissione Tributaria Regionale, investita dall'appello della Agenzie delle Dogane, rilevo' che il rimborso della accisa indebita, a prescindere dalle cause, anche successive al pagamento, per cui non era piu' dovuta, era sottoposta al termine biennale non derogabile di decadenza, in base ad una elaborazione giurisprudenziale consolidata.

Contro la sentenza di appello, non notificata, ha presentato ricorso la contribuente con atto / notificato il 15 giugno 2018 affidato ad un unico motivo, illustrata con memoria.

Resiste con controricorso la Agenzia delle Dogane.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1.Con un unico motivo la societa' (XXXXX) lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articoli 14 e 56, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la sentenza di appello erroneamente ritenuto applicabile nel caso in esame il termine decadenziale previsto dal TUA, articolo 14, comma 2, pur essendo i crediti emergenti dai conguagli dichiarativi estranei all'ambito applicativo della suddetta disposizione e quindi soggetti soltanto all'ordinario termine prescrizionale. Ad avviso della ricorrente l'articolo 14 si riferirebbe infatti ai pagamenti indebiti
e quindi senza titolo da intendersi in senso stretto, mentre i ratei d'acconto mensili della accisa erano dovuti in adempimento di uno specifico obbligo di legge previsto dal TUA, articolo 56, comma 1, ed inoltre i termini di decadenza si giustificavano con un errore del contribuente non autonomamente rilevabile dall'Ufficio, idoneo a determinare un affidamento da parte dell'Ufficio, per la cui correzione l'autore doveva attivarsi in tempi brevi, mentre nel caso di conguagli regolarmente esposti in dichiarazione non esisteva alcuna situazione di (falsa) apparenza per cui anche il dubbio interpretativo sulla portata delle, disposizione normativa doveva essere risolto in base al principio della buona fede. Secondo la ricorrente non era poi applicabile la giurisprudenza elaborata dalla Corte di cassazione per alcuni casi di decadenza dalla domanda di rimborso in materia di accise, richiamata dalla sentenza impugnata, poiche' si trattava di casi diversi in cui il credito non era rilevabile autonomamente dagli Uffici, non essendo soggetto ad obbligo di dichiarazione, mentre, nel caso di crediti da dichiarazione, la giurisprudenza, sia pure in relazione alle imposte sui redditi e l'IVA, aveva ritenuto che fosse applicabile esclusivamente il termine di prescrizione. D'altronde la richiesta di rimborso appariva analoga a quella di detrazione sulla base di una comunicazione alla Amministrazione interessata, che poteva essere esercitata nel termine di prescrizione.



2. La Agenzia delle Dogane ha controdedotto che, stante la struttura delle accise, non esisteva alcuna disposizione che prevedesse l'obbligo per la Agenzia delle Dogane di provvedere d'ufficio al rimborso delle stesse sulla base delle dichiarazioni di consumo di energia elettrica o di gas naturale, mentre il TUA, articolo 56, comma 1, prevedeva, come modalita' ordinaria di recupero del credito, la possibilita' di detrazione dai successivi versamenti di acconto, per cui il TUA, articolo 56 comma 6, al fine di evitare che i soggetti obbligati potessero beneficiare indebitamente di entrambe le possibilita' di recupero del credito (detrazione dagli acconti successivi e rimborso d'ufficio) rinviava per i rimborsi all'articolo 14, con conseguente obbligo di istanza e di soggezione al termine decadenziale, a prescindere dalla causa che aveva reso non dovuto il pagamento, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. In ogni caso all'ufficio non poteva essere imputata alcuna violazione dei principi dell'affidamento e della buona fede alla luce del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012 relativo alla possibilita' per gli operatori del settore di portare in detrazione l'addizionale risultante a credito dalla dichiarazione del 2011 dai versamenti delle rate di acconto dell'accisa sulla energia elettrica e delle iniziative assunte da parte dello stesso Ufficio per rendere note alle Associazioni di categoria tutte le possibilita' concesse per recuperare il credito di imposta.



3. Il ricorso e' infondato.



4. Occorre premettere che la ricorrente non lamenta sotto alcun profilo una erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, della disciplina della decadenza previsto dal TUA, articolo 14, comma 2, che non e' messa in discussione dal ricorso e quindi non viene in considerazione nel caso in esame, bensi' soltanto che si dovrebbe applicare il piu' ampio termine di prescrizione, trattandosi di crediti "da dichiarazione", in analogia alla disciplina prevista, in base ad una elaborazione giurisprudenziale consolidata della Corte di Cassazione per le imposte sui redditi e l'IVA, per le quali era stato ritenuto che fosse applicabile esclusivamente il termine di prescrizione in caso di richiesta di detrazione sulla base di una comunicazione alla Amministrazione interessata, che poteva essere esercitata, appunto, nel termine di prescrizione.



4.1. Quanto alla disciplina della decadenza in tema di imposte sul consumo del gas e dell'energia elettrica, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2, fino ad epoca recente era stato ritenuto da questa Corte che il rimborso dell'accisa indebitamente corrisposta, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non sia dovuto (e quindi anche nelle ipotesi di non debenza del tributo per cause sopravvenute), dovesse essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, da intendersi come termine non derogabile, neanche per accordo delle parti (v. Cass. n. 23515 del 2008;
Cass. n. 24056 del 2011;
Cass. n. 3363 del 2012;
Cass. n. 9283 del 2013, e, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13724 del 31/05/2017 Rv. 644358 - 01), con la precisazione che la disposizione non si poneva in contrasto con i principi costituzionali e comunitari, posto che il termine di decadenza opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia - come quella che assiste la declaratoria di illegittimita' costituzionale - incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorche' sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche (Cass., S.U., n. 13676 del 2014).



4.2. Il piu' recente indirizzo ha pero' ritenuto che, in tema di accise, il termine biennale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, per la presentazione dell'istanza di restituzione del credito, ad esempio per le agevolazioni, decorre dalla data di integrazione dei presupposti costitutivi del beneficio, per effetto dei quali sorge una nuova obbligazione tributaria, diversa ed autonoma dall'originaria pretesa impositiva, sicche', non essendo gli stessi assimilabili ad una causa sopravvenuta di indebito, e' irrilevante la data di pagamento del tributo di cui al TUA, articolo 14, comma 2, nel testo anteriore alla modifica operata dal Decreto Legge n. 193 del 2016, articolo 4 ter, convertito dalla L. n. 225 del 2016, poiche' tale disposizione regola la diversa ipotesi del rimborso del versamento indebito (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24259 del 30/09/2019 Rv. 655153 - 01). Con la conseguenza che lo stesso rinvio all'articolo 14 TUA va inteso come limitato alla "procedura di accredito" ivi regolata senza che possa ritenersi esteso all'indicazione, per la decorrenza del termine, della "data del pagamento", che costituisce il riferimento proprio solamente della precedente obbligazione e non della nuova. Quest'ultima ha infatti ad oggetto il diritto di credito del contribuente, dalla cui nascita (ossia dal momento del rilascio dell'attestazione di utilizzazione per i fini consentiti) va fissato, corrispondentemente, il momento di decorrenza per la presentazione dell'istanza che, esclusa l'applicazione dell'articolo 14 TUA, resta ancorato alla disciplina generale di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2, che, per l'appunto, fonda la regola, residuale, secondo cui "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione".

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