Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 18862
Sentenza
3 aprile 2024
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3 aprile 2024
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Massime • 1
In tema di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel solo caso in cui la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento o se risulti dagli atti, sicché, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione alla misura, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza.
Sul provvedimento
Testo completo
18862-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 739 -Presidente - ANDREA PELLEGRINO UP 03/04/2024 DONATO D'AURIA R.G.N. 42537/2023 Relatore - GIUSEPPE NICASTRO MARZIA MINUTILLO TURTUR ANTONIO SARACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
rilevato che, nonostante la richiesta di trattazione orale, nessuno è presente in difesa di RC PA, avendo peraltro il suo difensore Avv. UMBERTO GRAMENZI comunicato «che non potrà essere presente alla pubblica udienza del 3 aprile 2024 per sopraggiunti ed indifferibili impegni professionali». RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/06/2023, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 12/04/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di PA RC in ordine al reato di lesioni personali aggravate ai danni di EV ER per essere lo stesso reato estinto per prescrizione;
2) confermava la condanna dello stesso PA RC per il reato di rapina impropria ai danni di AN RI;
3) rideterminava la pena irrogata al RC per quest'ultimo reato in 2 anni di reclusione ed € 400,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza del 12/06/2023 della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, PA RC, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 185, 420-bis e 420-ter dello stesso codice, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806-01, e n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600- 01. Il ricorrente premette in fatto che: a) il 09/06/2023, il proprio difensore aveva inviato alla Corte d'appello di Ancona una memoria nella quale segnalava che egli era «attualmente