Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2018, n. 18723

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In tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla legge n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2018, n. 18723
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18723
Data del deposito : 13 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

18723. 18 C_I_ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati Oggetto: opposizione Dott. A D Presidente allo stato passivo;
privilegio Dott. M D M Consigliere artigiano. Dott. P V Consigliere R.G.N. Dott. M F Consigliere 2912/2017 Dott. A C Consigliere rel. Cron. Ha pronunciato la seguente Rep. Ud.

9.3.2018 SENTENZA sul ricorso n. 2912\2017 proposto da APPIA ANTICA s.r.l. (CF 03244550160) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. M V, elettivamente domiciliato in Ghisalba (Bg) alla v. A. De Gasperi n. 1/A

- ricorrente -

contro е FALLIMENTO IMERI COSTRUZIONI s.r.l. (CF 03449520174), in persona del Curatore dr. L L, rapp.to e difeso per procura in calce al controricorso, dall'avv. D B, elettivamente domiciliato in Roma alla v. L. Luciani n. 1 presso lo studio dell'avv. D M B controricorrente - avverso il decreto del 20.12.2016 del Tribunale di Brescia;
81 2018 sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9 marzo 2018 dal relatore dr. A C;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. L S che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo decreto del 20.12.2016 il Tribunale di Brescia respingeva Con l'opposizione al passivo proposta dalla s.r.l. Appia Antica volta ad ottenere il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. in relazione al proprio credito per fornitura e lavori già ammesso al passivo dal giudice delegato ma solo in via chirografaria. Osservava il Tribunale che, pur aderendo alla tesi secondo cui la legge n. 35 del 2012 ha svincolato il riconoscimento del privilegio artigiano dai criteri generali posti dall'art. 2083 c.c., il ricorrente non aveva provato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 443 del 1985, essendosi limitato ad evidenziare la sussistenza dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed il mancato superamento dei limiti fissati dalla legge quadro riguardo al numero dei dipendenti, omettendo però di dimostrare che tutti i soci prestavano la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa e di fornire elementi da cui ricavare la preminenza del lavoro svolto dai soci sugli altri fattori produttivi. Avverso tale decreto Appia Antica s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
resiste la curatela mediante controricorso. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto impugnato per la mancata e/o corretta valutazione della prova documentale ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano di cui all'art. 2775 bis n. 5 c.c. (ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.), sostenendo, per i crediti sorti posteriormente all'entrata in vigore della novella del 2012, che l'iscrizione all'albo degli artigiani dovrebbe considerarsi condizione sufficiente per il riconoscimento del privilegio o comunque un elemento 2 idoneo a far scattare una presunzione relativa del possesso della qualifica di artigiano, superabile solo con la rigorosa prova, da porsi a carico del curatore, dell'illegittimità di tale iscrizione al momento della nascita del credito. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, nel richiedere la prova degli ulteriori requisiti qualitativi e quantitativi, non solo avrebbe prestato adesione all'ormai superato richiamo all'art. 2083 c.c., ma avrebbe in ogni caso omesso di considerare che i documenti prodotti dal ricorrente attestavano con certezza la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per riconoscere in capo al ricorrente la qualifica di impresa artigiana. Il motivo è infondato. Com'è noto l'originaria

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