Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1987, n. 4190

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Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non riconosciuto dai genitori naturali, il dovere d'informare questi ultimi che si possono avvalere della facoltà di chiedere una sospensione del procedimento, per provvedere al riconoscimento (art. 11 sesto comma della legge 4 maggio 1983 n. 184), non sussiste ove non sia accertato in atto esistente un loro rapporto con il figlio.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/05/1987, n. 4190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4190
Data del deposito : 6 maggio 1987

Testo completo

Al fine della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore non riconosciuto dai genitori naturali, il dovere d'informare questi ultimi che si possono avvalere della facoltà di chiedere una sospensione del procedimento, per provvedere al riconoscimento (art. 11 sesto comma della legge 4 maggio 1983 n. 184), non sussiste ove non sia accertato in atto esistente un loro rapporto con il figlio.*