Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2022, n. 36000
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GABRIELE MANUELA IDA nata a PANTELLERIA il 21/02/1978 MAROTTA DOMENICO nato a NAPOLI il 26/05/1972 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale F L che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 15.12.2020 con cui è stata confermata la decisione del GUP del Tribunale di Palermo del 29.5.2018, emessa all'esito di rito abbreviato, che ha condannato E I G e D M, insieme a M C, per il reato previsto dall'art. 2636 cod. civ., in concorso con P O, F M e M C, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente. Agli imputati è contestata la condotta di illecita influenza sull'assemblea dei soci della società cooperativa a r.l. L.A.V., per la formazione di maggioranza attraverso atti simulati e fraudolenti (consistiti nella falsificazione del libro dei soci di detta società, retrodatando al 24.11.2014 la data dell'ingresso come soci di alcuni degli imputati), in vista dell'assemblea dei soci del 13.4.2015, in cui poi, parallelamente, si deliberava l'esclusione dei soci G e P per asseriti inadempimenti e per asserita indegnità, procurandosi il profitto costituito dal pieno controllo della società. Gli imputati sono stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed al risarcimento del danno da liquidare alle parti civili costituite, in separata sede.
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso D M e M I G, tramite il difensore avv. Savona, deducendo quattro motivi di censura.
2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai ricorrenti ed alla motivazione con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione analoga proposta con l'impugnazione di merito. La difesa rileva che gli imputati, in una fase antecedente a quella della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare celebrata il 21.11.2017, avevano eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia. Nonostante ciò, come attestato dalle schermate pec prodotte dalla difesa all'udienza del 21.11.2017, la notifica dell'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen. era stata effettuata al difensore solT.anto in proprio e non anche quale domiciliatario dei propri assistiti. L'eccezione era stata già accolta dal giudice per l'udienza preliminare che aveva disposto il rinvio ad altra udienza del 6.2.2018 ed una nuova notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio agli imputati. Tuttavia, tali successive notifiche effettuate al difensore anche quale domiciliatario recavano in allegato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio ma non il verbale dell'udienza celebrata il giorno 21.11.2017, in cui era stato disposto il rinvio al 6.2.2017. La Corte territoriale ha ritenuto che da tale omessa notifica non derivasse alcuna nullità, poiché all'udienza di rinvio era presente il difensore di fiducia degli imputati, che aveva avuto piena cognizione del rinvio ed anzi aveva sollevato l'eccezione preliminare che aveva dato luogo al rinvio stesso. Inoltre, la Corte ha voluto superare la stessa decisione del GUP sostenendo che anche la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare fosse stata validamente effettuata al difensore di fiducia, disinteressandosi della questione che tale notifica fosse avvenuta solo "in proprio" e non quale domiciliatario, mentre invece la stessa giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata (Sez. 2, n.887 del 17/1/2019) ritiene valida la notifica di una sola copia degli atti notificati al difensore domiciliatario, purchè venga indicata in indirizzo la doppia qualità in cui egli li riceve.
2.2. La seconda censura dedotta evidenzia nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 568, comma quarto, cod. proc, pen. ed all'art. 159 cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe errato nel rigettare il motivo di impugnazione dell'ordinanza adottata dal giudice di primo grado nell'udienza del 21.11.2017, che ha sospeso i termini di prescrizione anche per gli imputati M e G, nonostante il rinvio disposto nei loro confronti non rientrasse in una delle ipotesi di cui all'art. 159 cod. pen. (poiché collegato all'omessa notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen.), sostenendone l'irrilevanza sul computo dei termini di prescrizione.
2.3. La terza ragione di ricorso ha eccepito violazione di legge e viz o di motivazione della sentenza impugnata, per travisamento della prova e motivazione apparente od a tratti illogica quanto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, basata sull'ingiusto profitto che avrebbero conseguito gli imputati, acquisendo il pieno controllo della società, ottenuto a seguito dell'estromissione dei soci G e P (che, secondo l'erronea prospettazione della sentenza, sarebbe stata deliberata nel corso dell'assemblea del 13.4.2015), laddove tale estromissione non è mai avvenuta. In particolare, si sarebbe travisato l'intervento del coimputato Ortolani, in vista dell'assemblea del 13.4.2015, che ha convocato detta assemblea dei soci proprio aderendo alla richiesta delle parti civili G e P, si sarebbero anche erroneamente interpretati i risultati della relazione del consulente del pubblico ministero, il dott. Glorioso, che non ha inteso coinvolgere gli imputati nella condotta così come contestata;
non sarebbe mai stato acquisito il pieno controllo della società cooperativa da parte dei coimputati, poiché P e G non hanno mai perso la loro qualifica di soci, tanto che
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale F L che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 15.12.2020 con cui è stata confermata la decisione del GUP del Tribunale di Palermo del 29.5.2018, emessa all'esito di rito abbreviato, che ha condannato E I G e D M, insieme a M C, per il reato previsto dall'art. 2636 cod. civ., in concorso con P O, F M e M C, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente. Agli imputati è contestata la condotta di illecita influenza sull'assemblea dei soci della società cooperativa a r.l. L.A.V., per la formazione di maggioranza attraverso atti simulati e fraudolenti (consistiti nella falsificazione del libro dei soci di detta società, retrodatando al 24.11.2014 la data dell'ingresso come soci di alcuni degli imputati), in vista dell'assemblea dei soci del 13.4.2015, in cui poi, parallelamente, si deliberava l'esclusione dei soci G e P per asseriti inadempimenti e per asserita indegnità, procurandosi il profitto costituito dal pieno controllo della società. Gli imputati sono stati condannati alla pena di quattro mesi di reclusione ed al risarcimento del danno da liquidare alle parti civili costituite, in separata sede.
2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso D M e M I G, tramite il difensore avv. Savona, deducendo quattro motivi di censura.
2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza preliminare ai ricorrenti ed alla motivazione con cui la Corte d'Appello ha rigettato l'eccezione analoga proposta con l'impugnazione di merito. La difesa rileva che gli imputati, in una fase antecedente a quella della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare celebrata il 21.11.2017, avevano eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore di fiducia. Nonostante ciò, come attestato dalle schermate pec prodotte dalla difesa all'udienza del 21.11.2017, la notifica dell'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen. era stata effettuata al difensore solT.anto in proprio e non anche quale domiciliatario dei propri assistiti. L'eccezione era stata già accolta dal giudice per l'udienza preliminare che aveva disposto il rinvio ad altra udienza del 6.2.2018 ed una nuova notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio agli imputati. Tuttavia, tali successive notifiche effettuate al difensore anche quale domiciliatario recavano in allegato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la richiesta di rinvio a giudizio ma non il verbale dell'udienza celebrata il giorno 21.11.2017, in cui era stato disposto il rinvio al 6.2.2017. La Corte territoriale ha ritenuto che da tale omessa notifica non derivasse alcuna nullità, poiché all'udienza di rinvio era presente il difensore di fiducia degli imputati, che aveva avuto piena cognizione del rinvio ed anzi aveva sollevato l'eccezione preliminare che aveva dato luogo al rinvio stesso. Inoltre, la Corte ha voluto superare la stessa decisione del GUP sostenendo che anche la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare fosse stata validamente effettuata al difensore di fiducia, disinteressandosi della questione che tale notifica fosse avvenuta solo "in proprio" e non quale domiciliatario, mentre invece la stessa giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza impugnata (Sez. 2, n.887 del 17/1/2019) ritiene valida la notifica di una sola copia degli atti notificati al difensore domiciliatario, purchè venga indicata in indirizzo la doppia qualità in cui egli li riceve.
2.2. La seconda censura dedotta evidenzia nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 568, comma quarto, cod. proc, pen. ed all'art. 159 cod. pen.: la sentenza impugnata avrebbe errato nel rigettare il motivo di impugnazione dell'ordinanza adottata dal giudice di primo grado nell'udienza del 21.11.2017, che ha sospeso i termini di prescrizione anche per gli imputati M e G, nonostante il rinvio disposto nei loro confronti non rientrasse in una delle ipotesi di cui all'art. 159 cod. pen. (poiché collegato all'omessa notifica dell'avviso ex art. 419 cod. proc. pen.), sostenendone l'irrilevanza sul computo dei termini di prescrizione.
2.3. La terza ragione di ricorso ha eccepito violazione di legge e viz o di motivazione della sentenza impugnata, per travisamento della prova e motivazione apparente od a tratti illogica quanto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, basata sull'ingiusto profitto che avrebbero conseguito gli imputati, acquisendo il pieno controllo della società, ottenuto a seguito dell'estromissione dei soci G e P (che, secondo l'erronea prospettazione della sentenza, sarebbe stata deliberata nel corso dell'assemblea del 13.4.2015), laddove tale estromissione non è mai avvenuta. In particolare, si sarebbe travisato l'intervento del coimputato Ortolani, in vista dell'assemblea del 13.4.2015, che ha convocato detta assemblea dei soci proprio aderendo alla richiesta delle parti civili G e P, si sarebbero anche erroneamente interpretati i risultati della relazione del consulente del pubblico ministero, il dott. Glorioso, che non ha inteso coinvolgere gli imputati nella condotta così come contestata;
non sarebbe mai stato acquisito il pieno controllo della società cooperativa da parte dei coimputati, poiché P e G non hanno mai perso la loro qualifica di soci, tanto che
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