Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/11/2008, n. 26798

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Appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui agli artt. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la controversia relativa alle azioni di restituzione del fondo e di risarcimento del danno per occupazione ed irreversibile trasformazione, da parte della P.A., di un fondo compreso in un p.e.e.p., annullato dal giudice amministrativo insieme all'atto di approvazione del piano particellare e al decreto di espropriazione, non rilevando, ai fini della giurisdizione, le situazioni giuridiche soggettive coinvolte, - di diritto soggettivo o di interesse legittimo - dovendosi solo accertare se, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2006, il comportamento dannoso posto in essere dalla P.A., sia o meno riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio in concreto, ancorché illegittimo, del potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico, come nella specie, nella quale se la delibera del p.e.e.p. fosse stata approvata regolarmente avrebbe avuto valore di dichiarazione di pubblica utilità, seguita dagli ulteriori atti relativi all'espropriazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/11/2008, n. 26798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26798
Data del deposito : 7 novembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. P E - Presidente di sezione -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. F F M - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18029-2006 proposto da:
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA "SERENA" a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato N G, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
PATANÈ GIOVANNA, PATANÈ GIUSEPPINA, elettivamente domiciliate in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato G A, giusta delega a margine del controricorso;
COMUNE DI GIARRE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO, 38, presso lo studio legale associato G, LICINI E PAPPALARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 97/2006 della CONS. DI GIUST. AMM. DELLA REGIONE SICILIA - PALERMO, depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2008 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;

uditi gli avvocati Claudio RONCHIETTO, per delega dell'avvocato Santi PAPPALARDO, Antonino GALASSO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI VINCENZO che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Al fine della realizzazione di n. 11 alloggi di edilizia economica e popolare, finanziati dalla Regione Siciliana, il Comune di Giarre, con Delib. consiliare n. 52 del 1995, assegnò alla Società Cooperativa Edilizia Serena a r.l., nell'ambito del P.e.e.p. (zona Jungo) dello stesso Comune, un lotto di terreno di proprietà di P G e Patanè G.
Il T.A.R. Catania, con sentenza n. 179/96, annullò le Delib. consiliari n. 137 del 1979 di adozione e Delib. n. 308 del 1989 di definitiva approvazione di detto P.e.e.p..
Con Delib. 20 novembre 1996, n. 111 il Consiglio Comunale di Giarre ha "riconfermato" il P.e.e.p. annullato e con esso tutti gli atti assunti in esecuzione dello stesso.
Successivamente, con Delib. G.M. 28 marzo 2003, n. 101, la G.M. di Giarre ha approvato il piano particellare di espropriazione del lotto suindicato.
P G e Patanè G hanno impugnato le predette Delib. n. 111 del 1996 e Delib. n. 101 del 2003 dinanzi al T.A.R. Catania, deducendo, fra l'altro, che con la prima delibera il Consiglio Comunale di Giarre si era limitato a riadottare il Piano di zona, senza portare a compimento il procedimento per la definitiva approvazione dello stesso, per cui il P.e.e.p. doveva ritenersi inesistente e con esso doveva ritenersi inesistente la dichiarazione di pubblica utilità, il che comportava il travolgimento di ogni successiva attività espropriativa.
Essendo stato emesso in data 17.8.2004 decreto di espropriazione dell'area in questione ed eseguito con contestuale immissione in possesso il 24.9.2004, P G e G hanno impugnato, con motivi aggiunti, anche detti atti, chiedendo la restituzione del terreno (ove non si fosse ancora verificata la irreversibile trasformazione del fondo), ovvero (se nelle more del giudizio il terreno fosse stato irreversibilmente trasformato con la realizzazione dell'opera prevista) il risarcimento del danno per la perdita del terreno.
Avendo il Comune di Giarre e la Società Cooperativa Edilizia Serena documentato che negli anni immediatamente prcedenti le due ricorrenti avevano proceduto ad una serie di "cessioni volontarie" di altri tratti dello stesso terreno nell'ambito del medesimo Piano di zona per la realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare da questo previsti, il T.A.R. Catania ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività.
P G e G hanno impugnato detta decisione dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, contestandone la dichiarata irricevibilità del ricorso ed insistendo nelle richieste con lo stesso formulate. La Cooperativa summenzionata ha resistito al gravame, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ove fosse stata ritenuta sussistente l'ipotesi di appropriazione di tipo usurpativo prospettata dalle appellanti.
Il giudice amministrativo d'appello, ritenuta la tempestività del ricorso in primo grado, dopo avere affermato che la Delib. 20 novembre 1996, n. 111 "sebbene qualificata come riapprovazione del precedente P.e.e.p., annullato in sede giurisdizionale, va in effetti inquadrata come mera riadozione del Piano", per cui "ad essa non possono ascriversi, verso i diritti dei ricorrenti, effetti degradatori, che invece postulerebbero una rituale approvazione del Piano con valore di dichiarazione di pubblica utilità ...", senza prendere in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha dichiarato illegittimi ed annullato gli ulteriori atti ablativi impugnati, disposto la restituzione del terreno (ove nelle more erano già state realizzate le abitazioni sociali), nonché l'obbligo di risarcire il danno per l'illegittimo spossessamelo, da liquidarsi in sede amministrativa entro 120 giorni dalla decisione facendo tuttavia salva la adozione di un legittimo provvedimento di acquisizione del terreno stesso al patrimonio pubblico ai sensi del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 43. Avverso detta sentenza la Società Cooperativa Edilizia "Serena" a r.l. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. P G e G hanno resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Comune di Giarre ha, a sua volta, depositato controricorso, aderendo, però, alle

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