Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2022, n. 08234
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG
LUIGI GIORDANO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. GIOVANNI DALMATO ITALO PALUMBO insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., a scioglimento della riserva assunta all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato VI AT avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 19 aprile 2021, che gli aveva applicato la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista per la durata di dodici mesi, nonché avverso l'ordinanza, emessa dallo stesso giudice in data 4 maggio 2021, di rigetto dell'istanza di revoca della misura interdittiva.
2. Dopo ampio ragguaglio delle ragioni dell'esistenza, in capo all'appellante, di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti provvisoriamente ascrittigli - segnatamente i reati di cui agli artt. 216, 223 e 236 L.F. [concorso in bancarotta impropria], di cui al capo b), in riferimento alla New Peg Met Srl., dichiarata fallita il 7 dicembre 2016, e di cui al capo e), in riferimento alla MM Spa., che si era vista omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti in data 30 gennaio 2019 -, per essersi prestato, quale professionista collegato allo Studio PO di Benevento, a ricoprire i ruoli di amministratore della società New Peg Met Sri. e di presidente del collegio sindacale della MM Spa., società che versavano in stato di insolvenza, portando a compimento operazioni societarie (di fusione per incorporazione o di fusione cd. 'inversa') che difettavano dei relativi requisiti di operatività (ovvero omettendo di controllare che questi ricorressero) o attribuendo a professionisti dello Studio PO l'incarico di redigere piani di concordato o di ristrutturazione del debito finalizzati al solo scopo di ritardare l'emersione dello stato di dissesto o, ancora, omettendo di adempiere ai propri doveri di sorveglianza circa la correttezza dei dati contabili ostesi a loro sostegno, in tale guisa contribuendo a depauperare i patrimoni aziendali e ad ulteriormente erodere le garanzie dei creditori stessi, il provvedimento impugnato motivava sull'esistenza delle esigenze cautelari evidenziando come sussistesse a suo carico il rischio concreto ed attuale di recidiva, in virtù del quadro assolutamente allarmante emerso dalle indagini spiegate sull'operato dei professionisti interni ed esterni dello Studio PO, attesa la disinvoltura, l'abilità e la scaltrezza da loro dimostrate nel predisporre per gli imprenditori loro clienti - individuati anche nei titolari di società diverse da quelle prese in considerazione nel presente procedimento (ad esempio Gruppo Matalanuni) - strategie illecite da seguire per frodare i creditori e la pervicacia delle loro condotte, perpetrate in un lungo arco temporale e con modalità collaudate, costanti ed organizzate, così da conseguire oltretutto lauti guadagni a discapito anche degli interessi economici correlati alle procedure di soluzione concordata della crisi d'impresa.
3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, articolando tre motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..3.1. Con il primo motivo è dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, censurandosi l'omessa considerazione da parte del Tribunale del dato decisivo, ai fini della configurabilità del concorso del ricorrente nella bancarotta di cui a capo b), che egli, al momento della fusione per incorporazione delle due società facenti capo all'imprenditore AZ e alla costituzione della 'newco', non era amministratore di nessuna delle compagini coinvolte nell'operazione, e il travisamento del ruolo da lui effettivamente dispiegato in seno alla 'newco', ossia meramente