Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2022, n. 42246

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2022, n. 42246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42246
Data del deposito : 9 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE FE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E presente l'avvocato BARBERA FILIPPO MARIA del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO in difesa delle parti civili DONATO GIUSEPPE e CIRCOLO DELLA LEGA PER L'AMBIENTE DI MESSINA. Il difensore deposita nota spese e conclusioni di cui chiede l'accoglimento. In difesa dell'imputato ricorrente CE FE è presente l'avvocato REINA ANTONINO del foro di PALERMO che illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17.7.2020, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato CI RO responsabile del reato di cui agli artt. 426, 449 cod. pen., per avere colposamente cagionato una frana, eseguendo lavori di sistemazione ed apertura di piste carrabili sul terreno di proprietà della S.r.l. Trich Immobiliare, di cui la RO era legale rappresentante, in tal modo modificando e alterando il deflusso delle acque meteoriche e così causando ingenti danni al fondo rustico di proprietà di EP AT negli anni tra il 2009 e il 2010. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore della RO, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere le sentenze di merito concluso per la condanna della ricorrente, sulla base di premesse fattuali e giuridiche antitetiche e inconciliabili fra loro. Il Tribunale aveva addebitato alla RO la violazione di un dovere di vigilanza, nonostante i lavori che avevano cagionato l'evento fossero stati eseguiti dalla cooperativa agricola Venera, affittuaria del terreno con contratto datato 1.6.2008. La Corte territoriale, invece, ha ritenuto l'imputata gestore di fatto della cooperativa affittuaria, in considerazione del fatto che il legale rappresentante della stessa è la figlia della medesima. La condanna della prevenuta si basa su mere congetture e deduzioni, prive di riscontro probatorio. Non è dato comprendere da quali elementi la Corte fondi la sussistenza di una posizione di garanzia in capo alla RO o l'esistenza di qualsivoglia forma di ingerenza di fatto della stessa nelle attività edilizie perpetrate dalla Cooperativa affittuaria, laddove è pacifico che, nei contratti di locazione, la posizione di garanzia del locatore non può estendersi ai rischi derivanti dalla attività svolta dal conduttore. L'addebito colposo risulta formulato in assenza di specificazione degli estremi della condotta negligente e senza alcuno sforzo di contestualizzazione, ed è frutto di una generica affermazione di

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