Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2023, n. 27041

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Sentenza
24 marzo 2023
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24 marzo 2023

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Massime1

Integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come "dominus" o possessore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'"invasione" va intesa nel senso di introduzione arbitraria non momentanea nell'edificio altrui allo scopo di occuparlo o, comunque, di trarne profitto, restando indifferenti i mezzi ed i modi con i quali essa avviene, non essendo necessaria la ricorrenza del requisito della clandestinità e risultando irrilevante che gli imputati avessero corrisposto i canoni di locazione all'Istituto proprietario dell'immobile).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2023, n. 27041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27041
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

27041 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 922 SERGIO BELTRANI -Presidente - Sent. n. sez. UP 24/03/2023 IGNAZIO PARDO R.G.N. 25063/2022 LUCIA AIELLI Relatore - DONATO D'AURIA SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CI OC nato a [...] il [...] AR NI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE di APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 5/4/2022 riformava in punto di pena la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 14/2/2020, che aveva condannato CC BU e CA EL rispettivamente alla pena di mesi quattro di reclusione e di mesi tre di reclusione, per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.

2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, 1 lett. B) e E), cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 633 e 639-bis cod. pen. In particolare, evidenzia la difesa che i due imputati abitavano nell'alloggio popolare di cui al capo di imputazione insieme all'assegnatario dello stesso, che era il nonno del BU;
che, dopo la morte di quest'ultimo, hanno continuato ad abitarvi, pagando regolarmente i canoni di locazione all'Istituto proprietario dell'immobile, tanto che l'ATERP di Cosenza non ha intrapreso azioni di rilascio nei confronti dell'imputato, così come non ha sporto querela per denunciare l'occupazione dell'alloggio in discorso;
che, dunque, non ricorrono i presupposti per poter applicare l'art. 639-bis cod. pen., tenuto conto del mancato interesse dell'ente proprietario al rilascio dell'immobile. Afferma che la mancanza delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio non rileva ai fini penali, né sussiste l'elemento materiale dell'arbitraria invasione, in quanto essendo posta la norma di cui all'art. 633 cod. pen. non a tutela di - un diritto, ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa tutte le volte in - cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. Cita un precedente di questa Corte, secondo il quale non sussiste il reato di invasione di edifici ogni qual volta il soggetto subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del legittimo detentore, a lui legato da vincoli di affinità, escludendo l'eventuale rilevanza del possesso o meno delle condizioni richieste per l'assegnazione, circostanza questa che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico.

2.1 Con il secondo motivo la difesa eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto che i limiti di pena lo consentivano. Dunque, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto verificare l'esistenza degli altri presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., che all'evidenza ricorrono nel caso di specie, essendo l'offesa di particolare tenuità e il comportamento non abituale. È stata, invece, omessa qualsiasi indagine tesa a verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla norma in discorso.

2.2 In data 10/3/2023 sono pervenute conclusioni scritte del difensore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve, pertanto, essere rigettato.

1.1 Infondato è il primo motivo. Va premesso che in tema di occupazione abusiva di immobili, qualora il soggetto subentri nell'immobile di proprietà di un ente pubblico, previa 2 autorizzazione del legittimo detentore, esistono due orientamenti contrastanti. Un primo indirizzo ermeneutico parte dalla considerazione per cui nel reato di invasione di terreni o edifici la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, per cui la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (Sez. 2, n. 26957 del 27/3/2019, Cerullo, Rv. 277019-01). Nella scia di tale impostazione è stato, altresì, sostenuto che integra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. condotta di chi, inizialmente ospitato a titolo di cortesia dall'assegnatario di un immobile di edilizia residenziale pubblica, vi permanga anche dopo l'allontanamento dell'avente diritto, comportandosi come "dominus" o possessore, atteso che la

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