Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2018, n. 24708

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2018, n. 24708
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24708
Data del deposito : 31 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LIBRI ANTONIO nato il 27/12/1983 a REGGIO CALABRIA avverso il decreto del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere R M;
lette/sentite le conclusioni del PG e . ce...Li;
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FATTO E IN DIRITTO

1. Con decreto del 14 luglio 2017 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione applicativa di misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno - emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 16 dicembre 2015 - nei confronti di L A, riducendone la durata da anni tre ad anni uno e mesi sei.

1.1 L'inquadramento soggettivo del Libri è di pericolosità qualificata, per appartenenza ad associazione di stampo mafioso (art. 4 co.1 lett. a del d.lgs. n.159/2011), in riferimento alla intervenuta condanna del medesimo in sede penale (definitiva) per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (cosca detta dei Libri) alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). I fatti indicativi della partecipazione risultano avvenuti tra il 2005 e il 2007 ed è intervenuto, da tale momento, un periodo di detenzione, durato sino al 2011. 1.2 Valutando le doglianze difensive, la Corte di secondo grado afferma che in via generale non vi è necessità, in ipotesi di ritenuta pericolosità qualificata per appartenenza ad associazione di stampo mafioso, di particolare motivazione in punto di pericolosità attuale, lì dove non sussistano elementi tali da rappresentare il recesso personale dal gruppo mafioso, con sostanziale irrilevanza del decorso del tempo (si cita un orientamento espresso, sul tema, da questa Corte di legittimità). Quanto al periodo di detenzione si afferma, inoltre, che lo stesso è stato quasi per intero sofferto in custodia cautelare, il che esclude la necessità di dare attuazione ai contenuti della decisione Corte Cost. n.291 del 2013 in tema di rivalutazione obbligatoria della attualità della pericolosità. Ciò posto, non si colgono segnali di recesso o di 'rientro nei
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