Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2023, n. 15741
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Testo completo
pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 24228-2020, proposto da: AQUALAGNA TARTUFI s.r.l., c.f. 02149640415, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. F M, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo - Ricorrente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorrente Avverso la sentenza n. 287/03/2020della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 15.06.2020;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2022 dal Consigliere dott. F F, Accertamento –Operaz. Sogg. Inesistenti -Prova RGN 24228/2020 Consigliere est. F sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sost. Proc. Generale dott. A C, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati, FATTI DI CAUSA A conclusione di una verifica generale condotta da militari della GdFe del relativo processo verbale di constatazione redatto l’8 agosto 2015, l’Agenzia delle entrate notificò alla Acqualagna Tartufi s.r.l. l’avviso d’accertamento con cuiera rideterminato l’imponibile iva dell’anno2012, con conseguente recupero ad imposta dell’importo di € 9 9. 478 , 17 . Furono conseguentemente comminate le relative sanzioni. L’ufficio aveva ritenuto che la società, esercente attività di commercializzazione (previa lavorazione e conservazione) di frutta e ortaggi, e più nello specifico di tartufi, avesse partecipato ad una cd. “frode carosello”, emettendo fatture d’acquisto del prodotto dallesocietà cartiera “ FIMA s.r.l.” e “Funghi e Tartufi s.a.s.” , in realtà acquistate direttamente da altri soggetti, i cd. cavatori, nell’intento di fruire di vantaggi fiscali (sottrarsi alla applicazione dell’art. 1, comma 109 della l. 30 dicembre 2004, n. 311 -legge finanziaria 2005-, che imponeva l’obbligo di autofatturazione per l’acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti privi di partita iva - cavatori - , con obbligo di versamento dell’iva autofatturata senza diritto alla detrazione). Instaurato il contenzioso dalla società, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro,con sentenza n. 431 /0 2 /201 7 , rigettò i l ricors o . La Commissione tributaria regionale delle Marche, adita dalla contribuente , rigettò l’appello con sentenza n. 28 7/0 3 / 20 20 , ora impugnata . Il giudice regionale ha ritenuto che le emergenze documentali provavano l’esecuzione di operazioni soggettivamente inesistenti (nella prospettiva secondo cui le società cartiera si sarebbero solo fittiziamente interposte tra i cavatori e la contribuente,perché risultasse l’acquisto de l tubero da società con partita iva, cosìda aggira re la disciplina introdotta dalla legge finanziaria d el 2005, che per il commercio del tartufo imponeva l’inversione contabile con autofatturazione e senza diritto alla detrazione dell’iva). I n particolare ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria aveva provato la fittizietà delle operazioni fatturate, gravando sul contribuente la prova contraria, a giustificazione della detrazione iva. Ha ritenuto che il quadro indiziario illustrato dall’ufficio evidenziasse elementi tutti noti alla società, che di RGN 24228/2020 Consigliere est. F contro aveva contrapposto solo considerazioni puramente teoriche, negando la estraneità alla frode carosello e la colpevole inconsapevolezza della stessa. Il giudice regionale ha inoltre ritenuto irrilevante come fosse del tutto assente la prova dell’approvvigionamento del tartufo dai cavatori e d el pagamento in nero di questi, ritenendo anche irrilevante «l’assenza di indagini sull’elemento psicologico in capo ad essa [contribuente] quale acquirente da società ritenute cartiere, data la rilevanza prevalente nel processo tributario del profilo sostanziale delle questioni dedotte». La società ha censurato con due motivi la sentenza, della quale ha invocato la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. All’esito della udienza pubblica del 13 dicembre 2022, la causa è stata riservata e decisa. La società e l’Agenzia delle entrate hanno depositato memoriedifensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società si duole della violazione de ll’ art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 19, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla ripartizione dell’onere probatorio relativamenteall’accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti. Il caso di specie afferisce alla contestazione di una frode carosello attuata in occasione del commercio di tartufi, nella quale l’Amministrazione finanziariaha riconosciuto il coinvolgimento della ricorrente, che in regime ordinario iva acquistava la merce, con conseguente diritto alla detrazione dell’iva pagata sul prezzo, laddove la funzione delle società cedentiera solo quella di maschera re l’effettivo acquisto dei tartufi da “cavatori” non professionali, privi di partita iva. Ciò per evitare l’applicazione della disciplina introdotta con l. n. 311 del 2004, il cui art. 1, comma 109,prevedeva che per tali acquisti spettasse all’acquirente, in regime diinversione contabile, auto-fatturareil tubero, pagando l’iva senza poterla detrarre. Ciò chiarito, quale premessa generale e con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso ne denuncia sostanzialmente ilmalgoverno, sia con riferimento alla valutazione, sia con riguardo al riparto dell’onere di allegazione, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della RGN 24228/2020 Consigliere est. F corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione dellaprova critica,
SENTENZA
Sul ricorso n. 24228-2020, proposto da: AQUALAGNA TARTUFI s.r.l., c.f. 02149640415, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. F M, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo - Ricorrente
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Controricorrente Avverso la sentenza n. 287/03/2020della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 15.06.2020;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2022 dal Consigliere dott. F F, Accertamento –Operaz. Sogg. Inesistenti -Prova RGN 24228/2020 Consigliere est. F sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sost. Proc. Generale dott. A C, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;uditi gli avvocati, FATTI DI CAUSA A conclusione di una verifica generale condotta da militari della GdFe del relativo processo verbale di constatazione redatto l’8 agosto 2015, l’Agenzia delle entrate notificò alla Acqualagna Tartufi s.r.l. l’avviso d’accertamento con cuiera rideterminato l’imponibile iva dell’anno2012, con conseguente recupero ad imposta dell’importo di € 9 9. 478 , 17 . Furono conseguentemente comminate le relative sanzioni. L’ufficio aveva ritenuto che la società, esercente attività di commercializzazione (previa lavorazione e conservazione) di frutta e ortaggi, e più nello specifico di tartufi, avesse partecipato ad una cd. “frode carosello”, emettendo fatture d’acquisto del prodotto dallesocietà cartiera “ FIMA s.r.l.” e “Funghi e Tartufi s.a.s.” , in realtà acquistate direttamente da altri soggetti, i cd. cavatori, nell’intento di fruire di vantaggi fiscali (sottrarsi alla applicazione dell’art. 1, comma 109 della l. 30 dicembre 2004, n. 311 -legge finanziaria 2005-, che imponeva l’obbligo di autofatturazione per l’acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti privi di partita iva - cavatori - , con obbligo di versamento dell’iva autofatturata senza diritto alla detrazione). Instaurato il contenzioso dalla società, la Commissione tributaria provinciale di Pesaro,con sentenza n. 431 /0 2 /201 7 , rigettò i l ricors o . La Commissione tributaria regionale delle Marche, adita dalla contribuente , rigettò l’appello con sentenza n. 28 7/0 3 / 20 20 , ora impugnata . Il giudice regionale ha ritenuto che le emergenze documentali provavano l’esecuzione di operazioni soggettivamente inesistenti (nella prospettiva secondo cui le società cartiera si sarebbero solo fittiziamente interposte tra i cavatori e la contribuente,perché risultasse l’acquisto de l tubero da società con partita iva, cosìda aggira re la disciplina introdotta dalla legge finanziaria d el 2005, che per il commercio del tartufo imponeva l’inversione contabile con autofatturazione e senza diritto alla detrazione dell’iva). I n particolare ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria aveva provato la fittizietà delle operazioni fatturate, gravando sul contribuente la prova contraria, a giustificazione della detrazione iva. Ha ritenuto che il quadro indiziario illustrato dall’ufficio evidenziasse elementi tutti noti alla società, che di RGN 24228/2020 Consigliere est. F contro aveva contrapposto solo considerazioni puramente teoriche, negando la estraneità alla frode carosello e la colpevole inconsapevolezza della stessa. Il giudice regionale ha inoltre ritenuto irrilevante come fosse del tutto assente la prova dell’approvvigionamento del tartufo dai cavatori e d el pagamento in nero di questi, ritenendo anche irrilevante «l’assenza di indagini sull’elemento psicologico in capo ad essa [contribuente] quale acquirente da società ritenute cartiere, data la rilevanza prevalente nel processo tributario del profilo sostanziale delle questioni dedotte». La società ha censurato con due motivi la sentenza, della quale ha invocato la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. All’esito della udienza pubblica del 13 dicembre 2022, la causa è stata riservata e decisa. La società e l’Agenzia delle entrate hanno depositato memoriedifensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società si duole della violazione de ll’ art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 19, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla ripartizione dell’onere probatorio relativamenteall’accertamento di operazioni soggettivamente inesistenti. Il caso di specie afferisce alla contestazione di una frode carosello attuata in occasione del commercio di tartufi, nella quale l’Amministrazione finanziariaha riconosciuto il coinvolgimento della ricorrente, che in regime ordinario iva acquistava la merce, con conseguente diritto alla detrazione dell’iva pagata sul prezzo, laddove la funzione delle società cedentiera solo quella di maschera re l’effettivo acquisto dei tartufi da “cavatori” non professionali, privi di partita iva. Ciò per evitare l’applicazione della disciplina introdotta con l. n. 311 del 2004, il cui art. 1, comma 109,prevedeva che per tali acquisti spettasse all’acquirente, in regime diinversione contabile, auto-fatturareil tubero, pagando l’iva senza poterla detrarre. Ciò chiarito, quale premessa generale e con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso ne denuncia sostanzialmente ilmalgoverno, sia con riferimento alla valutazione, sia con riguardo al riparto dell’onere di allegazione, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della RGN 24228/2020 Consigliere est. F corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione dellaprova critica,
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