Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5876
Sentenza
14 giugno 1999
Sentenza
14 giugno 1999
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Massime • 3
In caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il giudice può procedere a rivalutare la somma dovuta soltanto ove il creditore alleghi e dimostri (anche per mezzo di presunzioni semplici) sia l'esistenza del fenomeno inflattivo, sia che quest'ultimo ha causato un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali.
Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato dal ritardo nell'adempimento va liquidato distinguendo due ipotesi: a) ove l'indennizzo sia inferiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato la rivalutazione ed il danno da lucro cessante (cosiddetti interessi compensativi) computato sulla somma rivalutata anno per anno, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza n. 1712 del 1995 delle sezioni unite; b) ove, per contro, l'indennizzo dovuto sia divenuto, a causa del colposo ritardo dell'assicuratore, superiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ. sulla somma dovuta, ed eventualmente il maggior danno da svalutazione monetaria solo per la parte eccedente il danno coperto dagli interessi legali.
L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1 legge 738/78, può essere considerata in mora soltanto dopo la scadenza dello "spatium deliberandi" di sei mesi, previsto dall'art. 8 legge 738/78. Tuttavia, se l'impresa posta in l.c.a. si era già resa, per fatto proprio, colposamente ritardataria nel pagamento dell'indennizzo al danneggiato, l'impresa cessionaria è tenuta a rispondere anche del danno causato dall'inerzia dell'impresa decotta.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. TO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI RI CC ANCHE NQ PROC DI DI RI PP, UB UN, DI RI VI, ST DA, ST MN gli ultimi quattro anche quali eredi di ST EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PP MEDA 169, presso lo studio dell'avvocato CORRADO FIGLIUZZI, difesi dall'avvocato ACHILLE TENUTA con studio in 87029 SCALEA (CS) VIA MARTIRI 16 MARZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MULTIASS ASSIC SPA IN NOME CONSAP (già INA) GESTIONE AUTONOMA FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato SOTERO SALIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANGELO DEL BORRELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NO AT, COMMISSARIO LIQ PAN ASS SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 67/96 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 14/11/95 e depositata l'01/02/96 (R.G. 105/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. TO SEGRETO;
udito l'Avvocato Corrado FIGLIUZZI (con delega Avv. A. TENUTA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo ed il rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 21.7.1988, Di ER CO, in proprio e quale procuratore di Di ER LI, UB NZ, RI DA, RI TO, RI AD e Di ER TO convenivano davanti al Tribunale di Paola il commissario liquidatore della Pan Assicurazioni S.p.a. la Multiass Assicurazioni, in nome e per conto dell'Ina, Fondo Gestione vittime della strada e ON OR per sentirli condannare al risarcimento del danno da responsabilità aquiliana da circolazione stradale. Assumevano i ricorrenti che in data 1.6.1981, in Scalea, si verificava un sinistro tra l'auto condotta dal ON ed il ciclomotore su cui viaggiava il congiunto Di ER CO, che decedeva.
Il Tribunale di Paola, con sentenza del 30.6.1992, condannava il ON e la Multiass al pagamento in favore degli attori della somma di L 8 milioni, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo ed il ON solo al pagamento di ulteriori L 8 milioni, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Multiass, nella qualità. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14.11.1995, limitava la condanna della Multiass, nella qualità, al pagamento della somma di L 8 milioni, oltre interessi moratori con decorrenza dal 23.10.1987.
Riteneva la Corte di appello che, per effetto dell'art. 8 d.l. 576/1978, convertito in l. n. 738/1978, l'impresa cessionaria era costituita in mora solo dopo il decorso del termine di 6 mesi dalla richiesta di risarcimento inviatale a norma dell'art. 22 l. n.990/1969;
che detto semestre era scaduto solo il 23.10.1987, nella fattispecie;
che solo da quella data poteva configurarsi una responsabilità per colpevole ritardo dell'impresa cessionaria;
che detta responsabilità nella fattispecie sussisteva;
che l'impresa cessionaria era tenuta al risarcimento solo nei limiti di cui all'art. 21 c. 3^ l. n. 990/1969 e che detti massimali minimi di legge potevano essere superati solo per il danno da mala gestio;
che, poiché il debito dell'assicuratore rca è un debito di valuta e non di valore, detto danno da ritardo va liquidato secondo i principi di cui all'art. 1224 c.c.;
che nella fattispecie erano dovuti solo gli interessi legali, non essendo stato ne' alligato ne' provato il maggior danno da inflazione monetaria.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione Di ER CO, Di ER LI, UB NZ, Di ER TO, RI DA e RI TO.
Resiste con controricorso la Multiass Assicurazioni. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 c.c., 115 c. 2^, 112 c.p.c. e nullità della sentenza per ultrapetizione relativamente ad eccezioni non dedotte e fatti costitutivi non allegati. Assumono i ricorrenti che la sentenza di secondo grado è nulla allorché ritiene non dedotto e non provato il maggior danno, senza che sul punto ci fosse stata alcuna eccezione da parte della Multiass;
che a fronte della richiesta di rivalutazione monetaria svolta in primo grado dagli attori nulla aveva dedotto la Multiass, mentre essa si fondava sul fatto pacifico e notorio della svalutazione monetaria e sulla non contestata mala gestio della Pan Ass, prima, e dell'impresa cessionaria Multiass, poi. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione dell'art. 21, c. 3^, ln. 990/1969, per aver ritenuto che gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno decorressero solo dalla scadenza dello spatium deliberandi di sei mesi in favore dell'impresa cessionaria ed in ogni caso per aver ritenuto che i massimali minimi, entro cui era tenuta l'impressa cessionaria, in nome e per conto del Fondo di garanzia, fossero quelli dell'epoca del sinistro e non quelli del momento della liquidazione.
2. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Il primo motivo va rigettato, mentre il secondo va accolto per quanto di ragione.
Va, preliminarmente osservato che l'assicuratore deve rispondere entro i limiti del massimale convenuto nel contratto (Cass.29.8.1995, n. 9101;
Cass. 22.1.1990, n. 319) e nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada, questa deve rispondere, nella qualità, nei limiti di cui all'art. 21, c. 3^, l.990/1969 e cioè nei limiti dei cd. massimali minimi. Detti massimali minimi sono quelli previsti dalle tabelle vigenti all'epoca del fatto, e non quelli vigenti alla data del decreto di liquidazione coatta ovvero alla data della liquidazione del danno (Cass.21.6.1993,n. 6863;
Cass. 27.6.1990, 6539).
Detti limiti del massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore anche con l'atto di appello, sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della modifica apportata dalla l. n. 353 del 1990, che, essendo entrata in vigore sul punto a decorrere dal 30.4.1995, non investiva la fattispecie (Cass.19.1.1995,n. 591,). I limiti del massimale possono essere superati in caso di colpevole