Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/02/2018, n. 03692

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 15/02/2018, n. 03692
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03692
Data del deposito : 15 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 16500-2014 proposto da: S S in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. E S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA BALDUINA

7, presso lo studio dell'avvocato C T, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati I M, FANCESCO PAOLO LUISO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C F, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato F G giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 170/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 29/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. D S;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A P, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto da S S, con conseguente conferma della gravata sentenza della Corte d'Appello di Torino;Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata. Rilevato che: F C convenne in giudizio la Soffass s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti per avere utilizzato (per detergersi il sudore dal viso, dal collo e dagli avambracci) un fazzolettino di carta -a marchio "R"- prodotto dalla convenuta, che aveva determinato una reazione cutanea -imputabile ad allergia da metallo- con una conseguente estesa dermatite protrattasi per oltre tre mesi;
la convenuta resistette alla domanda, che venne rigettata dal Tribunale di Cuneo, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite;
la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza, affermando la responsabilità della convenuta e condannandola al risarcimento dei danni (nell'importo di 4.193,55 euro), oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
la Soffass s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo illustrato da memoria;
ha resistito l'intimata con controricorso;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
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