Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/07/2022, n. 21139

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/07/2022, n. 21139
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21139
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG901 del 202 2 promosso da : PANNOCCHIA s.r.l.s., rappresentat a e difes a dagli Avvocati L N e G P S;
- ricorrent e -

contro

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO;
- intimat o – perregolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente di- nanzi al Tribunale di Savona, iscritto al

NRG

2726 del 2021. R.G.901/2022 C.C. 21/6/2022 regolamento preventivo di giurisdizione -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal Consigliere A G ;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto Procuratore Generale A P , che ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. –Il Comune di Borghetto Santo Spirito è titolare di una licenza di concessione demanialemarittima avente ad oggetto una superficie di fronte mare di mq 1633,40 (concessione demaniale n. 21/2005) e una adiacente superficie di mq 1.073 (concessione demaniale n. 19/2007). Sulla prima su perficie insiste uno stabilimento balneare;
l’altra è adibita a spiaggia libera attrezzata. Il Comune ha indetto una gara, mediante procedura negoziata, al fine di individuare il gestore unico dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata. In esito alla gara,ha stipulato con Pannocchia s.r.l.s. un contratto per la gestione dello stabilimento balneare e della spiaggia libera at- trezzata,in concessione al Comune, per il periodo dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2022. 2. –Il Comune, con ricorso ex art. 702 - bis cod . proc . civ . in data 25 ottobre 2021, ha chiesto alTribunale di Savona di dichiarar e risol- toil contratto a causa dell'inadempimento del gestore all'obbligazione di corrispondere il corrispettivo pattuito, con condanna di Pannocchia al rilascio immediato del bene e alla consegna delle attrezzature e delle strutture nonché al pagamento dell'importo corrispondente ai canoni annui o,in subordine, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza dell'e- ventuale domanda di controparte di riduzione del canone,dell'importo stabilito dal giudice in esito alla riconosciuta rideterminazione. Più in particolare, il ricorrente ha rappresentato di avere avviato una interlocuzione con Pannocchia al fine di verificare concretamente -3 - l’eventuale decremento dei ricavi subito dalla società nella stagione 2020. Ha dedotto che Pannocchia si è limitata a richiedere al Comune una drastica riduzione del canone, fissato in contratto in euro 31.250, sulla scorta dell’asserito calo di redditività dell’attività svolta,correla- to alla pandemia da Covid-19;
che,malgrado l’atteggiamento collabo- rativo manifestato dal Comune, il quale ha richiesto a Pannocchia la trasmissione di idonea documentazione comprovante il lamentato de- cremento di redditività al fine di poter quanto meno valutare la possi- bilità di rinegoziare il canone relativo all’anno 2020, Pannocchia ha inviato documentazione insufficiente (le pagine del registro dei corri- spettivi, in cui sarebberoannotati manualmente i corrispettivi giorna- lieri incassati), senza peraltro provvedere neppure al pagamento par- ziale del canone. 3. –Si è costituita la società P annocchia , la quale ha concluso per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale , ha , a sua volta, chiesto la riduzione del canone a causa delle oggettive limitazioni nell’uso del benedovute all'emergenza sanitaria da Covid-19 . La convenuta ha rappresentato che l’offerta di pagamento del ca- none in misura ridotta, pari alla metà,è stata rifiutata dal Comune di Borghetto Santo Spirito. Nel proprio atto di costituzione dinanzi al Tribunale di Savona, Pannocchia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che verrebbe in gioco la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione in ordine al corretto uso dei poteri discrezionali. La procedura pubblicistica sulla rinegoziazione del canoneillegittimamente non sarebbe stata attivata dal Comune. La convenuta ha richiamato, a sostegno dell’eccezionedi difetto di giurisdizione, un precedente dello stesso Tribunale (Trib. Savona 26 ottobre 2021). Secondo il citato arresto, la domanda con cui il titolare di concessione demaniale marittima chieda all'ente concedente la ri- -4 - duzione del pagamento del canone in seguito all'emergenza da coro- navirus, sull'assunto che l'emergenza pandemica abbia provocato in- genti danni economici alle imprese turistiche in conseguenza delle mi- sure di contenimento sanitario, non è finalizzata solo a contestare le modalità operative del calcolo del canone (unica ipotesi in cui vi è competenza del giudice ordinario), ma si fonda su circostanze che presuppongono un sindacato sulla discrezionalità amministrativa con riferimento all'accertamento e valutazione della calamità naturale. Come tale, essa apparterrebbe alla competenza del giudice ammini- strativo. 4. –Nella pendenza del giudizio dinanzi al T ribunale di Savona, la società Pannocchia, con ricorso notificato il 10 gennaio 2022 , ha sol- levato regolamento preventivo di giurisdizione. Ad avviso dellaricorrente, sussisterebbe la giurisdizione del giudi- ce amministrativo. Al riguardo, la società premette che nella specie si controverte sulla misura del canone, che essa ha chiesto al Comune di accettare nella misura del 50%, stante il limitato uso del beneper ragioni lega- te all’emergenza epidemiologica. Secondo la ricorrente, verrebbe in rilievo il non corretto esercizio dei poteri della P.A., in relazione ai ca- noni costituzionali di imparzialità e buon andamento, da svolgere nell’ambito di un procedimento amministrativo. L’art. 133, comma 1, letterab), cod. proc. amm. – sostiene la r i- corrente nell’istanza di regolamento – attribuirebbe alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie concernenti indennità, cano- ni o altri corrispettivi con un contenuto meramente patrimoniale. La ricorrente esclude che ci si trovi di front e ad un contratto di di- ritto privato, autonomo e svincolato rispetto al procedimento ammini- strativo e all’esercizio di poteri pubblicistici. La convenzione stipulata costituirebbe la mera riproduzione delle clausole del bando di gar a. Il -5 - contratto esisterebbe solo ed esclusivamente perché a monte vi è l’esercizio di poteri pubblicistici. 5. –Il Comune di Borghetto Santo Spirito è rimasto intimato. 6. – Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ex art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. Ad avviso dell’Ufficio della Procura Generale, si ricadrebbe nell’ipotesi nella quale, secondo l’art. 133, comma 1, letterab), cod. proc. amm.,sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia “concernent e indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Il Comune invoca, infatti, la risoluzione per inadempimento del con- tratto,stipulato a seguito dell’aggiudicazione del bene demaniale , e il pagamento dei canoni contrattuali non riscossi, oltre al risarcimento del danno. Non verrebbein rilievo la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione. 7. –In prossimità dell’adunanza camerale la società ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi