Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2019, n. 18329

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2019, n. 18329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18329
Data del deposito : 3 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IR RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente in qualità di sostituto processuale dellavvocato VADALA' DOMENICO del foro di REGGIO CALABRIA difensore di IR RE, l'avvocato Parrelli Attilio dello stesso foro, come da delega orale, che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1I AL ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n.2 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non sussiste l'aggravante della violenza sulle cose, in quanto non vi è stata manomissione del contatore, che era stato precedentemente rimosso da personale Enel, e l'allaccio è avvenuto semplicemente attraverso l'appoggio ai cavi elettrici della rete di distribuzione. È pertanto ravvisabile esclusivamente il reato di furto semplice, improcedibile per mancanza di querela, non essendo ravvisabile nemmeno l'aggravante del mezzo fraudolento, attesa l'evidenza della condotta illecita, posta in essere in modo ben visibile.

2.1. Anche la qualificazione giuridica del fatto è inesatta, non essendovi prova dell'effettivo utilizzo dell'energia elettrica e potendosi perciò ravvisare l'ipotesi tentata. È anche prefigurabile una qualificazione giuridica ex art. 626 cod. pen.

2.2. La motivazione della sentenza impugnata è carente anche per quanto attiene alla ravvisabilità dello stato di necessità dell'imputato, che ha dimostrato il proprio stato di indigenza, essendo egli disoccupato ed avendo dichiarato nell'anno 2015 un reddito complessivo di euro 4.227,00, derivante esclusivamente da un contratto di solidarietà a tempo determinato. La somma richiestagli da Enel per il riallaccio della fornitura interrotta era di

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