Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 31548

CASS
Sentenza
5 luglio 2023
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5 luglio 2023

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E' ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di un ente per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio relativamente al reato presupposto ascritto a un soggetto allo stesso funzionalmente legato, a condizione che tale inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non alla loro valutazione. (Fattispecie relativa a omicidio colposo per violazione delle norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 25-septies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della condanna per il reato di cui all'art. 589, comma secondo, cod. pen. del legale rappresentante della società committente in via esclusiva dell'opera, nonchè del progettista incaricato, per la morte del lavoratore, intervenuta a seguito del crollo della struttura predisposta per la sua esecuzione).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2023, n. 31548
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31548
Data del deposito : 5 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 1548-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: DONATELLA FERRANTI Relatore Sent. n. sez. 1296/2023 UP 05/07/2023- LUCIA VIGNALE R.G.N. 34535/2022 ALDO ESPOSITO UGO BELLINI LE D'ANDREA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALSTAGE COMPANY SRL avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato PANELLA SEBASTIANO MARCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di: ITALSTAGE COMPANY SRL che chiede l'accoglimento del ricorso li RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23.02.2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revisione, proposta ai sensi degli artt. 630, 633 c.p.p. e 73 d.lgs. 231/01, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, RG n. 62/2015, emessa dal GUP di Reggio Calabria il 13.01.2025, divenuta irrevocabile nei confronti della società Italstage Compay srl, cui era stata applicata la sanzione pecuniaria di 70.000,00 euro, in relazione all'illecito amministrativo di cui agli artt. 5,6 e 25 septies DLgs 231/2001 perché traeva vantaggio o interesse dal delitto di cui al capo 1 commesso da ME UA quale amministratore con violazione delle norme antinfortunistiche e a tutela della sicurezza avendo la società omesso un modello di gestione organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ( crollo di un struttura in alluminio in Reggio Calabria il 5.03.2012 che doveva servire a sostenere impianti luce ed audio del palco sul quale si doveva esibire il concerto della cantante SI e a seguito del quale crollo perdeva la vita IN). L'istanza veniva proposta dalla società ricorrente per la risoluzione del conflitto, ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., tra la sentenza di patteggiamento, pronunciata nei confronti dell'ente e la sentenza del 24.04.2018 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato colpevole l'ME dal delitto di omicidio colposo ascrittogli oltre quello di crollo colposo con l'esclusione però della circostanza aggravante di cui al comma 2 art .589 cod. pen.

2.La Corte territoriale ha rigettato l'istanza rilevando la mancata ricorrenza dei presupposti applicativi dell'istituto della revisione. In proposito ha richiamato il consolidato principio stabilito in sede di legittimità, in base al quale, in caso di contrasto tra giudicati, è possibile la revisione soltanto ove vi sia inconciliabilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle due sentenze.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione mezzo del difensore, Italstage Company s.r.l. in persona del rappresentante pro tempore ME UA, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione addotta dalla Corte d'appello, sostiene la difesa, è meritevole di essere censurata. L'orientamento citato dalla Corte di merito è inconferente rispetto al thema decidendum, poiché esso si riferisce ad ipotesi di conflitto di giudicati risultanti da sentenze pronunciate nei confronti di persone fisiche. 2 L'impostazione ermeneutica richiamata dalla Corte d'Appello di Catanzaro può ritenersi consolidata solo rispetto alle ipotesi di sentenze pronunciate nei confronti delle persone fisiche. Deduce che il giudice di primo grado con la sentenza n. 729/2018 del 24.04.2018 pur pronunciando sentenza di condanna nei confronti dell'ME ha escluso nei suoi confronti l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, tale impostazione è rimasta confermata anche nella pronuncia definitiva della Corte di Cassazione di qui l'inconciliabilità della sentenza di patteggiamento che ha come reato presupposto l'infortunio sul lavoro ex art. 25 sepies Digs 231/2001. Nessun addebito quindi può essere formulato a carico dell'ente in relazione all'omicidio colposo realizzatosi nei confronti di IN . Con riferimento alle ipotesi di revisione di sentenze pronunciate nei confronti dell'ente, invece, deve ritenersi ammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento a carico dell'ente collettivo a fronte di una pronuncia irrevocabile del giudice penale che escluda la sussistenza del reato presupposto (sentenza n. 3507/2013 della Corte d'Appello Brescia). L'addebito all'ente collettivo andrebbe sicuramente escluso nel caso in cui la persona fisica autrice dell'illecito penale venga assolta "perché il fatto non sussiste", mancando in tal caso un vero e proprio presupposto del regime di responsabilità disciplinato dal d.lgs. 231/01. Le peculiarità della responsabilità dell'ente, diversamente da quanto proposto nell'impianto motivazionale dell'ordinanza, deve essere considerata in via autonoma rispetto agli arresti giurisprudenziali richiamati. L'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti, infatti, si fonda su un modello di imputazione che, seppur mutuato da quello penalistico, è peculiare, prevedendo l'affermazione di responsabilità solo in caso di ricorrenza del presupposto della commissione di un fatto che costituisce reato. Dal punto di vista sistematico, la struttura generale dell'illecito dell'ente tipizzata dalla legge insiste proprio sulla commissione di un reato presupposto da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente. Deve, inoltre, rilevarsi come la responsabilità degli enti per i reati commessi dai 'soggetti in posizione apicale' sia stata costruita dal legislatore secondo il meccanismo peculiare di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/01. Si tratta di una disposizione che esprime il principio per cui "il fondamento della responsabilità dell'ente è costituito dalla 'colpa di organizzazione', essendo proprio il deficit organizzativo quello che consente la piena ed agevole imputazione all'ente dell'illecito penale" (così Sez. VI, 15/06/2022, n. 23401). 3 人 IL D.Lgs. 231/01, nella prospettiva di indicare l'esimente della responsabilità, non prevede affatto la sanzionabilità dell'ente per aver meramente omesso di adottare un modello di organizzazione e gestione e controllo (ovvero per averlo efficacemente attuato), ma prevede, invece, la punibilità dell'ente che abbia consentito la realizzazione del reato presupposto elemento indefettibile e irrinunciabile della

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