Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2022, n. 24888

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2022, n. 24888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24888
Data del deposito : 18 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 11716-2016 proposto da: VENDITTI GRAZIELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato G S;

- ricorrente -

2022

contro

A.S.RE.M. - AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato S F;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 326/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/12/2015 R.G.N. 31/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere Dott. N D M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 dicembre 2015 la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Campobasso, rigettava la domanda proposta da G V nei confronti dell'A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale del Molise -, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della trattenuta operata dalla predetta Azienda sanitaria nei confronti dell'istante, tecnico di laboratorio biomedico in servizio presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, a titolo di IRAP sulle somme erogate per le prestazioni rese nell'ambito del progetto «Mimosa» e, in generale, in regime di intra moenia e la condanna dell'Azienda sanitaria alla restituzione dei relativi importi.

2. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame proposto dall'A.S.Re.M. sollevata dalla Venditti, essere ammissibile, in forza di una legittima e valida clausola di traslazione, far carico del pagamento dell'importo dell'IRAP di cui è gravata l'Azienda sanitaria al dipendente autorizzato all'esercizio dell'attività intra moenia, atteso che le retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro, ivi comprese quelle erogate per l'attività libero professionale intramuraria, costituiscono la base imponibile dell'IRAP e, pertanto, la maggiore imposta che grava sull'Azienda integra un costo della prestazione professionale intramuraria che non può ricadere sulla collettività ma va detratta, secondo la previsione del regolamento, dal quantum, in quanto integra un costo per l'ente e che correttamente e con il consenso delle organizzazioni sindacali, risultante dai verbali di riunione del 22 ottobre e del 23 novembre 2004, l'A.S.Re.M. aveva avviato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 466/99, che aveva elevato l'aliquota all'8,5% del fatturato, l'azione di recupero del costo per quella parte di IRAP pari al 3,5 del fatturato (in precedenza l'imposta era pari al 5%) non percepita dall'1.1.2000. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Venditti, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'A.S.Re.M.

4. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale, è stata poi fissata in pubblica udienza in ragione dell'importanza delle questioni giuridiche coinvolte.

5. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'accoglimento del ricorso.

6. La ricorrente ha poi depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 1362 cod. civ. e deduce che l'atto negoziale doveva essere interpretato alla luce del quadro normativo vigente, secondo il quale l'IRAP è imposta che grava solo su chi esercita abitualmente un'attività autonoma organizzata e, pertanto, non poteva l'ente, violando la riserva relativa di legge, addebitare l'ammontare dell'imposta al dirigente, non costituendo la stessa un «costo diretto o indiretto» della prestazione. Aggiunge che la formula «imposte e tasse» che compare negli atti adottati dal Direttore Generale è equivalente a quella «imposte di legge» ritenuta da questa Corte, con la sentenza n. 20917/2013, non idonea ad operare una traslazione convenzionale dell'IRAP. Deduce, infine, che in assenza di uno specifico titolo attributivo del diritto «non sono validi gli accordi aziendali in base ai quali l'azienda sanitaria locale recupera dai medici l'IRAP sulle prestazioni rese in regime di intramoenia».

2. Il motivo di ricorso, pur presentando profili di inammissibilità nella parte in cui prospetta una diversa interpretazione degli accordi contrattuali e degli atti unilaterali valutati dal giudice d'appello, nella sostanza sollecita anche una pronuncia di questa Corte sulle modalità, imposte dal legislatore, attraverso le quali si deve giungere, in relazione all'attività libero professionale resa in regime di íntra moenia, alla quantificazione del compenso spettante ai dirigenti medici e sanitari per le prestazioni autorizzate rese. Si sostiene, infatti, che sarebbe affetto da nullità l'accordo aziendale con il quale è realizzata, di fatto, la «traslazione» di un'imposta che deve gravare esclusivamente sull'Azienda sanitaria e che, di conseguenza, sarebbero illegittimi gli atti «di recupero» delle somme a tale titolo versate dall'Amministrazione e, poi, integralmente poste a carico del dirigente, attraverso la richiesta di restituzione di un importo pari a quello dell'imposta versata.

3. La censura, in tali termini formulata, impone cli ricostruire il complesso quadro normativo e contrattuale, snodatosi a partire dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), che già aveva riconosciuto al personale medico degli istituti di cura e degli enti ospedalieri la possibilità, nelle ore libere dalle attività istituzionali, di svolgere la libera professione, anche nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza.

3.1. Tralasciando gli interventi normativi più risalenti nel tempo, che non rilevano ratione temporis nella fattispecie e dei quali dà conto, in motivazione, Corte Cost. n. 54/2015, occorre prendere le mosse dall'art. 15 quinquíes del d.lgs. n. 502/1992 che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, consente ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio delle diverse tipologie di attività professionale, indicate nelle lett:ere da a) a d) del comma 2, e stabilisce che «le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.».
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