Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2012, n. 654

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In tema di contributi di bonifica, qualora l'ente impositore dimostri la ricomprensione dell'immobile nel "perimetro di contribuenza", e la relativa valutazione nell'ambito di un "piano di classifica", grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in assenza, invece, di "perimetro di contribuenza" o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel "piano di classifica", grava sul Consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il "catasto consortile", avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso del consorzio di bonifica avverso la sentenza impugnata che aveva annullato la cartella di pagamento sul presupposto che non erano stati dimostrati i benefici ricevuti dall'immobile onorato, non avendo il consorzio prodotto in giudizio il "piano di classifica").

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2012, n. 654
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 654
Data del deposito : 18 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. PARMEGGIANI Carlo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA VAL D'ERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 22, presso lo studio dell'avvocato BALDASSARI Carlo, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro
IN AD;

- intimata -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. 18, n, 105 del 19 gennaio 2006. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.12.2011 dal consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per il consorzio ricorrente, l'avvocato Carlo Baldassari;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AD ER propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Val d'Era, del contributo per l'anno 2002, in relazione ad immobili di sua proprietà insistenti sull'area consortile.
A fondamento del ricorso, la ER deduceva la mancanza del potere impositivo del Consorzio, non traendo i beni di sua proprietà beneficio diretto dalle opere consortili, nonché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
L'adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all'appello del Consorzio, dalla commissione regionale.
In sintesi, i giudici del gravame affermarono, in via preliminare, l'ammissibilità del ricorso introduttivo, ancorché proveniente da praticante avvocato abilitato (non legittimato al patrocinio davanti al giudice tributario), poiché, trattandosi di controversia di valore inferiore a quello per cui il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, sancisce l'obbligatorietà dell'assistenza tecnica, sottoscritto anche dalla contribuente. Considerarono poi, nel merito (per quanto qui rileva), che - trattandosi di contributo di manutenzione ordinaria per opere idrauliche di terza categoria e non risultando depositato in atti il c.d. "piano di classifica" e i conseguenti riparti - mancava ogni riscontro in merito all'importo globale dei lavori, alla quota gravante sugli altri obbligati (Provincia e Comune), all'elenco dei contribuenti e dei rispettivi benefici nonché quello degli indici specifici di contribuenza per immobile, cosicché la pretesa azionata si rivelava sfornita di prova adeguata. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria. L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio censura la decisione impugnata per non aver rilevato, come da specifica eccezione, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 e L. n.479 del 1999, art. 7 (e, pertanto, la nullità del ricorso e di tutti
gli atti successivi), per essere stato il ricorso sottoscritto da praticante avvocato abilitato, non legittimato ad esercitare lo ius postulano nei giudizi davanti alle commissioni tributarie. Il motivo è inammissibile.
Il Consorzio ricorrente si limita, infatti, a riproporre in questa sede l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo di primo grado e della successiva attività processuale, del tutto trascurando di considerare gli argomenti con i quali la commissione regionale ha disatteso la censura medesima, ed omettendo, quindi, qualsivoglia specifica censura alle ragioni che, per il profilo considerato, ne sorreggono la decisione (con particolare riferimento alla circostanza che l'atto era stato sottoscritto direttamente dalla parte, in causa per la quale ciò è consentito a mente del sopra menzionato art. 12);
non ha, dunque, assolto l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualunque sia il tipo di errore denunciato (Cass. 11984/11, 20454/05). Il motivo è, comunque, infondato.
Atteso che si verte in controversia di valore inferiore al minimo (di Euro 2.582,00) prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, per la proposizione del ricorso in assenza di difesa tecnica,
deve, invero, convenirsi con il giudice a quo che il ricorso introduttivo del contribuente risulta idoneamente sorretto dalla sottoscrizione personale della parte.
2) 1. - Le ulteriori doglianze avanzate dal Consorzio ricorrente attengono al merito della controversia.
Atteso che in proposito, sia la sentenza impugnata sia i motivi di ricorso in rassegna, presentano, quanto a richiami normativi e giurisprudenziali e riferimenti fattuali, profili di non appagante coerenza e perspicuità, il collegio reputa opportuno delineare, in premessa, il quadro disciplinare di riferimento.
In tale prospettiva, va rilevato che, rientrando

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