Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/04/2024, n. 11676
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Le modalità di proposizione dell'appello incidentale, ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, riguardano esclusivamente i giudizi tributari relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quelli concernenti cause scindibili; per queste ultime, l'appellato, se intende impugnare la sentenza anche verso una parte non destinataria dell'impugnazione principale, deve proporre appello incidentale notificandolo nel termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e, comunque, non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.
In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 816/2020 1 Numero sezionale 537/2023 Numero di raccolta generale 11676/2024 Data pubblicazione 30/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Litisconsorzio – Contenzioso Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: tributario – Processo d'appello – Cause inscindibili e scindibili dott. Pasquale D'ASCOLA Presidente Aggiunto dott. F M Presidente di Sezione dott. R F Presidente di Sezione dott. M M L Consigliere dott. A G Consigliere RGN 816/2020 dott. A C Consigliere Cron. dott. A D P Consigliere P.U. 5/12/2023 dott. A P L Consigliere dott. F F Consigliere est. Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 816-2020, proposto da: STUDIO A '78 s.a.s. DI CARDELLI LUCIANA E C., in persona del legale rappresentante p.t., p.i. 00250010568, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Francesco Denza, presso l'avv. G L, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale, dall'avv. A G - R
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f. 06363391001, in persona del Direttore p.t.;
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, cf 13756881002, in persona del Presidente p.t., entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende ope legis - Controricorrenti RGN 816/2020 2 Numero registro generale 816/2020 Numero sezionale 537/2023 Numero di raccolta generale 11676/2024 NONCHE' NEI CONFRONTI DI Data pubblicazione 30/04/2024 REGIONE LAZIO, c.f. 80143490581, in persona del legale rappresentante p.t. - CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VITERBO, c.f. 80000550568, in persona del legale rappresentante p.t. – Intimati Avverso la sentenza n. 6732/07/2018 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 3.10.2018;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. Francesco Federici nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2023;
uditi l'avvocato Andrea Gabriel per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Luca Reali per le controricorrenti;
Udito il PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La società Studio A '78 Sas di Cardelli Luciana & C. aveva proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento di € 252.949,23, a titolo di tributi, crediti previdenziali e sanzioni amministrative, relativi agli anni 2003/2014, riportati in numerose cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 791/04/16, dichiarò il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a crediti previdenziali ed a violazioni del codice della strada, dichiarò la propria incompetenza territoriale per i crediti fiscali vantati dalla Regione Lazio, annullò, in parziale accoglimento del ricorso, i crediti prescritti. L'Agenzia delle Entrate propose appello relativamente a due cartelle esattoriali, la n. 12520030023088379, sull'assunto che la pretesa tributaria in essa portata non si fosse prescritta, per l'intervenuta procedura di pignoramento -conseguente al parziale pagamento del condono regolato dalla legge n. 289/2002- e dunque di validi atti interruttivi;
la n. 12520070000778823, perché correttamente notificata nelle forme di cui all'art. 145, secondo comma, cod. proc. civ. Anche la società Studio A '78 s.a.s. di Cardelli Luciana & C. propose appello incidentale, per quanto soccombente in primo grado. Sostenne a tal fine l'erronea declaratoria d'incompetenza territoriale con riferimento alle cartelle relative alle tasse automobilistiche;
censurò l'erroneità della RGN 816/2020 3 Numero registro generale 816/2020 Numero sezionale 537/2023 Numero di raccolta generale 11676/2024 motivazione in ordine alle cartelle che il giudice di primo grado aveva Data pubblicazione 30/04/2024 ritenuto regolarmente notificate. In controdeduzione ai motivi dell'appello erariale rilevò la violazione dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa notifica dell'appello a tutte le parti del procedimento di primo grado. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto fondato l'appello principale e ha rigettato l'appello incidentale. In particolare, i giudici di secondo grado hanno affermato che: - per la cartella esattoriale n. 12520030023088379 non era intervenuta alcuna decadenza della pretesa tributaria, essendo stati compiuti atti interruttivi a mezzo della procedura di pignoramento, attivato a seguito del parziale pagamento del condono ex legge n. 289/2002;
quanto alla cartella n. 12520070000778823, la notifica era risultata correttamente eseguita nelle forme di cui all'art. 145 cod. proc. civ.;
- erano generiche e non centrate le doglianze introdotte nell'appello incidentale della contribuente, atteso che corretto e meticoloso era stato il controllo delle notifiche e corretta era stata la declaratoria di incompetenza territoriale per i crediti della Regione Lazio;
- era pacifico che in grado d'appello potessero utilmente prodursi documenti non depositati nel giudizio di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati da memorie. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno resistito con controricorso. La Regione Lazio e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Viterbo non hanno svolto difese. Fissata l'adunanza camerale dell'8 febbraio 2023, al suo esito il collegio della Sezione tributaria ha ritenuto di rimettere il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. Nello specifico, sotto il profilo nomofilattico, si è riconosciuta la rilevanza della questione posta con il primo motivo di ricorso, ossia la violazione o falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per omessa notifica del ricorso in appello nei confronti della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Viterbo, parti nel giudizio di primo RGN 816/2020 4 Numero registro generale 816/2020 Numero sezionale 537/2023 Numero di raccolta generale 11676/2024 grado, ancorché il giudice provinciale avesse escluso la legittimazione Data pubblicazione 30/04/2024 passiva dei predetti enti. Il collegio rimettente ha pertanto proposto la seguente questione: «se l'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell'appello tributario stabilite dall'art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992». All'esito dell'udienza pubblica, sentite le difese e la Procura generale, la causa è stata riservata e decisa. Le parti hanno depositato memorie difensive. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del ricorso. L'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al comma 11, prevede che «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019». La sentenza ora al vaglio della Corte è stata depositata in data 3 ottobre 2018 e il termine di impugnazione scadeva il 3 aprile 2019, termine prorogato di nove mesi (3 gennaio 2020) per effetto della disposizione in commento: il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale ai diversi soggetti controinteressati, nelle date del 20 dicembre 2019 (Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio Industria e Artigianato di Viterbo), 27 dicembre 2019 (Regione Lazio) e 2 gennaio 2020 (Agenzia delle Entrate - Riscossione) (cfr. pag. 20 del controricorso) è, pertanto, tempestivo. Sempre in via preliminare va rilevato che le Agenzie controricorrenti hanno evidenziato che le imposte relative alle cartelle esattoriali nn. RGN 816/2020 5 Numero registro generale 816/2020 Numero sezionale 537/2023 Numero di raccolta generale 11676/2024 12520070003270920000, 12520070008009367000, Data pubblicazione 30/04/2024 2520080014910051000, 12520080018375012000, 12520090003048890000, 12520090014559361000, 12520100002626434000 e 12520100012384760000 erano state oggetto, di apposito provvedimento di discarico amministrativo, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 4, primo comma, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede l'annullamento dei debiti fino a mille euro affidati in riscossione agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Pertanto, con riferimento esclusivo alle predette cartelle, è cessata la materia del contendere. Esaminando il merito, con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 331, cod. proc. civ.;
la mancata integrazione del contraddittorio;
la nullità del processo di secondo grado e della sentenza impugnata;
la violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;
vizio di error in procedendo denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La contribuente ritiene che la decisione opposta abbia violato la normativa in epigrafe, funzionale a garantire la celebrazione del giudizio di appello nei confronti di tutte le parti del primo grado. La Commissione tributaria regionale era stata sollecitata ad accertare pregiudizialmente se l'atto d'appello presentato dall'Agenzia delle entrate fosse stato ritualmente notificato a tutte le parti che avevano partecipato al processo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo e nelle proprie controdeduzioni la stessa Direzione Provinciale dell'Amministrazione Finanziaria aveva esposto che «qualora codesta Onorevole Commissione Tributaria ritenesse necessario l'intervento della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Viterbo, si chiede l'integrazione del contraddittorio». La società ricorrente aveva altresì ribadito le proprie domande ed eccezioni all'udienza di trattazione del 4 giugno 2018, ma della valutazione di tali sollecitazioni non vi era traccia nella sentenza impugnata nella presente sede. In assenza del doveroso simultaneus processus, la società STUDIO A'78 s.a.s. non avrebbe potuto ottenere un giudicato vincolante anche nei riguardi della Camera di Commercio di Viterbo e della Regione Lazio, pretermesse dal secondo grado, avendo la stessa società impugnato incidentalmente anche la parte della RGN 816/2020 6 Numero registro generale 816/2020 Numero sezionale 537/2023 Numero di raccolta generale 11676/2024 sentenza che l'aveva vista