Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/10/2021, n. 28079

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/10/2021, n. 28079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28079
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11519-2017 proposto da: P EWARD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 36-B, presso lo studio dell'avvocato M S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, D P e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3342/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 07/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. S O F D C Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze P E proponeva opposizione avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Firenze e notificatogli mediante lettera raccomandata inviata da una agenzia di recapiti postali privata, contenente un atto redatto in lingua tedesca. Il ricorrente deduceva la nullità del verbale per inesistenza della notificazione, per mancata comunicazione del testo in lingua italiana, nonché la perenzione dello stesso per mancata notificazione nei termini di legge, la mancanza della prova dell'illecito contestato e l'erroneità della sanzione applicata. Nella resistenza del Comune di Firenze, il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 1430/2013, dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente. Interponeva appello avverso detta decisione il P ed il Tribunale di Firenze, con la sentenza oggi impugnata, n. 3342/2016, emessa nella resistenza del Comune di Firenze, rigettava il gravame. Propone ricorso avverso detta decisione P E, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Firenze, spiegando a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 142, secondo comma, c.p.c. e 10, primo comma, della Costituzione, in relazione Ric. 2017 n. 11519 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -2- all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione, eseguita nel rispetto della norma di cui all'art. 201 del codice della strada, senza considerare che l'art. 142, primo comma, c.p.c. prevede una procedura peculiare per la notificazione all'estero, che può essere derogata soltanto nei casi previsti dal secondo comma, il quale a sua volta fa riferimento alle convenzioni internazionali, nella specie non invocabili. Con il secondo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe configurato la nullità della notificazione eseguita in violazione della convenzione di Strasburgo. Ad avviso del ricorrente, invece, tale notifica avrebbe dovuto essere considerata inesistente. Con il terzo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 e 11, secondo comma, della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, dell'art. 201 del codice della strada e dell'art. 7, terzo comma, del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione, dando per valida la notificazione eseguita il 12.3.2010;
poiché invece tale notifica era inesistente, l'opposizione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva, non potendosi valorizzare la mera conoscenza del verbale da parte del suo destinatario, legata alla ricezione della comunicazione postale inviata al ricorrente, posto che l'art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011 fa decorrere il termine di impugnazione dalla notificazione dell'atto, e non dalla sua semplice conoscenza. Ric. 2017 n. 11519 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -3- Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché, per effetto dell'erronea statuizione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi proposti dal ricorrente. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Firenze lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la procura utilizzata dal difensore del P per costituirsi nel giudizio di appello non conteneva alcuno specifico riferimento al giudizio medesimo e non era materialmente congiunta con alcun atto processuale. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del R.D.L. n. 1796 del 1925, 83 e 122 c.p.c., 72 e 74 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., poiché la procura utilizzata dal P per costituirsi in grado di appello recava un'autenticazione della sottoscrizione redatta in lingua tedesca, senza traduzione in italiano. Per ragioni di priorità logica devono essere esaminati innanzitutto i due motivi di ricorso incidentale, che non sono stati scrutinati dal giudice di appello in ragione della ritenuta inammissibilità del gravame per tardività. Dette censure sono fondate. Come già ritenuto, in fattispecie assolutamente sovrapponibili, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n.2866 del 05/02/2021, Rv. 660403), la procura rilasciata nella fattispecie al difensore del cittadino tedesco risulta conferita in totale assenza del riferimento ad un qualsiasi giudizio, con conseguente impossibilità di individuarne Ric. 2017 n. 11519 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -4- la specifica finalità. Tale procura si pone così in contrasto con la norma di cui all'art. 83 c.p.c. ed i principi di diritto che impongono lo specifico collegamento tra l'atto ed il soggetto cui esso si riferisce, al fine di assicurare la necessaria specificità del negozio di conferimento del mandato. La medesima procura risulta, inoltre, rilasciata in violazione dell'art. 1 del R.D.L. n. 1796 del 15 ottobre 1925, in quanto la pretesa autenticazione della firma del mandante risulta redatta non in lingua italiana e, pertanto, deve aversi per non avvenuta o nulla. Al riguardo, va data continuità al principio, già enunciato da questa Corte, per cui "la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 della I. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8174 del 04/04/2018, Rv. 648221;
conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11165 del 29/05/2015, Rv. 635466). Con la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale il ricorrente principale deduce la ritualità e validità della procura utilizzata per il giudizio di appello ed allega che, in ogni caso, l'eventuale produzione di un ulteriore mandato in sanatoria di quello originariamente prodotto in uno all'atto di appello non avrebbe potuto essere eseguita dalla parte, in difetto di un rilievo sull'irritualità della procura da parte del Ric. 2017 n. 11519 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -5- giudice e di assegnazione, da parte di quest'ultimo, di un termine per provvedere alla sua regolarizzazione. Sul punto, è opportuno ribadire —come ritenuto dalle S.U. di questa Corte con la richiamata sentenza n. 2866/2021— che nel caso in cui, come nella fattispecie, il vizio di rappresentanza processuale sia stato tempestivamente eccepito dall'altra parte, non sia applicabile la previsione dell'art. 182 c.p.c. (in forza della quale il giudice, quando rilevi d'ufficio un vizio della procura, è obbligato a promuovere la sanatoria previa assegnazione alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni eventualmente derivanti da decadenze processuali), ma la documentazione in eventuale sanatoria del vizio vada prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire immediatamente. In applicazione dell'enunciato principio, questa Corte ha ritenuto che la nullità della procura alle liti sia insanabile quando, nonostante il convenuto sollevi la questione, l'attore non depositi spontaneamente i documenti in sanatoria nel prosieguo del processo di merito, ma si limiti a discutere di altri diversi profili giuridici (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018, Rv. 650641;
conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 4248 del 04/03/2016, Rv. 638746;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22892 del 2018, non massimata;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020, Rv. 659395). Da quanto precede deriva la fondatezza dei due motivi proposti dal Comune di Firenze, con conseguente inammissibilità dell'appello per difetto del potere rappresentativo in capo al difensore. Il ricorso incidentale deve quindi essere accolto, con conseguente assorbimento del Ric. 2017 n. 11519 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -6- ricorso principale e cassazione senza rinvio dell'impugnata sentenza per improcedibilità dell'appello. Stante la peculiarità e la novità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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