Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2022, n. 33912
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di A D V S, nato a Milano il 02/04/1964 avverso la sentenza emessa il 13/04/2021 dalla Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. P L, che ha concluso per la declaratoria di annullamanto con rinvio, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
preso atto delle conclusioni scritte del 22 aprile 2022 a firma del difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di S A D V, avv. A R A, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13 aprile 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Vercelli, in data 04 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 497-ter cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione.
2. La difesa articola le proprie censure in due motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 497-ter cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sull'erroneo presupposto che il lampeggiante in sequestro fosse ad uso esclusivo delle Forze dell'Ordine, senza considerare che lo stesso era oggetto di libera vendita e che, in ogni caso, il veicolo sul quale l'oggetto era stato rinvenuto era solo di rado usato dall'imputato.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, senza motivare sul punto, non ha ritenuto la particolare tenuità del fatto sul presupposto che l'istallazione del lampeggiante sul veicolo fosse indicativo di un uso non infrequente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. P L, che ha concluso per la declaratoria di annullamanto con rinvio, limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
preso atto delle conclusioni scritte del 22 aprile 2022 a firma del difensore dell'imputato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di S A D V, avv. A R A, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13 aprile 2021 che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Vercelli, in data 04 giugno 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 497-ter cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione.
2. La difesa articola le proprie censure in due motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 497-ter cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sull'erroneo presupposto che il lampeggiante in sequestro fosse ad uso esclusivo delle Forze dell'Ordine, senza considerare che lo stesso era oggetto di libera vendita e che, in ogni caso, il veicolo sul quale l'oggetto era stato rinvenuto era solo di rado usato dall'imputato.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, senza motivare sul punto, non ha ritenuto la particolare tenuità del fatto sul presupposto che l'istallazione del lampeggiante sul veicolo fosse indicativo di un uso non infrequente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità Le questioni giuridiche sollevate con i due motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi