Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/09/2022, n. 27242

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Massime1

In tema di esenzione dell'ICI a favore dei fabbricati destinati all'esercizio del culto, il rimborso per le minori entrate ICI, versato dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della l. n. 206 del 2003, non impedisce ai Comuni di esercitare il potere impositivo e non fa venir meno l'interesse ad agire per il recupero dell'imposta non versata, poiché una tale preclusione, che non consegue ad alcuna espressa disposizione, sarebbe in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti di imposizione tributaria e di tassatività delle norme agevolative o esonerative, che, derogando al sistema generale, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/09/2022, n. 27242
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27242
Data del deposito : 15 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. Con avviso di accertamento n. 30445 notificato alla controricorrente in data 7 gennaio 2014, il Comune di AN Dentro (PD) accertava l'omesso versamento da parte del Seminario Vescovile di Padova dell'ICI per l'anno di imposta (---), pari all'importo di 246.284,27 Euro (oltre interessi e sanzioni per complessivi 397.441,00 Euro), in relazione al complesso immobiliare sito in Via Montegrappa n. 21, ritenendo non applicabili le condizioni dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).



1.1. La Commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza n. 974/1/2014, accoglieva il ricorso proposto dal Seminario Vescovile di Padova ed annullava l'atto impugnato.



1.2. La Commissione tributaria regionale di Venezia, con la suindicata sentenza, respingeva l'appello proposto dal Comune di AN Dentro.

Nello specifico, il Giudice a quo premetteva che detto ente aveva chiesto, in data 25 luglio 2008, al Seminario le ragioni del mancato versamento dell'ICI, ottenendo da questi risposta il 13 ottobre 2008, con cui l'omissione veniva giustificata in ragione della ritenuta esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), ponendo in rilievo che, a seguito di tale riscontro, l'ente territoriale non aveva formulato rilievi o avanzato contestazioni e richieste di pagamento sino alla notifica dell'avviso di accertamento ancora in contestazione, avvenuto il 7 gennaio 2014.

Il Giudice regionale affermava, quindi, che:

- "la mancata azione del Comune da Ottobre 2008 a tutto il 2013 ha consentito all'Ente di ritenere fondata la propria convinzione di esenzione ICI per il complesso immobiliare", con la conseguenza che "le sanzioni non possono essere pretese e neppure gli interessi, fintantochè all'Ente contribuente non sia stato comunicato il diverso avviso del Comune in relazione all'esenzione o meno dell'imposta" (v. pagina n. 6 della sentenza impugnata);

- "la mancanza del presupposto soggettivo... non venne contestata con l'avviso di accertamento e neppure sostenuta durante il giudizio di primo grado" e che "la L. n. 22 del 1985, art. 2 inserisce di diritto i Seminari tra gli enti aventi fine di culto e quindi non commerciali... cosicchè nella fattispecie esiste comunque, sicuramente, il presupposto soggettivo, come individuato dal citato art. 7" (v. sempre pagina n. 6 della sentenza impugnata);

"viene pacificamente riconosciuto da entrambe le parti che il complesso immobiliare risulta inutilizzato a decorrere dal Settembre 2002 (e quindi anche nel 2008) e che in precedenza era stato utilizzato per la formazione del clero" (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata);

- "la destinazione ad attività di formazione del clero non risulta in dubbio" (v. pagina 7 della sentenza), come confermato dal fatto che con delibera del Consiglio Comunale dell'anno 2003 il complesso immobiliare venne inserito in zona F3, dedicata alle attività religiose;

- "ciò che rileva perchè si concretizzi il presupposto oggettivo è la "destinazione", anche potenziale, dell'immobile e non "l'utilizzo", perchè è la "destinazione" che appare essere la ragione fondamentale assunta dal legislatore per giustificare l'esenzione che ha disposto" (così a pagina n. 7 della sentenza), interpretando il termine ""utilizzati"" presente nel testo normativo nel senso che i beni debbono appartenere, essere cioè posseduti da un ente di culto.



2. Avverso detta sentenza, il Comune di AN Dentro proponeva ricorso per cassazione, con atto notificato al Seminario Vescovile di Padova il 21/29 agosto 2017, tramite posta raccomandata, articolando tre motivi di impugnazione.



3. Il Seminario Vescovile di Padova notificava il 9/10 ottobre 2017 controricorso e ricorso incidentale condizionato.



4. In data 31 ottobre 2017 il Comune notificava tramite posta elettronica certificata controricorso al predetto ricorso incidentale.



5. Le parti hanno poi depositato, in data 6 e 7 giugno 2022, memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione



6. Con la prima censura il Comune ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e degli artt. 12 e 14 preleggi, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto applicabile il diritto all'esenzione dell'ICI, nonostante il mancato utilizzo, nell'anno impositivo (---), da parte del Seminario Vescovile di Padova del bene immobile per scopi meritevoli di tutela e cioè per una delle attività in detta disposizione contemplate, assumendo - di

contro

- la difesa dell'istante che l'esenzione non può operare quando il bene sia solo astrattamente destinato ad un'attività tutelata, ma non concretamente utilizzato per l'esercizio della stessa.



7. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), assumendo che l'esenzione applicata non è più operante a seguito della Decisione della Commissione Europea n. 2013/284/UE del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 (C26/2010, ex NN 43/2010 ex c.p. 71/2006), concernente il regime riguardante l'esenzione dell'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici (cui l'Italia ha dato esecuzione in Gazzetta Ufficiale UE del 18 giugno 2013), che ha considerato detta esenzione un illegittimo aiuto di Stato se applicata in favore di enti non commerciali per attività suscettibili di valutazione economica, quale è quella didattica e/o di formazione seminariale, anche se esercitate senza scopo di lucro da enti non commerciali.



8. Con la terza doglianza, il Comune ha denunciato, sempre in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 ritenendo che detta disposizione sia applicabile solo quando la buona fede del contribuente sia sorta a seguito di un'espressa presa di posizione dell'ente impositore o dopo l'interpello previsto dall'art. 11 della medesima disposizione, mentre l'affidamento non può essere desunto da contegni impliciti e non univoci, ferma restando, in ogni caso, il dovere di versare l'imposta, potendo al più venir meno, ove riscontrata la buona fede del contribuente, solo l'obbligo di pagamento delle sanzioni, dell'aggio e degli interessi.



9. Con il ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale, il Seminario Vescovile di Padova ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di aver violato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett i), e, per quanto ragione, la L. n. 206 del 2003, art. 2 anche in relazione all'art. 100 c.p.c. Nello specifico, il ricorrente incidentale ha posto in evidenza di aver dedotto sin dal primo grado, con i relativi motivi aggiunti, che il Comune aveva negli anni 2007/2010 richiesto, ottenuto, incassato ed impegnato a bilancio le somme corrispondenti al mancato introito relativo all'immobile del Seminario Vescovile, conseguendo, in data 16 giugno (---), il rimborso della somma di 204.910,48 Euro a titolo di "rimborso minori entrate ICI edifici di culto" (così a pagina n. 6 del controricorso).

Per tale via, la difesa del Seminario ha eccepito che il Comune, attestando la minore entrata e percependo dallo Stato la somma equivalente, aveva consumato il proprio potere impositivo, con la conseguenza, sul piano processuale, del difetto dell'interesse a contraddire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo già interamente e legittimamente percepito aliunde l'importo del tributo in oggetto, considerando illegittimo il ripensamento del Comune rispetto al precedente contegno, qualificato non solo dal silenzio dopo aver ottenuto la citata risposta sui chiarimenti richiesti, ma anche dall'avvenuta riscossione del rimborso statale.

10. Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.

11. - Sul primo motivo di impugnazione principale-.

La doglianza risulta fondata.

11.1. il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), nel testo ratione temporis applicabile (come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 39 convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006 sino alla sua sostituzione con l'IMU, a partire dal gennaio 2012), disponeva l'esenzione dal pagamento dell'ICI per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui AL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, LETT. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a).

L'esenzione in esame risultava (e risulta), quindi, ancorata alla coesistenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle suindicate attività da parte di un ente che non aveva come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c, cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dall'utilizzo del bene destinato alle attività ivi indicate, aventi natura "non esclusivamente commerciale" (come disposto dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248).

Nella fattispecie in esame è incontroversa la sussistenza del requisito soggettivo.

E' altrettanto pacifico tra le parti ed espressamente riconosciuto dal Giudice dell'appello che il bene immobile oggetto di tassazione, costituito da un complesso immobiliare ab origine destinato alla formazione del clero diocesano, "non è (ndr. stato) più utilizzato a decorrere sin dal Settembre 2002 e che negli anni successivi è stato oggetto di

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