Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2021, n. 43887

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2021, n. 43887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43887
Data del deposito : 29 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S F nato a ROMA il 22/05/1975 avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato E M Z che, nell'interesse di S, ha illustrato i motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. S F impugna la sentenza in data 11/11/2019 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 01/03/2019 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato -per quel che qui interessa- per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Violazione degli artt. 648 e 2, cod.pen. in relazione alla ricettazione della carta d'identità, della patente di guida e della tessera sanitaria di G F;
documenti denunciati smarriti e dunque non provenienti da delitto a seguito dell'abrogazione dell'art. 647, cod.pen.". Con il primo motivo si sostiene che l'abrogazione dell'art. 647, cod.pen.\ rendeva impossibile qualificare i documenti indicati nell'intitolazione come provenienti da delitto, con la conseguente mancanza di un elemento-costitutivo del reato di ricettazione. Il ricorrente precisa che la condotta appropriativa si era realizzata nel 2019, quando il delitto di appropriazione di cose smarrite era stato abrogato da tempo, così che risultava inconferente il principio di diritto richiamato dalla Corte di appello, relativo alla abrogazione medio tempore, di un elemento esterno alla fattispecie delittuosa.

1.2. Si sostiene, inoltre, che l'errore di diritto in cui è incorso il giudice si è riverberato sulla configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., motivato principalmente proprio sulla pluralità dei documenti ricettati, «essendo invece gli ulteriori richiami "soggettivi" alla sottoposizione a misura di prevenzione e alla personalità dell'imputato secondari [...]».

1.3. Si denuncia, ancora, l'apoditticità della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod.pen. in ragione della indeterminabilità del valore dei documenti, così affermando un principio in contrasto con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Rv. 236914).
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