Cass. pen., sez. VII, sentenza 14/04/2022, n. 14626

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, sentenza 14/04/2022, n. 14626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14626
Data del deposito : 14 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DONATI GIUSEPPE nato a CREMONA il 11/02/196:3 avverso la sentenza del 03/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
MOTIVI DELLA DECISIONE G D ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), comma 2 bis C.d.S. per avere il medesimo provocato un incidente stradale, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcooltest , da cui risultava un valore di gr/l. 1,84 alla prima prova e gr/I 1,72 alla seconda prova. Formula quattro censure. Con la prima e la seconda si duole dell'inosservanza dell'art. 178 lett. c) per non avere la Corte territoriale pronunciato la nullità del decreto penale di condanna, nonostante la tempestività dell'eccezione con la quale si rilevava che il decreto di condanna non conteneva l'avviso all'imputato della possibilità di chiedere, ai sensi dell'art. 464 bis e segg. cod. proc. pen., la messa alla prova. Siffatta nullità, nondimeno, non può che essere sollevata con l'opposizione, ex art. 461 cod. proc. pen., con la conseguenza che la sua proposizione, al fine del rilievo della nullità comporta la perdita della premialità connessa al decreto penale di condanna. Invero, il giudice di merito, in accoglimento dell'eccezione di nullità avrebbero dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero, o, quantomeno, riconoscere una sanzione che tenesse conto della premialità prevista dal decreto penale di condanna. In subordine chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine al disposto dell'art. 464, comma 4 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, al termine del giudizio di opposizione, possa applicare una pena che tenga con to della premialità riconosciuta in concreto dal P.M. con l'emissione del decreto penale di condanna. Con il terzo motivo fa valere la violazione della legge penale, in relazione al disposto dell'art. 186, comma 2 bis C.d.S. ed il vizio di motivazione. Contesta l'omessa valutazione della sussistenza del nesso di causalità fra l'ebbrezza ed il sinistro, tautologicamente affermato dai giudici del merito, nonostante il mancato approfondimento, richiesto ex art. 507 cod. proc. pen., sulle condizioni di ebbrezza della conducente dell'altro veicolo coinvolto. Si duole dell'omessa considerazione delle condizioni atmosferiche e del manto stradale, pur emerse in giudizio, in relazione alla causazione del sinistro. Una valutazione più completa avrebbe consentito al giudice di escludere l'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale, così consentendo all'imputato di accedere ai lavori di pubblic utilità ex art. 186, comma 9 bis C.d.S. Con il quarto motivo si duole dell'eccessività della pena, inflitta in misura superiore al minimo edittale, senza adeguata motivazione. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché la contravvenzione è estinta per prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., essendo il fatto risalente al 24 dicembre 2015. Sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso è sufficiente osservare la non manifesta infondatezza del primo motivo (cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 17659 del 14/02/2019, Rv. 276085)
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