Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2012, n. 7149
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In tema di contenzioso elettorale, la rinuncia agli atti del giudizio da parte del cittadino che abbia agito per l'accertamento di una causa di incompatibilità determina, ove seguito dall'accettazione della controparte, l'estinzione del giudizio volto ad ottenere la dichiarazione di decadenza dell'eletto, indipendentemente dall'avvenuto decorso del termine per la rimozione della situazione d'incompatibilità, salvo che la domanda sia stata proposta unitamente ad altri o fatta propria da terzi intervenuti nel giudizio prima dell'accettazione della rinuncia, poiché la preminenza dell'interesse pubblico, che pur giustifica rilevanti deviazioni dall'ordinaria disciplina del processo civile, non comporta un'alterazione della struttura fondamentale di tale modello processuale, imperniata sul potere di azione spettante al privato, la cui iniziativa rimane pur sempre determinante ai fini della proposizione della domanda e della prosecuzione del giudizio. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, escludendo che il processo potesse proseguire per effetto dell'iniziativa di altro elettore che, rimasto estraneo al giudizio fino alla pronuncia di estinzione per rinuncia, era intervenuto proponendo appello avverso tale decisione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -
Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA LE e DEL GIUDICE PASQUALE, elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso PL AL E US PL, unitamente agli avv. ANGELONE ENRICO ed EMILIO FORRISI, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
TU OV, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 2, presso PL US, unitamente all'avv. FEOLA MARCELLO G. dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
e
REGIONE CAMPANIA;
- intimata -
e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
- intimato -
e
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 397/11, pubblicata il 17 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario VA, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con l'enunciazione del principio di diritto dell'irrinunciabilità dell'azione popolare elettorale, ed in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 21 luglio 2010, il Tribunale di Napoli dichiarò estinto, per rinuncia agli atti, il giudizio promosso da Di AL SS nei confronti di VA AT per ottenerne la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale, assunta a seguito delle consultazioni elettorali del 29 marzo 2010, per incompatibilità con quella di Sindaco del Comune di S. Marina (SA), già ricoperta dal convenuto.
2. - La sentenza fu impugnata da altri due cittadini elettori, TA HE e Pasquale EL Giudice, i quali sostennero che, nonostante la rinuncia agli atti del giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto ugualmente dichiarare l'incompatibilità, in ragione delle prevalenti esigenze pubblicistiche sottese alla particolare tipologia di procedimento.
2.1. - Con sentenza del 17 febbraio 2011, la Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato l'inammissibilità della domanda originaria, osservando che il ricorso in primo grado era stato proposto anteriormente all'adozione della delibera di convalida dell'eletto, la quale, costituendo presupposto processuale dell'azione di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82 richiamato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 70, comma 3, deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda, non potendo utilmente sopravvenire in pendenza del giudizio. Escluso che il vizio potesse ritenersi sanato dall'avvenuta proposizione dell'impugnazione ad opera di soggetti diversi dall'originario ricorrente, in quanto gli stessi non sono titolari di una legittimazione maggiore o diversa, idonea a sanare invalidità o decadenze verificatesi in primo grado, la Corte ha comunque affermato che il giudizio in materia elettorale, pur essendo caratterizzato dall'impulso d'ufficio e dal principio inquisitorio, che consentono al giudice di provvedere anche in assenza delle parti e di disporre d'ufficio mezzi di prova, resta governato, in assenza di norme speciali derogatorie, dal principio della domanda e da quello dispositivo, i quali, rendendo possibile la rinuncia agli atti del giudizio, ne consentono la prosecuzione da parte di terzi soltanto nel caso in cui la sostituzione di questi ultimi al rinunciante abbia luogo prima che la rinuncia divenga efficace.
3. - Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione il TA ed il EL Giudice, per due motivi, illustrati anche con memoria. Il AT resiste con controricorso. La Regione non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminare appare l'esame del secondo motivo d'impugnazione, con cui i ricorrenti denunciano la violazione e l'errata applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 154, art. 7 anche in relazione all'art.360 c.p.c., n. 1, sostenendo che, nel dichiarare improponibile il
gravame in dipendenza della rinuncia agli atti del giudizio intervenuta in primo grado, la Corte d'Appello ha trascurato i profili pubblicistici della materia in esame, i quali prevalgono sull'interesse particolare del singolo elettore ricorrente ed impongono pertanto la dichiarazione di decadenza dell'eletto ove, come nella specie, al momento del deposito dell'atto di rinuncia sia ormai decorso il termine previsto dall'art. 7 cit., comma 5 per la rimozione della