Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 14823
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Testo completo
iato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) D P D, nato il 24/03/1979;
Avverso l'ordinanza emessa il 26/04/2022 dalla Corte di appello di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale F M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 26 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di computo della detenzione patita da D D P nell'arco temporale compreso tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011 nella pena in corso di esecuzione, presentata ex art. 657 cod. proc. pen. Il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione presentato da D D P veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione napoletano sull'assunto che le condotte illecite per le quali si chiedeva di scontare la pena erano antecedenti rispetto all'esecuzione della frazione di pena di cui si invocava la detrazione, non consentendo l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen.
2. Avverso questa ordinanza M D P, a mezzo dell'avvocato P R, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 657, comma 4 cod. proc. pen., 81, comma secondo, 133 cod. pen., 27 Cost. e 7 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'applicazione del criterio di fungibilità delle pene, relativamente alla frazione detentiva patita dal condannato tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'incidente di esecuzione proposto da D P, non aveva tenuto conto del riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato relativi alla pena in corso di esecuzione e la condanna riportata dal condannato per un delitto associativo, la cui data di cessazione della permanenza consentiva l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., che, diversamente, vanificherebbe il principio di rieducazione del reo, che riceve copertura costituzionale dall'art. 27, comma terzo, Cost.In via subordinata al mancato accoglimento delle richieste
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) D P D, nato il 24/03/1979;
Avverso l'ordinanza emessa il 26/04/2022 dalla Corte di appello di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere A C;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale F M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 26 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di computo della detenzione patita da D D P nell'arco temporale compreso tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011 nella pena in corso di esecuzione, presentata ex art. 657 cod. proc. pen. Il provvedimento di rigetto dell'incidente di esecuzione presentato da D D P veniva giustificato dal Giudice dell'esecuzione napoletano sull'assunto che le condotte illecite per le quali si chiedeva di scontare la pena erano antecedenti rispetto all'esecuzione della frazione di pena di cui si invocava la detrazione, non consentendo l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen.
2. Avverso questa ordinanza M D P, a mezzo dell'avvocato P R, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 657, comma 4 cod. proc. pen., 81, comma secondo, 133 cod. pen., 27 Cost. e 7 CEDU, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano l'applicazione del criterio di fungibilità delle pene, relativamente alla frazione detentiva patita dal condannato tra il 28 marzo 2009 e il 18 giugno 2011. Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di appello di Napoli, nel respingere l'incidente di esecuzione proposto da D P, non aveva tenuto conto del riconoscimento della continuazione tra i fatti di reato relativi alla pena in corso di esecuzione e la condanna riportata dal condannato per un delitto associativo, la cui data di cessazione della permanenza consentiva l'applicazione del criterio di fungibilità previsto dall'art. 657 cod. proc. pen., che, diversamente, vanificherebbe il principio di rieducazione del reo, che riceve copertura costituzionale dall'art. 27, comma terzo, Cost.In via subordinata al mancato accoglimento delle richieste
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