Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2022, n. 09456
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL ED, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/5/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 maggio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione proposta da ED AL, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti del provvedimento del 22 marzo 2018 del medesimo Giudice, con cui era stata rigettata la richiesta di dissequestro e restituzione dei quadri indicati nell'allegato 3), dal n. 23 al n. 34, del verbale di sequestro del 14 novembre 2006 del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri, disponendone contestualmente la confisca. Il Giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'opposizione, così qualificato da questa Corte con l'ordinanza n. 1518 del 2019 il ricorso per cassazione proposto nei confronti del provvedimento del 22 marzo 2018 (di rigetto della richiesta di dissequestro e contestuale confisca dei beni in sequestro), ha evidenziato la correttezza del procedimento de plano, a seguito del quale era stato adottato il provvedimento di confisca oggetto dell'opposizione, essendo ciò espressamente previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e la legittimità della confisca, in quanto disposta ai sensi dell'art. 301 d.P.R. 43/1973, che la prevede come obbligatoria e che è applicabile anche in caso di archiviazione per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e al rapporto con il soggetto autore dello stesso, in quanto le tavole pittoriche oggetto di confisca costituiscono l'oggetto della condotta di contrabbando (in relazione alla quale era stata disposta l'archiviazione solo a causa del decorso del termine di prescrizione del reato), sottolineando che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, nel provvedimento di rigetto era stato fatto riferimento anche al reato di cui all'art. 174, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004, che le cose confiscate rivestono interesse artistico e appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato e che non erano state dimostrate né la legittimità del loro acquisto da parte del ricorrente né la buona fede di quest'ultimo, con la conseguente sussistenza di tutti i presupposti per poterne disporre la confisca.
2. Avverso tale ordinanza il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 7 C.E.D.U., così come da ultimo interpretato dalla Corte Europea per la protezione dei Diritti dell'Uomo con la sentenza G.I.E.M.
contro
Italia, in relazione all'art. 301 d.P.R. 43/1973, e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver ricordato il principio affermato dalla Corte EDU nella sentenza G.I.E.M., a proposito della possibilità di adottare un provvedimento di confisca senza condanna ma a condizione che la sussistenza del fatto venga accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell'ambito di un giudizio che abbia 2 L assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano la sentenza Perroni delle Sezioni Unite, n. 13539 del 2020 e la sentenza n. 13671 del 2020), ha denunciato l'illegittimità della disposta confisca, in quanto intervenuta senza alcun preventivo accertamento giudiziale, condotto nel pieno contraddittorio delle parti, della configurabilità oltre ogni ragionevole dubbio del reato contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sul piano soggettivo.
2.2. In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 10, 91, 174 e 176 d.lgs. n. 42 del 2004 e la carenza e la contraddittorietà della motivazione, in relazione alla mancata restituzione dei beni sequestrati e alla conferma del provvedimento di confisca. Ha sottolineato, al riguardo, la genericità dei riferimenti all'interesse culturale dei dipinti oggetto del provvedimento di confisca, non essendo stato indicato alcunché, nell'ordinanza impugnata, a proposito di tali opere, dei loro autori, della loro provenienza e delle ragioni della inattendibilità di quanto indicato dal ricorrente a proposito della regolarità del loro acquisto, tanto da essere pubblicate in cataloghi di mostre. Ha contestato la pertinenza del riferimento, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, al reato di cui all'art. 174 d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto tale disposizione sanziona la condotta di chi trasferisce all'estero cose di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, prevedendo la confisca delle cose oggetto della condotta se non appartenenti a persona estranea al reato, in quanto nel caso in esame la condotta per la quale era stato sottoposto a indagini il ricorrente non era consistita nell'aver illecitamente esportato cose di interesse artistico, ma di aver cercato di far rientrare in