Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2018, n. 31780

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2018, n. 31780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31780
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CICIRIELLO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 16/09/1980 avverso la sentenza del 04/02/2016 della CORTE APPELLO di Bi gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G V;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione CICIRIELLO G avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che il 4.2.2016, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale, lo ha assolto dal reato di furto aggravato di 3 trasformatori di corrente di grosse dimensioni, confermando il giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio di un autocarro. Deduce il ricorrente:

1. vizio della motivazione. Lamenta che la Corte Territoriale non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine alle condotte di riciclaggio da parte del ricorrente ed in ordine alla provenienza delittuosa del mezzo. Rileva anche che non ha fornito motivazione in ordine alla richiesta derubricazione del fatto in ricettazione.

2. Vizio motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche in termini di prevalenza e sussistenza della recidiva. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. Le doglianze proposte risultano, pertanto, solo formalmente evocativf dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio in ordine alla sussistenza del delitto di riciclaggio, considerato che la Corte territoriale ha dato atto che il mezzo, allorchè fu sottoposto a fermo amministrativo 1'11.8.2008, presentava caratteristiche ed elementi identificativi diversi da quelli presenti al momento del sequestro da parte della P.G. D'altra parte il ricorrente ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta;
Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano;
Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001,;
Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone;
Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic). La questione relativa alla sussistenza della recidiva non è stata oggetto di devoluzione in appello ed è quindi inammissibile in questa sede. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di bilanciamento si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00.
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