Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/03/2018, n. 07102

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/03/2018, n. 07102
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07102
Data del deposito : 22 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6367-2013 proposto da: LARIGIA S.R.L. P.I. 02679900734, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q.

VISCONTI

20, presso lo studio dell'avvocato A D R, rappresentata e difesa dall'avvocato P V, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PEDONE NICOLA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 309/2012 della CORTE D'APPELLO LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 20/09/2012 R.G.N. 87/2010;
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte. n. r.g. 6367/2013

RILEVATO CHE

La Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva rigettato l'opposizione proposta da T B nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (ed in seguito, di amministratore unico della Larigia s.r.I., così trasformata la ditta individuale), avverso il provvedimento monitorio con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di compensi connessi all'intercorso rapporto di lavoro ed accertati con diffida ex art.12 c.1 d. Ivo n.124/2004, nei confronti di N P. Nel pervenire a tali conclusioni la Corte argomentava - per quel che in questa sede interessa - in ordine alla insussistenza di alcuna incompatibilità fra il procedimento monitorio e la pregressa diffida accertativa, che costituiva una valida prova scritta del credito sotteso al decreto ingiuntivo. Riteneva, quindi, infondate le doglianze con le quali si era sostenuta la necessità di un precedente rilascio da parte del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, della attestazione dell'efficacia esecutiva alla diffida in questione, atteso che le somme richieste in via monitoria non erano quelle in origine indicate nell'atto amministrativo, ma quelle rettificate a seguito delle controdeduzioni del debitore Avverso tale decisione la società interpone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non svolge attività difensiva. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.633 e 634 c.p.c. in relazione all'art.12 c.1 d. Ivo n.124/2004 ex art.360 comma primo n.3 c.p.c.. Riproduce testualmente gli stessi motivi di censura proposti in grado di appello avverso la pronuncia di primo grado e non accolti dal giudice del gravame, inerenti alla illegittimità del provvedimento monitorio, proposto a seguito di una diffida accertativa rilasciata dalla D.P.L. di Taranto, che si fondano essenzialmente, sulla denunciata inidoneità dell'atto ad integrare prova scritta del credito, necessaria per l'emanazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.633 e segg. c.p.c.. 2. Il motivo si palesa inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art.366, n.4, cod. proc. civ., n. r.g. 6362/2013 • qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto ("in procedendo o in judicando"), non può essere assolto per "relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto. Il requisito della specificità, completezza e riferibilità dei motivi alla decisione impugnata, pertanto, non è rispettato quando il ricorso per cassazione è basato sul richiamo di motivi di appello, procedimento che non risponde al concetto stesso di motivo di impugnazione, particolarmente con riferimento ad un'impugnazione di ambito limitato, e che comporta la non chiara indicazione della critica che si intende muovere ad una parte ben identificabile del giudizio espresso in sentenza (vedi Cass.1/10/2002 n. 14075). Invero, il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (vedi Cass. 18/05/2005 n. 10420 cui adde, Cass. 12/6/2006 n.13592, Cass. 17/7/2007 n.15882). Nella specie, la ricorrente non ha puntualmente enunciato le ragioni della critica formulata avverso le pur analitiche motivazioni elaborate dalla Corte di merito a sostegno della pronuncia impugnata, onde il motivo non si sottrae, in base al ricordato orientamento, ad un giudizio di inammissibilità.
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