Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/2023, n. 23251
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L D, n. Milazzo (Me) 11/09/1964 avverso la sentenza n. 1706/22 della Corte di appello di Messina del 07/11/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere O V;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha concluso per l'inammissibilità;
lette le conclusioni scritte presentate, per il ricorrente, dall'avv. A S, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la condanna di D L, pronunciata in primo grado, per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), confermando la pena inflittale dal primo giudice in misura di un anno e quattro mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati.
2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. Sostiene la ricorrente che il reato, consumato il 7 gennaio 2022, data in cui è stata escussa in dibattimento come teste a discarico, risulterebbe estinto, al netto delle sospensioni del corso della prescrizione, alla data del 6 luglio 2022. Per quanto il giudice di primo grado abbia, inoltre, correttamente calcolato un periodo complessivo di sospensione di ottantacinque (85) giorni, dovuto a due interruzioni del dibattimento, la prescrizione massima è comunque maturata in data 30 settembre 2022, prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha, invece, calcolato, in aggiunta alle ricordate sospensioni ordinarie, un ulteriore periodo di sessantatre (63) giorni ai sensi del decreto - legge n. 18 del 2020 adottato per fronteggiare la pandemia da C-19, fissando la data di prescrizione massima del reato
udita la relazione del consigliere O V;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha concluso per l'inammissibilità;
lette le conclusioni scritte presentate, per il ricorrente, dall'avv. A S, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha ribadito la condanna di D L, pronunciata in primo grado, per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), confermando la pena inflittale dal primo giudice in misura di un anno e quattro mesi di reclusione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati.
2.1. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. Sostiene la ricorrente che il reato, consumato il 7 gennaio 2022, data in cui è stata escussa in dibattimento come teste a discarico, risulterebbe estinto, al netto delle sospensioni del corso della prescrizione, alla data del 6 luglio 2022. Per quanto il giudice di primo grado abbia, inoltre, correttamente calcolato un periodo complessivo di sospensione di ottantacinque (85) giorni, dovuto a due interruzioni del dibattimento, la prescrizione massima è comunque maturata in data 30 settembre 2022, prima della pronuncia della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha, invece, calcolato, in aggiunta alle ricordate sospensioni ordinarie, un ulteriore periodo di sessantatre (63) giorni ai sensi del decreto - legge n. 18 del 2020 adottato per fronteggiare la pandemia da C-19, fissando la data di prescrizione massima del reato
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