Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2018, n. 28147
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 23734-2014 proposto da: M C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R.
GRAZIOLI LANTE
16, presso lo studio dell'avvocato D B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.T.A.C. S.P.A. - Azienda per la mobilità, (già Metro S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
ROGAZIONISTI
16, presso lo studio dell'avvocato S F, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1605/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2014 R.G.N. 5595/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S F. Rgn 23734/2014 Fatti di causa Con sentenza n.1605 del 2014 la corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di C M, dipendente in pensione della Metropolitana di Roma spa - poi A.T.A.C. spa - e condannato la società al pagamento di C 4733,97 a titolo di ferie non godute negli anni 2001, 2002 e 2003, perché ha ritenuto che la posizione di distacco e non di aspettativa del M consentiva la maturazione a carico della datrice di lavoro dell'indennità sostitutiva di ferie. La corte romana ha escluso invece che l'aspettativa sindacale del M presso il dopolavoro Acrotal - in qualità di consigliere di amministrazione - dal 1982 sino alla messa in quiescenza in data 31.5.2004, configurasse un distacco, ritenendo comunque che nel caso in esame, indipendentemente dalla qualificazione della fattispecie come distacco o aspettativa, difettasse il presupposto oggettivo del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie atteso che, nonostante l'invito rivolto dalla società al dipendente nel gennaio 2004 a smaltire il complessivo numero di 76 giorni ferie non godute dal 2001 al 2003, il dipendente non aveva fatto pervenire alcuna notizia, così che la società aveva posto il dipendente in "congedo forzato" dal mese di maggio, a completamento delle ferie maturate sino al 31.10.2003, che non erano state godute stante la messa in quiescenza. La corte territoriale poi ritenuto che, stante l'irragionevole rifiuto del M di porsi in congedo sebbene invitato ad effettuare un piano ferie, non
GRAZIOLI LANTE
16, presso lo studio dell'avvocato D B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P B, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.T.A.C. S.P.A. - Azienda per la mobilità, (già Metro S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
ROGAZIONISTI
16, presso lo studio dell'avvocato S F, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1605/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2014 R.G.N. 5595/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. L C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato S F. Rgn 23734/2014 Fatti di causa Con sentenza n.1605 del 2014 la corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza del tribunale della stessa città che aveva accolto la domanda di C M, dipendente in pensione della Metropolitana di Roma spa - poi A.T.A.C. spa - e condannato la società al pagamento di C 4733,97 a titolo di ferie non godute negli anni 2001, 2002 e 2003, perché ha ritenuto che la posizione di distacco e non di aspettativa del M consentiva la maturazione a carico della datrice di lavoro dell'indennità sostitutiva di ferie. La corte romana ha escluso invece che l'aspettativa sindacale del M presso il dopolavoro Acrotal - in qualità di consigliere di amministrazione - dal 1982 sino alla messa in quiescenza in data 31.5.2004, configurasse un distacco, ritenendo comunque che nel caso in esame, indipendentemente dalla qualificazione della fattispecie come distacco o aspettativa, difettasse il presupposto oggettivo del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie atteso che, nonostante l'invito rivolto dalla società al dipendente nel gennaio 2004 a smaltire il complessivo numero di 76 giorni ferie non godute dal 2001 al 2003, il dipendente non aveva fatto pervenire alcuna notizia, così che la società aveva posto il dipendente in "congedo forzato" dal mese di maggio, a completamento delle ferie maturate sino al 31.10.2003, che non erano state godute stante la messa in quiescenza. La corte territoriale poi ritenuto che, stante l'irragionevole rifiuto del M di porsi in congedo sebbene invitato ad effettuare un piano ferie, non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi