Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2019, n. 51579

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2019, n. 51579
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51579
Data del deposito : 20 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) OS AL, nato il [...] a [...] 2) Comune di Pietrasanta nei confronti di OS AL avverso la sentenza emessa in data 29/06/2015 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del OS e per l'annullamento senza rinvio in accoglimento del ricorso della parte civile, con liquidazione delle spese da parte della Corte di cassazione;
udito il difensore, Avv. Dino Del Giudice per la parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e l'inammissibilità o il rigetto di quello del OS, depositando conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Cristiano Bonanni, in sost. dell'Avv. Enrico Marzaduri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/6/2015 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Lucca in data 12/12/2013, con cui OS AL era stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 351 cod. pen. e 476, 482 cod. pen., in relazione alla sottrazione di un fascicolo contenente una pratica di condono relativa alla moglie, e alla sostituzione di alcune fotografie ivi contenute, mentre SI IO era stato assolto per non aver commesso il fatto.

2. Ha proposto ricorso la parte civile Comune di Pietrasanta, segnalando che la Corte aveva indebitamente omesso di liquidare in favore della parte civile le spese del grado di appello, a carico del OS.

3. Ha proposto inoltre ricorso il OS tramite il suo difensore, deducendo vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio. Rileva che indebitamente era stato dato rilievo alle dichiarazioni della teste TI, che tuttavia non aveva fornito elementi certi a dimostrazione della sostituzione delle fotografie e soprattutto del fatto che le stesse riproducessero uno stato dei luoghi diverso da quello mostrato dalle fotografie presenti al momento della restituzione del fascicolo, e che inoltre non era stato ritenuto rilevante il fatto che, secondo i testi della difesa, lo stato dei luoghi non fosse mutato rispetto all'epoca del condono. Ed invero avrebbe dovuto considerarsi che il tema controverso era semmai costituito non dalla datazione delle foto, bensì dal mutamento dello stato dei luoghi rispetto a quello originario, cosicché non era stato dato conto dell'effettivo interesse alla sostituzione a fronte della corrispondenza dello stato dei luoghi desumibile dalle

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