Cass. civ., sez. III, sentenza 05/10/2010, n. 20668
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V M - Presidente -
Dott. U G - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10633/2006 proposto da:
ENEL S.P.A. *00811720580* in persona del suo Procuratore Avv. \C S\, TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. *05779661007*, elettivamente domiciliati in ROMA presso l'avvocato G G G (ST. FESSI E ASS.), VIA PO 25/B, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato P F giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) *01165400589*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRR 144, presso l'Avvocatura Centrai e dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati T C, R A;
- controricorrente -
e contro
\BIANCHI GIUSEPPE\ *BNCGPP32H05I255I*;
- intimati -
sul ricorso 15339/2006 proposto da:
\BIANCHI GIUSEPPE\, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato VENERUSO ENRICO con studio in 00053 CIVITAVECCHIA VIA LEOPOLI 3 giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrenti -
contro
TERNA RETE ELETTRICA NAZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA (ST. PESSI E ASS.), VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASSEGGIO FILOMENA;
- controricorrenti -
e contro
ENEL SPA, INAIL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1491/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 8/3/2005, depositata il 04/04/2005, R.G.N. 6403/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/07/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE;
udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l'Avvocato ENRICO VENERUSO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\Giuseppe @B\ con citazione del 26 luglio 1984 conveniva dinanzi al Tribunale di Civitavecchia l'Enel chiedendone la condanna alla realizzazione delle opere necessarie ad eliminare i fenomeni di induzione di corrente elettrica sulle strutture e serre, su cui esercitava l'attività di floricoltore, danneggiata da fenomeni elettromagnetici provocati da un sovrastante elettrodotto linea elettrica ad alta tensione, costituita ai sensi, del R.D. n. 1775 del 1933, art. 119 - nonché a risarcirgli i danni derivatine.
L'Enel contestava la domanda deducendo che gli immobili del \B\ erano stati asserviti con provvedimento ablatorio definitivo e che l'elettrodotto, inamovibile per effetto del D.Lgs. n. 342 del 1965, era stato realizzato nel rispetto della normativa - L. n. 1341 del 1964 e D.P.R. n. 1062 del 1968 - e che gli inconvenienti potevano
esser eliminati dal \B\ mediante l'impianto di messa a terra delle serre.
Nel 1991 nel giudizio interveniva l'INAIL chiedendo all'Enel il rimborso di un'indennità erogata al \B\ per le lesioni subite cadendo nel 1985 da una scala a seguito di elettrocuzione. Il Tribunale, accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni di energia elettrica e di campo magnetico, liquidava per i danni subiti dall'azienda florovivaistica del \B\, dal 1982 all'attualità, la somma di L. 212.000.000, oltre interessi legali dalla sentenza, e L. 2.796. 000 a favore dell'Inail, così rivalutata la somma erogata.
Con citazione del 5 e 9 luglio 2002 la T.E.R.N.A., anche in nome dell'Enel a cui era subentrata, impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Roma. Il \B\ interponeva appello incidentale chiedendo la condanna dell'ente al pagamento di ulteriori L. 497.145.000 a titolo illegittima.
Con sentenza del 4 aprile 2005 la Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente l'appello della T.E.R.N.A. e rigettava quello del \B\, riducendo conseguentemente la somma per i danni alle colture a Euro 102.259,00 sulle seguenti considerazioni: 1) l'indennizzo corrisposto al \B\ per la costituzione della servitù di elettrodotto non comprendeva il risarcimento degli eventuali danni che potevano derivarne poiché ai sensi del R.D. n.1775 del 1933, art. 123, la somma è destinata a compensare la
diminuzione di valore del fondo per il regolare e normale esercizio della servitù, ma non l'esercizio anomalo, se idoneo a configurare fatto costitutivo dannoso;2) ed infatti le scariche elettriche accertate dai C.T.U. sulle serre non erano una conseguenza de, normale esercizio dell'elettrodotto e quindi l'Enel era obbligata a risarcire i danni;3) non sussisteva ultrapetizione per l'ulteriore domanda in corso di causa del \B\ di risarcimento danni per l'alterazione dell'impianto di irrigazione automatica all'interno delle serre determinato dalle propagazioni elettromagnetiche derivanti dal sovrastante elettrodotto perché la causa potendi era la stessa della citazione in primo grado e cioè l'impossibilità del medesimo \B\ e dei suoi dipendenti di entrare nelle serre e manovrare i teloni di copertura dei fiori a causa delle scosse elettriche;4) peraltro il C.T.U. \\Baiocco\ aveva accertato che nei 1.996 tali fenomeni erano cessati poiché l'Enel aveva effettuato la trasposizione di una delle due terne, ed il \B\, su cui incombeva il relativo onore, non aveva provato il contrario, ne' comunque che le residue scosse elettriche superavano il limite della normale tollerabilità, secondo il contemperamento dello esigenze della produzione con quelle della proprietà, ai sensi dell'art. 844 c.c.;5) inoltre il \B\ si era sempre opposto a collegare
elettricamente a terra le strutture metalliche della serra, come impone la normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro interessati da cariche elettrostatiche, e non ha neppure consentito all'Enel di effettuare tale operazione tecnica;conseguentemente non potevano esser riconosciuti i danni successivi al 1995;6) il quantum liquidabile ai sensi dell'art. 1226 c.c., poteva far riferimento alla condivisibile C.T.P. redatta dal \\Bigelli\ o pertanto, all'attualità, la somma complessiva, rivalutata con un indice medio STAT, pari all'1,83, comprensiva degli interessi legali, era pari ad Euro 102.259,00;7) la generica istanza di condanna dell'Enel alla rimozione delle opere illegittime doveva esser respinta;8) la domanda dell'Inail era fondata in base alla documentazione prodotta. Ricorrono in via principale la Terna e l'Enel cui resistono il \B\ e l'Inail. Il \B\ ha altresì proposto ricorso incidentale cui resistono la Terna, e l'Enel. Questi ultimi e l'Inail hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Ai sensi, dell'art. 335 c.p.c., i ricorsi devono esser riuniti. 1.1- La società Terna e l'Enel con il primo motivo deducono:
"Violazione e falsa applicazione degli artt. 844 e 2043 c.c. e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 121, e segg., anche in relazione al D.P.C.M. 23 aprile 1992 e alla L. n. 36 del 2001;nullità della sentenza;difetto di motivazione in ordine a punto decisivo della controversia" (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)". Lamentano che, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato che i pregiudizi naturalmente connessi alla presenza dell'elettrodotto fanno parte dell'indennità di servitù e che solo per un irregolare e anomalo esercizio dell'impianto possono esservi danni risarcibili, la Corte di merito ha sopperito al relativo onore probatorio incombente sul \B\ mediante consulenze tecniche che hanno escluso che i fenomeni di elettrocuzione e di elettromagnetismo dal medesimo lamentati siano riconducibili al normale esercizio dell'elettrodotto. Ma la correlativa motivazione, per relationem, della sentenza impugnata, è insufficiente, tanto più che non ha tenuto conto delle critiche mosse in appello e cioè che il \B\ era stato invitato alla messa a terra delle serre, ma si era rifiutato pur essendosi accorto degli inconvenienti dopo alcuni mesi dal funzionamento dell'elettrodotto, mentre la trasposizione delle fasi, effettuata nel 1995 dall'Enel, non era obbligatoria, e d'altra parte l'indennizzo è volto proprio a compensare i danni derivati dalla limitata utilizzazione del fondo a seguito della servitù, il cui esercizio anomalo è escluso dai C.T.U. \Rinaldi\, che nel 1993 ha rilevato come l'impianto di messa a terra delle serre avrebbe eliminato o attenuato gli inconvenienti lamentati. Altro C.T.U. invece ha rilevato che l'impianto di irrigazione era privo di cavatteria schermata che il \B\ avrebbe dovuto installare essendo consapevole dell'esistenza del campo elettromagnetico derivato dall' elettrodotto dell'Enel, peraltro inferiore ai valori massime consentiti dal legislatore, e si è limitato a ipotizzare che di tracciato per l'installazione dell'elettrodotto avrebbe potuto esser diverso, ma ha riconosciuto che l'induzione elettrostatica sugli elementi metallici delle serre era causata dall'elettrodotto e non dal suo anomalo esercizio e quindi mancava il danno ingiusto a norma dell'art. 2043 c.c.. Il motivo è infondato.
Va infatti ribadito che in tema di servitù di elettrodotto l'indennizzo previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici) ristora il diminuito valore del fondo asservito - e cioè la perdita della disponibilità delle aree occupate da opere stabili (basamenti dei sostegni delle condutture aeree, cabine eco.), l'assoggettamento al transito necessario al servizio delle condutture - ma non esclude che le immissioni derivanti dall'installazione costituiscano fatto generatore, di illecito aquiliano se, noi contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, esse siano intollerabili (art. 844 cod. civ.). Quindi, ribadito che sussisto la presunzione di esclusione dell'illiceità delle propagazioni immesse se rispettose dei limiti stabiliti dalle norme di settore, generali e speciali - D.P.C.M. 23 aprile 1992, ratione temporis applicabile, di rilevanza pubblicistica
(Cass. 17281/2005, 1391/2007) - nella specie gli stessi ricorrenti principali, riconoscono che le consulenze espletate hanno accertato che i danni sono derivati da un esercizio anomalo delle facoltà riconosciute dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 121, perché l'elettrodotto installato dall'Enel ha indotto campi elettrici e magnetici di valore eccedenti detti limiti;di conseguenza le propagazioni sono illegittime e sussiste il diritto - reale (art. 844 cod. civ.) o personale (art. 2058 cod. civ., alla cessazione delle
immissioni e al risarcimento dei danni, (art. 2043 cod. civ.). 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono: "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.;falsa applicazione dell'art. 644 c.c.;omessa motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)". Censurano, con detto motivo, che la tematica delle immissioni intollerabili non era stata introdotta dal \B\, ma impropriamente utilizzata dal giudice di primo grado perché le propagazioni di cui è causa non sono immissioni da un fondo all'altro, ma si verificato nel medesimo fondo a causa dell'impianto su esso esistente. Peraltro i giudici di secondo grado hanno menzionato il contemperamento - senza valutarlo in concreto - tra le esigenze della produzione di impresa e quelle della proprietà soltanto per limitare i danni, non per valutare la fondatezza della domanda, ed inoltre la precitata norma prevede l'indennità, nel caso di superamento di normale tollerabilità, non i danni. Il motivo è infondato.
Ed infatti è consolidato l'orientamento di legittimità secondo il quale l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, sussistente in "re ipsa", l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'art. 2043 cod. civ. (Cass. 17281/2005, 10715/2006). A questo principio si è attenuta la Corte di merito e la censura va respinta.
3.- Con il terzo motivo deducono: "Motivazione carente, illogica e/o contraddittoria su punto decisivo della controversia;violazione dell'art. 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)". Il concorso del fatto colposo del \B\, pur ravvisato, è stato considerato dalla Corte di merito per limitale i danni al 1995, ma non quelli precedenti.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ed infatti, per il periodo decorrente dall'installazione dell'elettrodotto e fino a quando ..il \B\ non è stato informato della necessità di collegare a terra le strutture metalliche delle serre (cfr. C.T.U. \Rinaldi\, richiamata dai ricorrenti principali) correttamente i giudici di appello hanno riconosciuto la risarcibilità dei danni derivati dalle propagazioni elettriche ed elettromagnetiche. Invece, per il periodo successivo a tale informativa, poiché dalla sentenza impugnata (pag. 11) emerge che il \B\ si è "sempre" rifiutato anche di consentire i necessari rimedi tecnici che l'ente immittente era disposto ad eseguire - operai dell'Enel - in applicazione del principio generale di cui all'art. 1227 cod. civ., va accertato se questo fatto emissivo colposo del danneggiato ha costituito causa concorrente dell'intollerabilità delle propagazioni comma 1 precitata norma - onde diminuire in proporzione l'entità del risarcimento, ovvero - secondo comma dei citato art. 1227 cod. civ.- quali conseguenze dannose all'attività del \B\ sarebbero state evitate. In tali termini il motivo è fondato.
4.- Con il quarto motivo i medesimi ricorrenti deducono: "Nullità della sentenza;difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5)". L'intervento dell'Inail ai sensi dell'art. 105 c.p.c., che si è avvalso dell'art. 1916 c.c., nulla ha a che vedere con la causa petendi ed il petitum per danni alle cose del \B\ in relazione all'infortunio da elettrocuzione ad egli occorso, peraltro non provato perché basato su una consulenza dell'interventore che essendo parte non ha l'efficacia probatoria dell'ente pubblico. Ribadito che se le propagazioni oltrepassano il limite della normale tollerabilità costituiscono un fatto illecito perseguibile, in via cumulativa, con l'azione diretta a farle cessare - risarcimento in forma specifica - e con quella intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio che ne sia derivato, l'Inail aveva il diritto di surrogarsi al diritto del \B\ verso il responsabile delle lesioni personali subite dal medesimo in conseguenza dello stesso fatto illecito, nei limiti in cui lo ha indennizzato (Cass. 13753/2006). Sul quantum la documentazione prodotta dall'istituto l'assicuratore poiché gli atti emanati, di natura amministrativa, attestati dal direttore della sode erogatrice, sono assistiti da presunzione di legittimità, questa può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento, sì che, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicate: in sede di regresso sulla base della certificazione de direttore della sede (Cass. 11617/2010). 5.- Con il ricorso incidentale \Giuseppe @B\ deduce:
"Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia in ordine alla liquidazione del diritto (art. 360 c.p.c., n. 5)". Dopo la trasposizione della terna elettrica gli inconvenienti, come rilevato dal C.T.U., si sono attenuati, ma non sono stati eliminati ed hanno perciò continuato ad incidere sull'attività floricola e quindi la liquidazione dei danni deve andare oltre il 1995. Inoltre la Corte di merito non si è avvalsa dell'indice Istat, ma di quello medio di 1,83, non ristoratore del danno.
Il motivo è infondato.
5.1- Ed infatti la normale tollerabilità delle propagazioni, rientrata con tale accorgimento tecnico nei limiti normativamente stabiliti, determina il diritto ad un indennizzo per l'attività dannosa, ma lecita - che comprende ogni aggravio causato dal normale e regolare esercizio di essa - e non al risarcimento dei danni, che per essere ingiusti devono derivare da fatto illecito. 5.2- Quanto poi al criterio adottato per la liquidazione del danno da ritardo nella corresponsione della somma liquidata l'indice medio comprensivo di rivalutazione od interessi costituisce un criterio equitativo immune da censure.
6.- Concludendo, va accolto, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo dei ricorso principale, e la sentenza impugnata va cassata in relazione e rinviata per nuovo esame di merito alla luce del principio ivi richiamato. Vanno respinti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione, tra le società Terna elettrica ed Enel e \B Giuseppe\, mentre si compensano le spese del giudizio di cassazione tra dette ricorrenti principali e l'INAIL.