Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23923

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23923
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: B M, n. Cuneo 06/03/1992 B T K, n. Cuneo 07/09/1996 avverso il decreto n. 615/22 della Corte di appello di Torino del 15/11/2022 letti gli atti, i ricorsi e il decreto impugnato;
udita la relazione del consigliere O V;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATI-0 1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato quello emesso dal Tribunale di Torino il 15 febbraio 2022, con il quale è stata disposta la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di tre anni nei confronti di M B, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi del cbn. disp. degli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 in quanto riconducibile alla categoria criminologica dei soggetti che sostengono abitualmente il proprio tenore di vita grazie a proventi economici di origine delittuosa. La Corte territoriale ha anche confermato la misura patrimoniale della confisca riguardante il denaro giacente su di un conto corrente bancario intestato a nome del proposto, di due autovetture intestate alla madre F B e di un appartamento con annesso garage intestato alla sorella T K B.

2. Avverso il decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il proposto e la terza interessata T K B, che deducono i motivi di seguito riassuntivamente esposti.

2.1 B M (proposto) Violazione di legge in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. c) e 1, lett. b) del d. Igs. n. 159 del 2011 e carenza assoluta di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità sociale attuale ed alla relativa perimetrazione temporale. Osserva il ricorrente che dalla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale si desume il principio che il riferimento ai proventi di attività delittuose di cui alla lettera b) dell'art. 1 citato va interpretato nel senso di richiedere e dalle quali sia scaturita un'effettiva derivazione di profitti illeciti (par. 11.4) e in definitiva che le categorie di delitto che possono essere assunte a presupposto della misura debbono rivestire un triplice requisito: in particolare deve trattarsi di delitti, oltre che commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto (par. 12.2). Ciò premesso, i soli reati valutabili come elementi di fatto ai fini del giudizio circa l'inquadramento nella categoria di coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose ai sensi dell'art. 1, lett. b) d. Igs. n 159 del 2011 sono quelli giudicati nel procedimento penale celebrato in primo grado davanti al G.i.p. di Asti, commessi tra settembre e dicembre 2020. Risulta, pertanto, erronea in diritto e non in fatto l'adozione di un criterio - come quello individuato dalla Corte territoriale che fa retroagire l'inizio della pericolosità al 2018 quando il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto di un'autovettura commesso in Limena (Pd) - che induce a individuare il dies a quo della pericolosità sociale nel momento di avvenuta commissione da parte del soggetto del suo primo reato, senza apprezzarne l'entità, la valenza e la capacità di denotare serialità e dunque attitudine a porsi come momento realmente iniziale di una sequenza criminale. L'interpretazione dell'episodio nel senso di tentato furto dell'auto in vista della commissione in forma associata di futuri furti in appartamento e non di quanto presente a bordo dell'auto, come ritenuto dal giudice penale competente, è servita a fissare illegittimamente a quel periodo l'inizio della pericolosità sociale del proposto. Pur essendo, inoltre, oggetto del ricorso la sola misura di prevenzione personale, è evidente che la corretta perimetrazione temporale della ritenuta pericolosità sociale determina ricadute anche sulle misure patrimoniali di beni che non sono né nella sua disponibilità né tantomeno nella sua proprietà e che, tuttavia, sono stati ritenuti erroneamente a lui riconducibili.

2.2. B T K (terza interessata) Violazione di legge in relazione agli artt. 17, 20 e 24 del d. Igs. n. 159 del 2011 per non essere stata la confisca richiesta dai soggetti indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 17 nonché in relazione all'art. 358 cod. proc. pen. Nel corso dell'udienza fissata dinanzi al Tribunale a seguito del sequestro, il Procuratore della Repubblica di Torino ha rinunziato alla proposta chiedendo il dissequestro dell'immobile;
peraltro è lo stesso Tribunale che a pag. 7 del suo decreto specifica come il Pubblico Ministero abbia chiesto la confisca solo dei beni riconducibili al proposto e intestati a F B. Non pare superfluo ricordare che il procedimento è stato avviato con decreto di sequestro del 25 novembre 2021 emesso dal Tribunale di Torino ex artt. 7, comma 2 e 20, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 che, com'è noto, può essere emanato d'ufficio anche senza specifica richiesta del titolare dell'esercizio della azione di prevenzione;
diversa è, invece, la previsione dell'art. 24 st. Igs. che, letto congiuntamente all'art. 17, esclude che analogo potere di ufficio spetti al Tribunale. Il mancato esercizio dell'azione di prevenzione candida il provvedimento impugnato all'annullamento senza rinvio. Violazione di legge in relazione agli artt. 16, comma 2 e 19, comma 3 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello dato rilevanza a indagini patrimoniali svolte nei confronti di soggetto non convivente senza indicare le ragioni per cui l'immobile debba considerarsi nella disponibilità diretta o indiretta del proposto;
dalle risultanze documentali acquisite al procedimento di prevenzione risulta, infatti, che già dal 2017 i fratelli Massimiliano e T K B non convivevano, difettando, perciò, ogni prova dell'esistenza di situazioni che possano avallare concretamente l'ipotesi di divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 16, 20 e 26 del d. Igs. n. 159 del 2011 per avere la Corte di appello ritenuto la titolarità effettiva dell'immobile riconducibile al proposto, la cui pericolosità sociale
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