Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2023, n. 09645

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2023, n. 09645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09645
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da O N A nato in FRANCIA il 30/11/1993 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 25 gennaio 2021, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Ravenna, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato N A O colpevole dei reati a lei ascritti, per avere reso false dichiarazioni anagrafiche, ex artt. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, ottenendo così il rilascio del documento di identità dal Comune di Ravenna ( capo a), e perché - presentando dichiarazioni sostitutive alle quali era allegata la carta di identità di cui al capo a) - aveva indotto in errore, in una pluralità di occasioni, i pubblici ufficiali del PRA e della Motorizzazione civile, che rilasciavano atti pubblici inerenti alla proprietà di autoveicoli, nonché autorizzazione all'utilizzo di targhe ( capo b).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato F M, il quale svolge quattro motivi:

2.1. Con il primo, denuncia violazione dell'art. 192 co. 2 cod. proc. pen. e vizi logici della motivazione in tema di valutazione della prova indiziaria, nonché a proposito della ritenuta, erronea, falsità degli atti di vendita. Si duole che la sentenza impugnata si sarebbe concentrata su elementi probatori di contorno, rispetto alla contestazioni, in particolare, sui fatti di cui ai numeri da 1 a 4 del capo b), avvenuti tra giugno e dicembre 2014, erroneamente affermando la falsità.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 49 cod. pen. e illogicità della motivazione, laddove la Corte di appello ha escluso la configurabilità del c.d. falso innocuo, come tale inidoneo a ledere il bene giuridico tutelato, in quanto l'atto di vendita di un'autovettura ha la sola funzione di certificare il passaggio di proprietà del veicolo, risultando del tutto irrilevante la indicazione della residenza dell'acquirente ai fini della funzione di pubblicità dichiarativa della trascrizione dell'atto nel registro del PRA.

2.3. Con il terzo motivo, è dedotta la mancata declaratoria di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione già prima della sentenza della Corte di appello, con riferimento al capo di imputazione B) relativamente all'atto di vendita del 23/6/2014;

2.4. Con l'ultimo motivo, ci si duole della violazione dei criteri di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi