Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/2022, n. 29364
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11229/2017 R.G. proposto da: FIAR EROPE SRL, in persona del legale rappresentante pro - tempore, e CONATI GNNI elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato LUIGIA D’AMICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato S F giusta delega in atti;–ricorrenti – contro S N, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avvocato F A, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;–controricorrente – avverso la sentenza n. 392/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/02/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;FATTI DI CAUSA 1. La vicenda, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini riportati dalla sentenza n. 24973/2015 di questa Corte: N S conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona - Sezione Distaccata di Soave G C e la Fair Europe S.r.l. al fine di ottenere la declaratoria di nullità, annullabilità o risoluzione del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 25 luglio 2002 da G C, suo procuratore speciale ed incaricato della vendita immobiliare di sua proprietà. Tanto in base alla prospettazione che il detto procuratore speciale aveva, con atto del 27 luglio 2002 per notaio M, alienato l’immobile alla società FIAR Europe azionando la procura conferita in violazione dell’art. 1395 c.c. La S chiedeva, altresì, la condanna dei convenuti al risarcimento danni. L’adito Tribunale, con sentenza n. 44/2006 accoglieva la domanda attrice quanto alla declaratoria di annullamento del contratto e rigettava la richiesta di danni, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali. Avverso la suddetta sentenza interponevano appello, chiedendone la riforma, ambedue le parti soccombenti. Resisteva al proposto gravame, chiedendone il rigetto, la S. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 128/2011 rigettava l’appello, confermava l’impugnata sentenza e condannava gli appellanti alle spese di lite del grado . 2. La Corte di cassazione, investita dal ricorso dellaF E, accolti il primo e il secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo, ha cassato, con la citata sentenza n. 24973, con rinvio alla medesima Corte locale, altra sezione, la decisione impugnata. Per quel che qui è ancora d’utilità occorre ricordare che i ricorrenti con il primo motivo avevano sostenuto che non sussistesse alcuna invalidità del contratto per violazione dell’art.1395 cod. civ., stante che il reale proprietario dell’immobile venduto era G C, siccome emergeva dalla scrittura del 23/3/1999 intercorsa tra la S e il C, con la quale si riconosceva che il Sig. C è di fatto proprietario di un immobile sito nel Comune di Illasi (VR) in località Capovilla , da ciò derivando l’insussistenza dell’ipotizzato conflitto d’interessi, per avere rivestito il C la qualità di rappresentante legale dell’acquirente F E s.r.l. La Corte di cassazione annullò la sentenza d’appello in punto di diritto. Invero, il Giudice del merito, riporta la decisione di legittimità, aveva sostenuto che nell’ipotesi di interposizione fittizia di persona nell’ambito della compravendita immobiliare l’accordo simulatorio trilatero - e anteriore o al più contestuale alla stipula dell’atto simulato - debba rivestire forma scritta ad substantiam . Il Giudice della legittimità, ripresi i plurimi arresti in materia, che avevano affermato la non necessarietà di una controdichiarazione con sottoscrizione del terzo dante causa (in ipotesi il L) e della necessaria antecedenza di tale stessa controdichiarazione , ribadì tale principio, contrastante con il decisum di merito, rimettendo al Giudice del rinvio di decidere la causa sul presupposto che quanto all’atto fra il dante causa L e la S ed il C non era necessario, al fine che qui interessa, né l’antecedenza o la contemporaneità della scrittura privata contenente la controdichiarazione e neppure il coinvolgimento in tale atto del suddetto dante causa . Veniva, di conseguenza, del pari accolto il secondo motivo,che attribuiva alla sentenza d’appello l’errore di non avere preso in puntuale considerazione la scrittura in parola, così violando o falsamente applicando gli artt. 1395 e 1414 cod. civ.
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