Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2006, n. 25099

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In tema di affissione del codice disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, la previsione delle sanzioni e delle relative conseguenze in norme aventi forza di legge - in particolare, per l'amministrazione scolastica, il capo IV, sezione V, del d.lgs. n.297 del 1994 recante le sanzioni disciplinari, le diverse fattispecie di illecito, pur con clausole generali, e il relativo procedimento - garantisce, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la conoscenza da parte della generalità, rendendo inutile la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva fatto corretta applicazione del principio esposto in massima in controversia in cui un insegnante, lamentando la mancata affissione del codice disciplinare, aveva dedotto la nullità del richiamo scritto irrogato dall'amministrazione scolastica per aver abbandonato la sorveglianza di una classe senza tempestiva espressione dell'adesione alla partecipazione ad un'assemblea sindacale. La S.C. ha, peraltro, rilevato che il ricorrente non aveva invocato alcuna utile disposizione collettiva capace di derogare alle disposizioni di legge, e che anzi la disposizione collettiva da questi richiamata, l'art. 56 CCNL 5 agosto 1995, rinviava espressamente al citato decreto legislativo).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/11/2006, n. 25099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25099
Data del deposito : 27 novembre 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M E - Presidente -
Dott. R F - rel. Consigliere -
Dott. C D C G - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE N. 123, presso lo studio dell'Avvocato Di R A, rappresentato e difeso dagli Avvocati R E V, S A G, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G. BOCCARDI", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 257/03 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 07/01/04 - R.G.N. 168/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/06 dal Consigliere Dott. R F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9 aprile 2001 al Tribunale di Termoli, Pappalardi Alessandro, docente nel locale Istituto Tecnico Commerciale G. Boccardi, esponeva di aver ricevuto dal Preside in data 14 novembre 2000 la sanzione disciplinare del richiamo scritto, per aver lasciato la classe senza alcuna sorveglianza, avendo il 6 ottobre precedente partecipato ad un'assemblea sindacale senza aver manifestato tempestivamente la previa adesione e perciò senza dar modo all'Amministrazione scolastica di avvertire le famiglie degli studenti. Lamentando la mancata affissione del codice disciplinare ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art.7, il Pappalardi chiedeva la dichiarazione di nullità del
provvedimento disciplinare.
Costituitosi l'Istituto convenuto, il Tribunale accoglieva la domanda con decisione del 19 marzo 2002, riformata però con sentenza del 7 gennaio 2004 dalla Corte d'Appello di Campobasso, la quale riteneva la legittimità della sanzione, inflitta non già ai sensi di un contratto collettivo di lavoro, vale a dire nel regime del pubblico impiego privatizzato e di applicabilità della citata L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, bensì ai sensi del T.U. sulla scuola approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, ove non era prevista l'affissione del codice disciplinare. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il Pappalardi mentre l'Istituto Tecnico Commerciale G. Boccardi resiste con controricorso. Memoria del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n.93 del 1993, art. 59 e della L. n. 300 del 1970, art. 7, i quali
impongono l'affissione del codice disciplinare anche nel rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.
Col secondo motivo egli deduce la violazione del D.Lgs. ult. cit., del C.C.N.L. per la scuola 4 agosto 1995, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e vizi di motivazione, stante che il detto contratto
collettivo stabilisce l'applicabilità del D.Lgs. n. 297 del 1994 "fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola" ma solo per la definizione delle astratte fattispecie di illecito disciplinare e delle sanzioni, e non esclude l'obbligo di affissione del codice disciplinare.
I due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati.
La L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 1, prescrive l'affissione in luogo visibile a tutti delle norme disciplinari vigenti all'interno dell'impresa e ha per scopo di rendere conoscibili a tutti i lavoratori non soltanto le singole fattispecie di illecito ma anche le relative sanzioni, in modo che ciascun lavoratore conosca non solo i comportamenti a cui è astretto ma anche le conseguenze delle violazioni, necessariamente proporzionate alla gravità di esse. Ciò comporta che le violazioni integranti un reato o la violazione delle regole elementari della vita civile o una inesecuzione della prestazione lavorativa di non lieve rilevanza comportano, quale giustificato motivo o giusta causa di licenziamento, la sanzione del licenziamento ai sensi della legge (L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 1 ed art. 2119 c.c.), onde non è necessaria la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione (Cass. 4 novembre 1988, n. 4974). La previsione nella disposizione di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è sufficiente alla conoscenza da parte della generalità e rende inutile la suddetta affissione.
Quanto al pubblico impiego, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 55, comma 2, vigente all'epoca dei fatti di causa, stabilisce
l'applicabilità della L. 20 maggio 1970, n. 300 a prescindere dal numero dei dipendenti, mentre il successivo art. 59, comma 2, prevede specificamente l'applicazione della L. n. 300 del 1970, art.

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