Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2022, n. 15585

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2022, n. 15585
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15585
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di: CASAMONICA SALVATORE N. IL 21/04/1976 avverso l'ordinanza n. 1540/2020 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI, del 25/03/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. R M;
lette/soneite le conclusioni del PG Dott. (A2Ab2.) .-Cb I '42cc.off2.11,,butztiEtO n D Uditi difensor Avv.;
IN

FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza emessa in data 25 marzo 2021 ha accolto il reclamo introdotto da S C (sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41bis ord.pen.), avverso la decisione del 7 luglio 2020 del Magistrato, in tema di modalità di esecuzione dei colloqui visivi con gli aventi diritto e, per l'effetto, ha ordinato - in ragione della emergenza sanitaria in atto - alla Direzione dell'istituto di realizzare il colloquio mensile con la modalità della videocomunicazione, sino al 31 luglio 2021. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che: a) lo stato di emergenza nazionale per la pandemia da COVID-19 è stato prorogato sino al 31 luglio 2021, il che rende attuale la previsione di limitazioni agli spostamenti tra leLgioni;
b) il colloquio con i familiari gode di particolare tutela ed è elemento essenziale del trattamento;
c) il colloquio mensile spettante al C rischia di non poter essere effettuato in presenza, a causa delle limitazioni ricollegabili alla emergenza sanitaria;
d) non può dirsi satisfattiva delle esigenze comunicative la sostituzione del colloquio visivo, sia pure a distanza e con modalità che ne assicurino la registrazione e la riservatezza, con quello telefonico;
e) la evoluzione teconologica, da un lato, e alcuni arresti giurisprudenziali (Sez. I n. 23819 del 2020), dall'altro, rendono possibile e adeguata la comunicazione visiva a distanza, anche per i soggetti sottoposti al regime differenziato.
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