Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2020, n. 22190

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In tema di vendita con riserva della proprietà, la disposizione di cui all'art. 1525 c.c. ha lo scopo di limitare l'autonomia contrattuale attraverso "l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo", con "la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/10/2020, n. 22190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22190
Data del deposito : 14 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

22190-20 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PROPRIETA' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 4653/2016 Cron. 22190 SECONDA SEZIONE CIVILE Rep. el Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROSA MARIA DI VIRGILIO Presidente Ud. 13/02/2020 U BI Consigliere PU ANTONELLO CINO Consigliere A C Consigliere Rel. Consigliere C B M ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4653-2016 proposto da: B G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato R P;
- ricorrente contro 2020 VOLTEGGIANI GIOVANNI, BAR CENTRALE DI VOLTEGGIANI G E C 552 S SNC, quale titolare dell'omonima impresa individuale e, in persona dei soci e legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato L S, che li rappresenta e D ( difende unitamente all'avvocato F M;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1319/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale I P che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato S L, difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati. R.G. 4653/2016 FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione del 19 giugno 2002 G V e la società Bar Centrale di Volteggiani Giovanni & C. s.n.c. convenivano in giudizio G B, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, stipulato tra le parti in relazione al complesso aziendale costituito dal Bar Centrale di Volteggiani Giovanni & C. e dall'impresa individuale Volteggiani Giovanni, risoluzione derivante dalla clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, operante in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo per inadempimento di B, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti. Costituitosi in giudizio, B domandava in via riconvenzionale la condanna degli attori al risarcimento del danno per il mancato utilizzo delle aziende. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con sentenza n. 131/2011, pur dando atto del parziale inadempimento del convenuto (mancato pagamento di lire 30.120.000 a fronte dei 500.000.000 di lire pattuiti), ha rigettato la domanda attorea, ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 1525 c.c., e ha rigettato pure la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto per mancanza di prove.

2. Avverso tale sentenza proponevano appello Giovanni Volteggiani e la società Bar Centrale di Volteggiani Giovanni & C. s.n.c., lamentando l'erronea applicazione dell'art. 1525 c.c. al caso di specie nonché l'erronea quantificazione dell'inadempimento in lire 30.120.000 anziché in lire 283.356.000, come provato in atti. B spiegava appello incidentale in punto rigetto della propria pretesa risarcitoria. La Corte d'appello di Firenze, preliminarmente condivisa l'interpretazione del contratto operata dal giudice di prime cure quale 3 contratto di vendita con patto di riservato dominio anziché quale contratto preliminare, riteneva però inapplicabile al caso di specie l'art. 1525 c.c., essendo più d'una le rate non pagate da B. Pertanto, con sentenza 30 luglio 2015, n. 1319, in riforma dell'impugnata sentenza, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto, confermava l'ordinanza di restituzione agli appellanti delle aziende oggetto di compravendita, emessa dal Tribunale di Firenze in data 18 maggio 2002 in seguito a ricorso ex art. 700 c.p.c., e, operata la compensazione tra il dare e l'avere delle parti, condannava l'appellato al pagamento della somma residua di euro 15.857,50;
dichiarava invece inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello incidentale.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G B. Resistono con controricorso G V e la società Bar Centrale di Volteggiani Giovanni & C. s.n.c.

CONSIDERATO CHE

I. Il ricorso è articolato in quattordici motivi, che riportano quasi tutti la seguente rubrica: "ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione del principio fondamentale dell'uomo del ricorrente sig. G B di peaceful enjoyment of his possessions di cui all'art. 1 prot. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ex art. 2 e 117 Costituzione Italiana, con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 comma primo e/o 117 della Costituzione italiana, oltre che violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione italiana, ed oltre che per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1525, 1526, 1362, 1363, 1325, 1455 e 1341 c.c., 112 e 228 c.p.c. anche in relazione a questi stessi;
e ovvero in subordine, ex art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., ex art. 112 c.p.c. ed ex art. 228 c.p.c. e del principio della completezza della prova formatasi in appello;
e ovvero in ulteriore subordine ex art. 360 4 primo comma n. 5 c.p.c. per omessa valutazione di una circostanza essenziale, sulla quale vi è stato contradditorio tra le parti, prova confessione adversa e comunque nessunadocumentale, contestazione da parte avversa". - -1) Per il primo motivo la rubrica è sopra riportata la Corte d'appello avrebbe disatteso la lettera e comunque l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1525 c.c., così che il ricorrente chiede al Collegio di sollevare questione di legittimità costituzionali dell'articolo nella interpretazione seguita dal giudice d'appello. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello non ha disatteso né la lettera né l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1525 c.c. L'applicazione della disposizione è infatti stata esclusa perché le rate, a prescindere dal loro ammontare, erano più di una (p. 11 della sentenza impugnata). In tal modo il giudice ha rispettato la lettera dell'articolo ("nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto") e il suo scopo, che è quello di limitare l'autonomia contrattuale attraverso "l'eteroregolamentazione legale che richiede, affinché la vendita possa risolversi su domanda del venditore rimasto creditore del prezzo, che il compratore non sia inadempiente per il mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo", con "la rilevanza dell'inadempimento tipizzata dall'ordinamento che preclude al venditore o al suo cessionario di poter chiedere la risoluzione oltre i limiti della rilevanza legale" (Cass., sez. un., n. 11718/1993), senza per questo violare le svariate norme costituzionali e sovranazionali richiamate dal ricorrente. Quanto alla richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale essendo necessaria una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, la richiesta è inammissibile, spettando l'interpretazione conforme al giudice ordinario. 5 5 -2) Per il secondo motivo la rubrica è sopra riportata la Corte -

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