Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/04/2022, n. 13752
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVERI LORENZO nato a TAORMINA il 02/04/2001 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere L V;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, collegio per il riesame, con ordinanza emessa in data 20.12.2021, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di L O. Ha disposto, quindi, che O sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato di cui agli artt. 590, 590-bis e 590- ter cod. pen. che egli avrebbe commesso, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2021, transitando sul lungomare del centro urbano di Giardini Naxos, dopo aver assunto alcolici, a velocità sostenuta o comunque non adeguata alla situazione concreta, invadendo il marciapiede sul quale si trovavano tre giovani donne e provocando: a G C lesioni personali giudicate guaribili in gg. 12 (in relazione alle quali è stata presentata tempestiva querela);
a M G G lesioni personali giudicate guaribili in giorni 30;
a M S lesioni personali gravi, tali da determinare un imminente pericolo di vita. In particolare, M S fu caricata sul cofano dell'auto, andò a sbattere sul parabrezza infrangendolo e, sbalzata a terra, riportò un grave trauma cranico a causa del quale giunse all'ospedale in stato di coma. In tale stato ella è rimasta per due mesi. Ha infatti ripreso conoscenza e ha iniziato a respirare autonomamente solo il 15 ottobre 2021 quando è stata trasferita in reparto di neurochirurgia per completare il percorso terapeutico. Il fatto è aggravato ai sensi dell'art. 590-ter cod. pen. perché il conducente della vettura si allontanò dal luogo del sinistro senza fermarsi, senza prestare assistenza alle persone ferite e senza allertare i soccorsi.
2. Il difensore di L O ha proposto ricorso senza contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deducendo: - col primo motivo, la nullità della notifica dell'ordinanza per incompletezza dell'atto che, nella copia notificata all'imputato, è mancante della pagina 3, con conseguente grave compromissione del diritto di difesa;
- col secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, requisiti che difetterebbero nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
2. Quanto al primo motivo, si osserva che, a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., le
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, collegio per il riesame, con ordinanza emessa in data 20.12.2021, ha accolto l'appello promosso dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva respinto la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di L O. Ha disposto, quindi, che O sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti donniciliari per il reato di cui agli artt. 590, 590-bis e 590- ter cod. pen. che egli avrebbe commesso, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2021, transitando sul lungomare del centro urbano di Giardini Naxos, dopo aver assunto alcolici, a velocità sostenuta o comunque non adeguata alla situazione concreta, invadendo il marciapiede sul quale si trovavano tre giovani donne e provocando: a G C lesioni personali giudicate guaribili in gg. 12 (in relazione alle quali è stata presentata tempestiva querela);
a M G G lesioni personali giudicate guaribili in giorni 30;
a M S lesioni personali gravi, tali da determinare un imminente pericolo di vita. In particolare, M S fu caricata sul cofano dell'auto, andò a sbattere sul parabrezza infrangendolo e, sbalzata a terra, riportò un grave trauma cranico a causa del quale giunse all'ospedale in stato di coma. In tale stato ella è rimasta per due mesi. Ha infatti ripreso conoscenza e ha iniziato a respirare autonomamente solo il 15 ottobre 2021 quando è stata trasferita in reparto di neurochirurgia per completare il percorso terapeutico. Il fatto è aggravato ai sensi dell'art. 590-ter cod. pen. perché il conducente della vettura si allontanò dal luogo del sinistro senza fermarsi, senza prestare assistenza alle persone ferite e senza allertare i soccorsi.
2. Il difensore di L O ha proposto ricorso senza contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deducendo: - col primo motivo, la nullità della notifica dell'ordinanza per incompletezza dell'atto che, nella copia notificata all'imputato, è mancante della pagina 3, con conseguente grave compromissione del diritto di difesa;
- col secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e la contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, requisiti che difetterebbero nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
2. Quanto al primo motivo, si osserva che, a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., le
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