Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 07392
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B M, nato a Forlì il 10/05/1958, C A, nato a Forlì il 14/02/1957, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 07/10/2021;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale G D L, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;uditi l'avv.to G D C e l'avv.to C B, entrambi nell'interesse di A C, che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa in data 09/05/2018 dal Tribunale di Forlì - con cui M B e A C erano stati condannati a pena di giustizia in relazione a plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, come a loro rispettivamente ascritte - dichiarava non doversi procedere in relazione alle fattispecie di cui ai capi E) ed a quelle relative al fallimento di V G s.r.I., di cui ai capi A), B), C) in riferimento al proc. pen. n. 6306/2013 RG GIP, rideterminando la pena inflitta agli imputati. 2. M B ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to M U, in data 19/01/2022, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in quanto, in riferimento alla fattispecie sub A), di bancarotta fraudolenta documentale relativa al fallimento della GMB s.a.s., nessuna motivazione è stata offerta circa il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, posto che, per stessa ammissione del curatore fallimentare, fino a quando le quote societarie erano state cedute al C, che, nei sei mesi successivi non aveva ricostituito la pluralità dei soci, le scritture contabili erano state regolarmente tenute, oltre che rinvenute, essendo, non a caso, la società fallita solo a causa del fallimento dell'unico socio, il C;nessuna valutazione è stata operata circa la corretta condotta di tenuta delle scritture contabili da parte del B, anche a fronte della mancata contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che avrebbe chiesto un maggiore rigore motivazionale, a fronte anche della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032;Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Quanto al capo L), relativo al fallimento della LLB s.r.I., non si comprendono le ragioni della ritenuta attendibilità dei testi Agirelli e Bruzzi, escussi ex art. 507 cod. proc. pen.;quanto al capo O), relativo alla Immobiliare 4G s.r.I., la motivazione della Corte territoriale appare assolutamente inadeguata rispetto alle emergenze processuali, soprattutto alla luce delle dichiarazioni della curatrice fallimentare, da cui era emerso come il B non fosse mai stato incaricato della tenuta delle scritture contabili;2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicabili anche in presenza di indici di gravità del fatto. 3. A C ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to C B ed avv.to D P, in data 18/01/2022, deducendo cinque motivi, nonché, in data 19/01/2022, con ricorso a firma del solo avv.to C B, deducendo diciassette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare in relazione al motivo di gravame concernente l'omessa motivazione del primo giudice circa la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (corrispondente al primo motivo del ricorso a firma del solo avv.to B);3.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 223 legge fallimentare, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento ai capi A) - non essendo stato considerato che nel 2005 la Guardia di Finanza aveva prelevato la documentazione;che il C aveva assunto la carica di socio unico nel 2006 e che era stato dichiarato fallito personalmente nel 2007, con conseguente impossibilità di tenuta della contabilità -;D) - avendo l'imputato stesso ammesso di aver concordato con la Connemara s.p.a. l'acquisto del complesso immobiliare sito in Bologna, per la somma di euro 884.036,00, poi rivenduto ala Seven s.r.l. dopo spese di ristrutturazione, tant'è che alla venditrice 4A Immobiliare s.r.l. era rimasta la somma di euro 100.000,00 -;F) - posto che, all'esito del fallimento personale del C, sarebbe spettato al curatore la conservazione della contabilità societaria -;3) - risultando la contabilità regolarmente tenuta sino al 2007, ed essendosi, poi, la liquidatrice astenuta dall'approvare i bilanci per gli anni 2006, 2007 e 2008 senza alcuna giustificazione;K) - posto che il C, essendo stato dichiarato fallito personalmente, non avrebbe potuto avere alcun accesso ai conti correnti bancari, essendogli stata immediatamente revocata la firma per i prelievi -;L) - essendo state le scritture contabili della LLB s.r.l. custodite dalla Vega Immobiliare, che, a fronte di una prima condotta di negazione della circostanza, aveva dovuto riconoscere l'assunto del C -;O) - non essendo stata valutata la copiosa documentazione già depositata in primo grado dall'imputato, considerato che a causa dei dissidi tra i soci non era stato possibile celebrare le assemblee per l'approvazione dei bilanci, avendo, peraltro, l'imputato depositato tutto quanto in suo possesso, con particolare riferimento al conto economico -;P) - avendo la Corte individuato come oggetto della distrazione la somma che il C aveva anticipato per il rilascio del certificato di abitabilità, funzionale al perfezionamento della vendita dell'immobile, somma poi doverosamente restituita al C, dovendosi considerare l'assenza dello stato di insolvenza all'epoca della transazione e la circostanza che l'immobile non è mai stato venduto all'asta, posto che l'Immobiliare L.I.F. ha saldato il corrispettivo per l'acquisto estinguendo il mutuo e versando una somma superiore al debito pregresso -;S) - avendo la Corte territoriale ripercorso le stesse motivazioni del primo giudice, senza considerare che il C non era mai stato socio della Ge.Sim s.r.I., ma un mero consulente della stessa, avendo egli dimostrato, anche documentalmente, sia il suo operato sia in capo a chi sussistesse l'obbligo di tenuta della contabilità - ;U) - non essendo stato in alcun modo documentato l'elemento soggettivo del reato, ascritto al C quale amministratore di fatto -;V) - posto che non è mai stata messa in dubbio l'effettività del bonifico di 500.000,00 euro dalla Grahause alla Mpa Immobiliare a titolo di acconto, a seguito del preliminare di acquisto dell'immobile di Cervia, poi venduto ad altra società, la Immobiliare Mediterraneo, che aveva effettuato il pagamento alla Mpa Immobiliare in parte con denaro liquido ed in parte conferendo in permuta l'immobile, avendo successivamente la Mpa Immobiliare rimborsato la Grahause, in parte con denaro liquido ed in parte con la cessione dell'immobile oggetto della contestazione;alla luce dei dette circostanze è del tutto illogico affermare la sussistenza della distrazione, posto che la Grauhause sarebbe rimasta creditrice dell'importo, per cui al più si sarebbe dovuto valutare la natura preferenziale del pagamento, non sussistendo, in ogni caso, la diminuzione della garanzia patrimoniale per i creditori (corrispondente ai motivi dal secondo al dodicesimo del ricorso a firma del solo avv.to B);3.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 223 legge fallimentare, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in riferimento alla mancata qualificazione delle fattispecie di cui ai capi A), F), 3), L), O), S), U) nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, e dei reati sub P) e Q) in bancarotta preferenziale, fattispecie tutte prescritte, non avendo la Corte di merito esaminato le deduzioni difensive relative all'elemento soggettivo del reato, anche alla luce della insussistenza di condotte distrattive;2.4 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., alla luce della documentazione depositata dall'imputato a corredo delle spiegazioni circa il suo operato ed al risarcimento delle parti civili (corrispondente al quattordicesimo motivo del ricorso a firma del solo avv.to B);2.5 violazione di legge, inosservanza di norma sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 597 cod. proc. pen., 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito calcolato la pena base, come il primo giudice - in assenza di diversa determinazione -, in riferimento al reato sub V), per cui la circostanza aggravante fallimentare avrebbe dovuto essere riconosciuta nell'ambito del medesimo fallimento della Mpa Immobiliare, in riferimento al capo U), per il quale avrebbe dovuto essere applicato un aumento di pena di mesi due di reclusione, come stabilito dal primo giudice, e non di mesi sei;né risulta motivato l'aumento di un anno di reclusione a titolo di continuazione. Infine, le statuizioni civili non avrebbero dovuto essere integralmente confermate, alla luce dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile da parte di quattro delle cinque procedure (corrispondente ai motivi dal quindicesimo al diciassettesimo del ricorso a firma del solo avv.to B). 2 bis Quanto al ricorso a firma del solo avv.to C B, sono stati dedotti i seguenti motivi: 2 bis.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., del tutto corrispondente al primo motivo del ricorso a firma congiunta ;2 bis.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendo stato rappresentato con l'appello che le scritture della G.M.B. s.a.s. erano tenute dallo studio Vega e che, una volta divenuto socio, il C era stato dichiarato fallito in proprio, il che gli aveva impedito di tenere la contabilità, cosa che avrebbe imposto un rigoroso accertamento anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;su tali circostanze la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, pur in presenza della esclusione di vicende distrattive;2 bis.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto la motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla distrazione contestata al capo D), riferita alla 4A Immobiliare s.r.I., si fonda unicamente sulle dichiarazioni dell'imputato, che riconosceva di aver disposto della somma di 310.000,00 euro, pur non riuscendo a documentare, a distanza di tempo, l'utilizzazione delle somme in favore della gestione societaria;2 bis.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo F), relativo alla 4A Immobiliare s.r.I., posto che le scritture contabili erano state conservate presso lo studio del C, ma, una volta dichiarato il fallimento personale dell'imputato, la curatrice aveva chiuso lo studio e successivamente i documenti erano stati mandati al macero, mancando, in ogni caso, ogni accertamento sull'elemento soggettivo del reato;su tali vicende la Corte di merito ha omesso ogni motivazione, senza porsi il problema dell'obbligo di tenuta della contabilità da parte di un soggetto dichiarato fallito personalmente, non essendo stata neanche affrontata la questione della sussistenza, nel caso di specie, della colpa piuttosto che del dolo;2 bis.5 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo 3), relativo alla Garfefo Immobiliare s.r.I., essendo stato rappresentato con i motivi di appello che era emerso come i libri contabili fossero stati regolarmente tenuti sino al 2007 e poi consegnati al liquidatore, tanto è vero che il curatore aveva ricostruito le operazioni in epoca anteriore al 2007, circostanza su cui la motivazione della sentenza è del tutto carente;peraltro, del tutto illogicamente, la Corte territoriale ha valutato la condotta del C in una fase successiva alla nomina del liquidatore giudiziale, avendo l'appello esplicitamente contestato tale argomento, senza contare la mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato, a fronte dell'assoluzione del C per le fattispecie distrattive di cui ai capi H) ed I);2 bis.6 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in riferimento al capo K), relativo alla distrazione di euro 85.000,00 della LLB s.r.I., atteso che il C era stato dichiarato fallito personalmente il 24/12/2017, né si comprende come avrebbe potuto operare sul conto corrente della società per prelevarne la somma, circostanza su cui è stata omessa qualsivoglia motivazione;2 bis.7 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo L), relativo alla LLB s.r.I., non essendo stata valutata la possibilità di inquadrare la vicenda ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare;2 bis.8 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo O), relativo alla G4 s.r.I., non essendo stata considerato l'affidamento delle scritture contabili allo studio Tamperi, rispetto a cui la Corte di merito ha omesso ogni valutazione in tema di elemento soggettivo, anche funzionale ad un inquadramento della vicenda nella bancarotta documentale semplice;2 bis.9 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo P), relativo alla G4 s.r.I., a fronte dei motivi di gravame, che avevano evidenziato come i pagamenti al C fossero stati effettuati per le sue competenze professionali, argomento rispetto al quale la Corte di merito ha osservato come, al più, si sarebbe trattato di un pagamento preferenziale, il che avrebbe imposto un approfondimento della qualificazione giuridica, anche in funzione della prescrizione della fattispecie;2 bis.10 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo Q), relativo alla G4 s.r.I., essendo del tutto carente la motivazione circa il mancato pagamento di parte del prezzo della vendita di un immobile alla società LIF, avendo l'atto di appello evidenziato che la società acquirente aveva direttamente pagato il creditore ipotecario della Immobiliare G4 s.r.I., B, che aveva già agito in sede esecutiva, per cui, al più, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato come bancarotta preferenziale, con le conseguenze in tema di prescrizione;2 bis.11 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo S), relativo alla Ge.S.Inn. s.r.I., posto che il ruolo di amministratore di fatto non può essere desunto dalle sole incapacità dell'amministratore di diritto, senza contare la mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato, che avrebbe dovuto essere maggiormente accurata a fronte dell'insussistenza di fatti distrattivi;2 bis.12 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta documentale di cui al capo U), relativo alla Mpa Immobiliare s.r.I., posto che la tenuta della contabilità era affidata a soggetti qualificati e che l'esame della documentazione contabile risultava posta a fondamento della richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero e valutata dal Giudice per le indagini preliminari;la Corte territoriale ha motivato in riferimento alla mancanza delle scritture contabili, affermando l'irrilevanza dello stato delle stesse, il che presuppone la loro esistenza;la mancanza della valutazione dell'elemento soggettivo da parte del primo giudice non è stata, poi, affatto considerata dalla Corte di merito;2 bis.13 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, comma 1, n. 2, 223 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo V), relativo alla Mpa Immobiliare s.r.I., in quanto la Corte di merito ha ripreso la motivazione del primo giudice circa la cessione dell'immobile di via Schiassi in Cervia alla Grahause, avvenuta senza il pagamento del corrispettivo, benché, all'esito del giudizio di primo grado, fosse risultata provata l'esistenza del credito della Grahause nei confronti della fallita, né è mai stata messa in dubbio l'effettività del bonifico di euro 500.000,00 dalla Grahause alla Mpa Immobiliare s.r.l. a titolo di acconto, a seguito del preliminare di vendita di un diverso immobile, sempre sito in Cervia;come dimostrato con l'atto di appello, l'immobile era stato ceduto ad altra società, l'Immobiliare Mediterranea, che aveva effettuato il pagamento alla fallita, parte in denaro e parte conferendo in permuta l'immobile di via Schiassi;successivamente, la Mpa Immobiliare s.r.l. aveva rimborsato la Grahause, in parte con denaro liquido ed in parte cedendo l'immobile di via Schiassi, oggetto di contestazione. Alla luce di tali elementi risulta del tutto illogica la motivazione della sentenza impugnata, posto che il credito era insorto in relazione al pagamento da parte di Grahause dell'acconto relativo ad un diverso contratto, anteriore di tre anni, per cui è comprensibile che all'epoca l'immobile di via Schiassi non fosse ancora di proprietà della fallita;essendo, inoltre, pacifico che la Grahause effettuò il bonifico di 500.000,00 euro per il preliminare, somma non restituita in una diversa maniera, è illogico affermare la sussistenza della distrazione, in quanto la Grahause sarebbe rimasta creditrice dell'importo, per cui, al più, si sarebbe dovuta valutare la qualificazione della condotta come bancarotta preferenziale, non potendo, in ogni caso, rilevare quale distrazione la cessione di un bene societario a fronte della correlata estinzione del debito verso un creditore, trattandosi di operazioni di segno opposto che si neutralizzano a vicenda;2 bis.14 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto il diniego delle invocate circostanze si fonda sulla recidiva, peraltro già esclusa in primo grado, con intrinseca illogicità della motivazione;2 bis.15 violazione di legge, inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 597 cod. proc. pen., 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondente al quinto motivo del ricorso a firma congiunta;2 bis.16 violazione di legge, in riferimento all'art. 81 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondete al quinto motivo del ricorso a firma congiunta;2 bis.17 inosservanza di norme sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento agli artt. 82 e 538 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., motivo del tutto corrispondete al quinto motivo del ricorso a firma congiunta.
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