Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20650
Sentenza
17 luglio 2023
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17 luglio 2023
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Massime • 1
Il regime più favorevole della prescrizione degli illeciti disciplinari degli avvocati, introdotto dall'art. 56 della l. n. 247 del 2012, non trova applicazione con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della citata norma e tale conclusione è compatibile sia con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito che le garanzie riguardanti la pena in senso stretto possono essere ritenute inapplicabili (o, quantomeno, applicabili in forme più flessibili) alle sanzioni disciplinari, sia con la giurisprudenza della Corte Edu, secondo cui il principio di retroattività della "lex mitior" concerne esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, non anche le norme sopravvenute che modifichino la disciplina della prescrizione.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29360/2022 Numero sezionale 236/2023 Numero di raccolta generale 20650/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta da: DISCIPLINARE PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente f.f. AVVOCATI Ud.23/05/2023 PU CARLO DE CHIARA Presidente di sezione GIACOMO MARIA STALLA Consigliere MARGHERITA MARIA LEONE Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere LINA RUBINO Consigliere GUIDO MERCOLINO Consigliere FRANCESCO TERRUSI Consigliere ANTONIO SCARPA Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29360/2022 R.G. proposto da: NN IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MINISCI LORENZO -ricorrente-
contro
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI di ROMA -intimato- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 240/2022 depositata il 03/12/2022. Numero registro generale 29360/2022 Numero sezionale 236/2023 Numero di raccolta generale 20650/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCO SALZANO. Udita la relazione svolta nell'udienza del 23/05/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCO SALZANO, il quale ha chiesto di rigettare il ricorso;
udito l'Avvocato AUGUSTO SINAGRA.
FATTI DI CAUSA
1. L'avvocato Maurizio Nenna ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 240/2022 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 3 dicembre 2022. L'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non ha svolto attività difensive.
2. Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso presentato dall'avvocato Maurizio Nenna contro la decisione n. 102/2019, emessa in data 30 ottobre -19 dicembre 2019, dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CD) del distretto della Corte d'appello di Roma, che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi venti.
3. In data 7 marzo 2013 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Roma deliberò l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente avvocato Maurizio Nenna con i seguenti capi di incolpazione: “1) per avere, nel processo penale n. 35222/07 N.R., l'Avv. Maurizio Nenna, difensore di fiducia dell'imputato Ing. PO EN, per il reato di bancarotta fraudolenta, rinunziato al mandato nel giugno 2 di 28 Numero registro generale 29360/2022 Numero sezionale 236/2023 Numero di raccolta generale 20650/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 2008, in prossimità della data fissata per l'Udienza Preliminare, dopo aver incassato due acconti dal Sig. EI (il primo in data 9 maggio 2008, seguito dall'altro in data 23 maggio 2008). In questo modo, l'Avv. NN, anziché formalizzare la propria rinunzia al mandato con congruo anticipo rispetto all'udienza, impediva all'imputato di organizzare ai meglio la propria difesa, attraverso la nomina di altro difensore, In violazione dell'art.47 del Codice Deontologico Forense (ora art. 32 NDF). In Roma, nel giugno 2008 (prescrizione ripetutamente interrotta). 2) Per aver - con le condotte di tempo e di luogo descritte nei capi d'imputazione penale che seguono e parzialmente accertate con sentenza del Tribunale penale monocratico di Roma II sezione emessa il 28.5.2014 n.9747 con la quale, per i reati di cui ai capi d'imputazione “a”-“b”-“d”-“e”-, riportava condanna alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione (assolto ex art. 530/2° CPP per i capi “c”-“f”) - leso le prerogative e le funzioni dell'Ordine Forense nonché la dignità e decoro professionale in violazione dell'art. 38 /1° c. RDL n.1578/1933 (ora art. 3/2°c. L.247/12) nonché ulteriormente violato gli artt. 3-5/1° inciso e I^ c.-6-7-35-41-44 previgente DF (ora rispettivamente artt. 4/1-2°c-9-10-11/2°c. -30/1° e 2° c.-31 NDF). Con l'aggravante della particolare gravità delle condotte ex art. 2/II° c. previgente DF (ora art.22/2°c. NDF). “ a) per i reati di cui agli artt. 81, 646, 61 n.7 e n.11 c.p. perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con i reati di cui ai capi che seguono, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, si appropriava della somma di euro 21.500,00 della quale aveva il possesso in qualità di legale della Meta Corsi S.r.l. e che gli era stata fatta pervenire mediante bonifico bancario da EN PO, Amministratore della Meta Corsi al fine di versarla alla Banca MPS Gestioni Crediti Banca Spa, quale importo per la transazione con la 3 di 28 Numero registro generale 29360/2022 Numero sezionale 236/2023 Numero di raccolta generale 20650/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 Banca per la procedura esecutiva relativa al procedimento civile n. R.G. 22223/02. In Roma in data prossima al 5.5.2006. b) Per il reato di cui agli artt. 81, 486, 61 n.11 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno di legge criminoso al fine di procurare a sé un vantaggio, più volte abusava di fogli firmati in bianco da PO EN, amministratore della Meta Corsi S.r.l., firme rilasciate nell'ambito dell'attività professionale da lui svolta come legale di PO e della Meta Corsi ai fini di corrispondenza, in particolare: - vi iscriveva una scrittura privata di riconoscimento di debito pari ad euro 123.616,00 al lordo dell'acconto di euro 21.500,00 versato, con imputazione della somma di euro 21.500,00 (di cui al capo A) versata da PO per accedere ad una transazione a pagamento di prestazioni professionali recante la data del 29 marzo 2007;
- vi iscriveva una scrittura privata di riconoscimento di debito, in cui sollevava l'Avv. NN da ogni responsabilità riconoscendo la correttezza del suo operato recante data del 5 giugno 2008;
- vi iscriveva una scrittura privata di riconoscimento di debito in cui sollevava l'Avv. NN da ogni responsabilità riconoscendo la correttezza del suo operato recante la data del 31 agosto 2008. Tutti atti, in particolare quello con data riportata del 29 marzo 2007, erano successivamente utilizzati per ottenere l'emissione nei confronti del EI EN del decreto ingiuntivo n.12088/07 dei Tribunale di Roma. In Roma, in data anteriore e prossima al 20 aprile 2007 in cui veniva richiesto il decreto ingiuntivo. c) Per i reati p. e p. dagli artt. 81, 485, 61 n.11 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a sé un vantaggio, formava un atto falso avente ad oggetto la rinuncia 4 di 28 Numero registro generale 29360/2022 Numero sezionale 236/2023 Numero di raccolta generale 20650/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 alla procedura esecutiva instaurata dalla MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. nei confronti di EN EI e recante firma dell'Avv. Massimo Luconi, facendone uso mediante invio, a mezzo posta, ad EN PO. In Roma, 6 novembre 2006. d) Per i reati p. e p. dagli artt. 81 e 380 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si rendeva infedele ai suoi doveri professionali, intervenendo personalmente (quale creditore) nella procedura esecutiva n.181/06 incardinata dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione esecuzioni immobiliari nei confronti di EN EI, arrecando così danno a quest'ultimo in quanto da lui assistito innanzi alla medesima Autorità e nel medesimo procedimento. In Roma 31.7.2007. e) Per i reati di cui all'art 368 c.p. perché con più atti di querela inviati per raccomandata presso la Procura di Roma, di cui il primo datato 16 luglio 2008, poi 2 agosto 2008, 8 settembre 2008, 16 settembre, 21 febbraio 2009, 2 marzo 2009, accusava ingiustamente, pur sapendolo innocente, il suo ex cliente (e controparte nel procedimento esecutivo in cui si era insinuato) EI EN di calunnia in relazione alle denunce che PO aveva presentato nei suoi confronti, tanto da far iniziate un procedimento penale nei confronti di EI. In Roma, alle date suindicate. f) Per i reati p. e p. dagli artt. 110, 81 e 381 c.p. perché in concorso tra loro, nella procedura esecutiva n.181/06 incardinata dinanzi al Tribunale di Roma sezione esecuzioni Immobiliari nei confronti di EN EI, facevano in modo che l'Avv. NN prestasse contemporaneamente per il tramite dell'Avv. Stefania Giacchero, sua collaboratrice di studio, il suo patrocinio a favore di parte contraria 5 di 28 Numero registro generale 29360/2022 Numero sezionale 236/2023 Numero di raccolta generale 20650/2023 Data pubblicazione 17/07/2023 nel medesimo procedimento. In particolare, l'Avv. NN prestava attività di patrocinatore di EI nel giudizio civile di cognizione (opposizione a decreto ingiuntivo della banca MPS), seguendolo anche nella fase transattiva volta alla definizione extraprocessuale della causa, fino alla revoca del mandato in data 12 giugno 2008, in sede di procedura esecutiva promossa dalla Banca MPS, mentre la sua collaboratrice di studio praticante legale, Dott. Stefania Giacchero patrocinava l'interveniente Giulio Palumbo, nella medesima procedura esecutiva, redigendo in data 21 giugno 2007 atto di intervento. In Roma nella data indicata dell'atto di rinuncia”. Condanna parzialmente riformata dalla Corte di Appello sez. III^ penale in data 18.10.2016 n. 8464 per intervenuta prescrizione per il capo “a” (con conferma delle statuizioni civili e quindi della responsabilità penale), intervenuta depenalizzazione per il capo “b” (confermata declaratoria di falsità delle scritture), assolto per il capo “d”, confermata assoluzione per i capi “c”-“f”, confermata condanna per il capo “e”, con rimodulazione della pena in anni uno e mesi quattro di reclusione oltre ad una provvisionale provvisoriamente esecutiva in favore della parte offesa pari ad € 20 mila. Sentenza