Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/01/2020, n. 02090
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Testo completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8835-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI PERUGIA, con ordinanza emessa il 20/02/2019 (r.g. n. 2882/18) nella causa tra: NARDUCCI MARCELLA;- ricorrente non costituitasi in questa fase - contro íg AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2019 dal Consigliere R G C;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale E P, il quale conclude chiedendo risolversi il conflitto negativo di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del Giudice Tributario. Fatti di causa N M ha impugnato innanzi alla CTP di Perugia l'avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria emesso dall'Agenzia delle entrate di Perugia chiedendone l'annullamento, previa declaratoria incidentale dell'illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari di Perugia il 28.02.2014 e della cartella di pagamento relativa a detto tributo. Con sentenza n.69/16, depositata il 28.10.2017, la CTP ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, sul rilievo che la ricorrente non aveva contestato la debenza del tributo, ma unicamente la legittimità dell'iscrizione dell'ipoteca. La N ha quindi riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Perugia, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati. Detto Tribunale, con ordinanza del 20.02.2019, ha dubitato a sua volta della propria giurisdizione dopo la prima declinatoria della CTP, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario. L'Agenzia delle entrate, in esito alle rituali comunicazioni, si è costituita al fine di un'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art.370, comma 1 c.p.c. Ric. 2019 n. 08835 sez. SU - ud. 17-12-2019 -2- Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del Giudice tributario. Motivi della decisione 1. I dubbi prospettati dal Tribunale di Perugia attengono all'individuazione dell'autorità giudiziaria dotata di giurisdizione rispetto alle domande formulate dalla ricorrente, tendenti ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione e dell'iscrizione di ipoteca legale eseguita dal Conservatore dei registri immobiliari di Perugia, ai sensi del combinato disposto degli artt.2817 e 2834 c.c., a garanzia del prezzo residuo risultante dalla sentenza resa dal Tribunale di Perugia - Sez. Dist. Città di Castello, nell'ambito della causa civile nella quale era stata formulata domanda ai sensi dell'art.2932 c.c. da N M contro la Cooperativa Edilizia Casaviva a r.I., poi Fallimento Cooperativa Edilizia Casaviva a r.l. 1.1 Ciò posto, giova ricordare che ai fini dell'individuazione della giurisdizione tributaria assume rilievo l'art.2 del d.lgs. n.546/1992, secondo il quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale.
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