Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2020, n. 31356
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Alessandria in composizione monocratica nei confronti del Tribunale di Alessandria in composizione collegiale con ordinanza del 27/0/2020 visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale collegiale di Alessandria;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica - ritenendo che ad esso non spettasse, per ragioni di materia, di procedere al giudizio nei confronti di R B, e altri, in relazione ai reati di cui oltre - ha sollevato conflitto negativo di competenzà nei confronti del Tribunale collegiale della stessa sede, in precedenza, a sua volta, spogliatosi del processo, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
2. I suddetti imputati erano stati tratti a giudizio del Tribunale collegiale, in ordine al reato di associazione per delinquere, nonché a reati-fine alla predetta associazione connessi. Con sentenza 7 giugno 2017 il medesimo Tribunale dichiarava non doversi procedere in relazione al reato associativo, perché estinto per prescrizione;
con separata coeva ordinanza, esso constatava essere venuto meno l'unico titolo di reato fondante la cognizione collegiale e disponeva la prosecuzione del processo dinanzi al
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale collegiale di Alessandria;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica - ritenendo che ad esso non spettasse, per ragioni di materia, di procedere al giudizio nei confronti di R B, e altri, in relazione ai reati di cui oltre - ha sollevato conflitto negativo di competenzà nei confronti del Tribunale collegiale della stessa sede, in precedenza, a sua volta, spogliatosi del processo, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.
2. I suddetti imputati erano stati tratti a giudizio del Tribunale collegiale, in ordine al reato di associazione per delinquere, nonché a reati-fine alla predetta associazione connessi. Con sentenza 7 giugno 2017 il medesimo Tribunale dichiarava non doversi procedere in relazione al reato associativo, perché estinto per prescrizione;
con separata coeva ordinanza, esso constatava essere venuto meno l'unico titolo di reato fondante la cognizione collegiale e disponeva la prosecuzione del processo dinanzi al
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