Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2021, n. 02612
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 3035-2016 proposto da: Z G, elettivamente domiciliato in ROM, VIA
DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell'avvocato R G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L F, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M G, MZZI ALESSANDRO, MZZI FANCESCA, elettivamente domiciliati in ROM, VIA
ANTONIO BERTOLONI
26/B, presso lo studio dell'avvocato S S, che li rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1948/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere E P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C C che ha concluso per il rigettol del ricorso;
udito l'Avvocato L F, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S S, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 856 del 2014, accolse la domanda proposta nel 2010 dai germani F M, A M e G M nei confronti di G Z e, per l'effetto, condannò il convenuto alla restituzione del dipinto "Edipo Re" attribuito a R, trafugato dall'abitazione romana dei genitori dei M nel 1984 (come da denuncia contro ignoti dell'aprile 1984) e ritrovato, dopo lunghi anni, nel possesso dell'architetto Z.
1.1. Lo stesso Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale dello Z, di accertamento dell'acquisto della proprietà del dipinto a titolo di successione della madre, ovvero per usucapione.
1.2. La vicenda aveva dato luogo ad un procedimento penale per ricettazione a carico dello Z, che era stato sospeso in attesa della soluzione della causa petitoria tra imputato e parti civili relativa alla proprietà del dipinto (provvedimento di sospensione confermato da Cass. pen. n. 870 del 2013).
1.3. Ritenne il Tribunale che i germani M, eredi universali dei genitori Dario M e Giuliana Cardarelli, avessero diritto alla restituzione in quanto proprietari del dipinto, «in ragione della identità, da ritenersi acclarata oltre ogni ragionevole dubbio, tra il quadro denunciato come sottratto ed il quadro della disponibilità del sig. Z».
2. La Corte d'appello di Venezia, adita da G Z, con sentenza pubblicata il 18 agosto 2015 ha confermato la decisione di primo grado.
2.1. Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale ha ritenuto prive di fondamento le contestazioni dell'appellante in ordine al difetto di legittimazione attiva e passiva, alla mancanza di identità tra il dipinto in sequestro e quello oggetto di furto nel 1984, alla mancanza di prova dell'acquisto del dipinto da parte del dante causa dei germani M, al rigetto della domanda riconvenzionale. In particolare, secondo la Corte d'appello, i germani M non avevano agito in rivendica ma quali successori dei genitori, e che, pertanto, l'onere della prova a loro carico si limitava alla dimostrazione dell'identità tra il dipinto rubato in casa dei genitori nel 1984 e quello sottoposto a sequestro penale, già nel possesso dello Z. E che si trattasse del medesimo dipinto era dimostrato dagli accertamenti svolti anche in sede penale, dai quali era emerso che il dipinto rinvenuto nel possesso dello Z era stato battuto all'asta da Sotheby's, a Londra, il 2 aprile 1981, ivi acquistato dalla società Falqui Development and Consulting, e quindi sottratto, insieme a numerosi altri beni, dall'abitazione romana dei M-Cardarelli nella notte tra il 27 ed il 28 aprile 1984. In tale contesto, l'assenza di documentazione comprovante il trasferimento del dipinto dalla società Falqui a Dante M non era rilevante, dal momento che i germani M non avevano agito in rivendica bensì per il recupero della refurtiva.
2.2. La Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale per carenza prova, evidenziando che non vi era traccia documentale dell'acquisto del dipinto da parte della madre dello Z, nel gennaio 1983 e che lo scritto proveniente da M V G, nel quale erano riportate le ultime volontà della madre dello Z e tra esse quella di lasciare il dipinto al figlio G, non poteva configurare un legato, per difetto di forma. Quanto all'acquisto a titolo originario della proprietà del dipinto, la Corte d'appello ha ritenuto inapplicabili sia l'art. 1153 cod. civ., per assenza di un titolo idoneo al trasferimento del dipinto, sia l'art. 1161 cod.n. 3035 del 2016 P est. civ., poiché non vi era prova dell'epoca a partire dalla quale lo Z aveva iniziato a possedere il dipinto, che era rimasto in casa M-Cardarelli fino all'aprile del 1984. 3. Per la cassazione della sentenza G Z ha proposto ricorso articolato in nove motivi, ai quali hanno resistito con controricorso i germani M. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti. Il ricorso, che si articola in numerosi motivi, invoca il controllo legittimità su plurime questioni di diritto, ed è pertanto ammissibile dal punto di vista della conformità al modello legale tipico, impregiudicata la possibilità di dichiarare inammissibili singoli motivi ove le dedotte violazioni di legge sostanziale o processuale risultassero apparenti (da ultimo, Cass. Sez. U 27/12/2019, n. 34476).
1.1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. Si contesta che la Corte di Appello, qualificando la domanda dei germani M come azione possessoria, avrebbe violato tanto il divieto
DELLA GIULIANA
44, presso lo studio dell'avvocato R G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L F, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M G, MZZI ALESSANDRO, MZZI FANCESCA, elettivamente domiciliati in ROM, VIA
ANTONIO BERTOLONI
26/B, presso lo studio dell'avvocato S S, che li rappresenta e difende giusta procura speciale per Notaio;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1948/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2020 dal Consigliere E P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C C che ha concluso per il rigettol del ricorso;
udito l'Avvocato L F, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato S S, difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 856 del 2014, accolse la domanda proposta nel 2010 dai germani F M, A M e G M nei confronti di G Z e, per l'effetto, condannò il convenuto alla restituzione del dipinto "Edipo Re" attribuito a R, trafugato dall'abitazione romana dei genitori dei M nel 1984 (come da denuncia contro ignoti dell'aprile 1984) e ritrovato, dopo lunghi anni, nel possesso dell'architetto Z.
1.1. Lo stesso Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale dello Z, di accertamento dell'acquisto della proprietà del dipinto a titolo di successione della madre, ovvero per usucapione.
1.2. La vicenda aveva dato luogo ad un procedimento penale per ricettazione a carico dello Z, che era stato sospeso in attesa della soluzione della causa petitoria tra imputato e parti civili relativa alla proprietà del dipinto (provvedimento di sospensione confermato da Cass. pen. n. 870 del 2013).
1.3. Ritenne il Tribunale che i germani M, eredi universali dei genitori Dario M e Giuliana Cardarelli, avessero diritto alla restituzione in quanto proprietari del dipinto, «in ragione della identità, da ritenersi acclarata oltre ogni ragionevole dubbio, tra il quadro denunciato come sottratto ed il quadro della disponibilità del sig. Z».
2. La Corte d'appello di Venezia, adita da G Z, con sentenza pubblicata il 18 agosto 2015 ha confermato la decisione di primo grado.
2.1. Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale ha ritenuto prive di fondamento le contestazioni dell'appellante in ordine al difetto di legittimazione attiva e passiva, alla mancanza di identità tra il dipinto in sequestro e quello oggetto di furto nel 1984, alla mancanza di prova dell'acquisto del dipinto da parte del dante causa dei germani M, al rigetto della domanda riconvenzionale. In particolare, secondo la Corte d'appello, i germani M non avevano agito in rivendica ma quali successori dei genitori, e che, pertanto, l'onere della prova a loro carico si limitava alla dimostrazione dell'identità tra il dipinto rubato in casa dei genitori nel 1984 e quello sottoposto a sequestro penale, già nel possesso dello Z. E che si trattasse del medesimo dipinto era dimostrato dagli accertamenti svolti anche in sede penale, dai quali era emerso che il dipinto rinvenuto nel possesso dello Z era stato battuto all'asta da Sotheby's, a Londra, il 2 aprile 1981, ivi acquistato dalla società Falqui Development and Consulting, e quindi sottratto, insieme a numerosi altri beni, dall'abitazione romana dei M-Cardarelli nella notte tra il 27 ed il 28 aprile 1984. In tale contesto, l'assenza di documentazione comprovante il trasferimento del dipinto dalla società Falqui a Dante M non era rilevante, dal momento che i germani M non avevano agito in rivendica bensì per il recupero della refurtiva.
2.2. La Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale per carenza prova, evidenziando che non vi era traccia documentale dell'acquisto del dipinto da parte della madre dello Z, nel gennaio 1983 e che lo scritto proveniente da M V G, nel quale erano riportate le ultime volontà della madre dello Z e tra esse quella di lasciare il dipinto al figlio G, non poteva configurare un legato, per difetto di forma. Quanto all'acquisto a titolo originario della proprietà del dipinto, la Corte d'appello ha ritenuto inapplicabili sia l'art. 1153 cod. civ., per assenza di un titolo idoneo al trasferimento del dipinto, sia l'art. 1161 cod.n. 3035 del 2016 P est. civ., poiché non vi era prova dell'epoca a partire dalla quale lo Z aveva iniziato a possedere il dipinto, che era rimasto in casa M-Cardarelli fino all'aprile del 1984. 3. Per la cassazione della sentenza G Z ha proposto ricorso articolato in nove motivi, ai quali hanno resistito con controricorso i germani M. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti. Il ricorso, che si articola in numerosi motivi, invoca il controllo legittimità su plurime questioni di diritto, ed è pertanto ammissibile dal punto di vista della conformità al modello legale tipico, impregiudicata la possibilità di dichiarare inammissibili singoli motivi ove le dedotte violazioni di legge sostanziale o processuale risultassero apparenti (da ultimo, Cass. Sez. U 27/12/2019, n. 34476).
1.1. Con il primo motivo è denunciata nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. Si contesta che la Corte di Appello, qualificando la domanda dei germani M come azione possessoria, avrebbe violato tanto il divieto
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