Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 31397

CASS
Sentenza
24 maggio 2023
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24 maggio 2023

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Integra il delitto di omissione di atti di ufficio la condotta del tutore del soggetto incapace che ometta di depositare il rendiconto al momento della cessazione dalle funzioni, in quanto la qualifica pubblicistica connessa alla funzione svolta non viene meno nel caso di mancata redazione e presentazione dei rendiconti dovuti. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo generale di rendicontazione risponde all'esigenza dei soggetti interessati di svolgere il pieno controllo sull'attività espletata e di accertare le posizioni debitorie o creditorie del tutore nei confronti dello stesso amministrato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 31397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31397
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

31397-23 aso di diffusione del en pre ndimento he richiesta di pote REPUBBLICA ITALIANA imposto dalla legge In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giorgio Fidelbo -Presidente - Sent.n. sez. 706/2023 Ercole Aprile -U.P. 24/05/2023 -Relatore - R.G.N. 8928/2023 Enrico Gallucci NO TI IE Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA F.C. nato ad [...] i sul ricorso proposto da omissis avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 23/11/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore della Parte civile, Avvocato Roberto Rossi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, depositando conclusioni scritte e nota spesa;
rilevato che il difensore dell'imputato, Avvocato Dario Frassy, pur ritualmente avvisato della definizione del ricorso a mezzo di trattazione orale, come da richiesta del PG, non è comparso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino con sentenza del 23 novembre 2022 (motivazione depositata il successivo 30 novembre), in parziale riforma di quella di primo grado emessa dal Gip del Tribunale di Vercelli, ha dichiarato non doversi procedere in riferimento alle condotte di peculato contestate al Capo B) - - commesse tra il giugno 2009 e il giugno 2010 perché estinte per prescrizione, rideterminando la pena inflitta all'imputato in complessivi anni due e mesi dieci di reclusione, con le conseguenti statuizioni a favore della parte civile.

2. Gli addebiti contestati all'imputato concernono, oltre a condotte appropriative poste in essere nella qualità di tutore della cugina F.G. gravemente malata e ricoverata presso una struttura sanitaria (peculato: capo B), l'omissione di atti di ufficio, aggravata dal nesso teleologico rispetto al delitto di peculato, poiché, nella qualità suindicata, avendo già in passato omesso di redigere svariati rendiconti nonché di esporre le ragioni di tale omissione, a seguito della rimozione dal predetto incarico disposta con decreto del giudice tutelare del 27 settembre 2018, ometteva di depositare il rendiconto finale entro il prescritto termine di due mesi (capo A).

3. Avverso la indicata sentenza di appello l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale si deducono i seguenti motivi: a) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di omissione di atti di ufficio aggravato. Si eccepisce che difetta la precisa determinazione del fatto di reato contestato, avendo il giudice tutelare rilevato che il F.C. non aveva mai presentato rendiconti, mentre la imputazione fa riferimento alla "omessa redazione di svariati rendiconti"; tale imprecisione, si sostiene, ridonda nella genericità della imputazione - non essendo individuati quali rendiconti sono stati omessi e quando questi dovevano essere prodotti a tacere - che tali omissioni "potrebbero essere state tollerate dai giudici tutelari" che solo dopo molti anni hanno proceduto alla revoca dell'incarico; si contesta poi la ritenuta configurabilità della circostanza aggravante, rilevando che in realtà è stata proprio l'omessa redazione dei rendiconti a far sorgere sospetti in ordine alla regolarità della tutela e quindi tale condotta "più che favorire l'occultamento dell'ipotetico e successivo reato ne ha agevolato l'individuazione"; b) violazione di legge e vizio di motivazione sempre in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 328 cod. pen. in relazione alla ritenuta configurabilità in capo all'imputato della - qualità di pubblico ufficiale, da limitarsi in riferimento allo svolgimento della tutela alla sola potestà certificatoria nell'attività di redazione dei rendiconti: non avendo redatto rendiconti, egli non aveva la necessaria qualifica pubblicistica;
c) vizio di motivazione in riferimento alla condanna per le condotte di peculato, 2 -condanna fondata in modo apodittico e illogico - su indizi non concludenti (in particolare, le "sensazioni" rappresentate

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