Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2022, n. 30472

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/10/2022, n. 30472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30472
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19474/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
-parte ricorrente -

contro

Gema spa, in fallimento. -parte intimata - avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Puglia n. 76/2016 del 19.1.2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 dal Consigliere G M S;
udito il Procuratore Generale dott.sa A M S che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi vari avvisi di liquidazione notificati alla Gema spa, in qualità di agente locale per l'attività di riscossione dei tributi, in recupero di imposte ipotecarie e di bollo asseritamente dovute su iscrizioni ipotecarie da quest'ultima ottenute contro alcuni soggetti debitori in forza di ingiunzioni fiscali ex

RD

631 del 1910;
iscrizioni ipotecarie che la società concessionaria aveva ritenuto esenti ex articolo 47 d.P.R. 602/73. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l'articolo 47 cit. prevede l'esenzione da imposta delle iscrizioni ipotecarie eseguite dal concessionario in quanto tale, senza distinguere tra Equitalia e gli altri soggetti incaricati della riscossione ex articolo 10 d.P.R. 602/73;
- neppure, in assenza di specifica previsione normativa, l'esenzione presuppone necessariamente che l'iscrizione ipotecaria sia disposta a mezzo ruolo, piuttosto che in forza di ingiunzione fiscale ex

RD

631 del 1910. Nessuna attività difensivaè stata posta in essere, in questa sede, da Gima spa. Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (e proroghe successive), senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. § 2.1 Con i due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, l'agenzia delle entrate lamenta –ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 47 e 77 d.P.R. 602/73, nonché dell'articolo 4 comma 2 sexies d.l. 209 del 2002 conv.l. 265/02. Ciò per avere la commissione tributaria regionale ammesso l'esenzione dalle imposte ipotecarie nonostante che: - la riscossione tramite ingiunzione fiscale costituisca mezzo alternativo alla riscossione tramite ruolo, come anche evincibile dal decreto legislativo n.446 del 1997 che facoltizza gli enti locali a recuperare i tributi, alternativamente, a mezzo ingiunzione ovvero a mezzo ruolo in caso di intervento dei concessionari del servizio centrale di riscossione;
- solo nel caso di riscossione a mezzo ruolo si rendono applicabili le norme di cui al d.P.R. 602/73(dunque compresa quella sull'esenzione ex articolo 47);
- per quanto l'articolo 4 comma 2 sexies del decreto legge 209 del 2002 cit. abbia esteso anche alla riscossione dei tributi locali tramite ingiunzione fiscale le disposizioni contenute nel Titolo II del d.P.R. 602/73 (Riscossione coattiva), tale estensione non concerne tutte indistintamente le norme ricomprese nel Titolo citato, ma esclusivamente quelle ‘compatibili’;
- tra le norme in questione non può rientrare l'articolo 77 d.P.R. 602/73 sull’iscrizione ipotecaria, dal momento che questa disposizione individua espressamente il ruolo come titolo per l'iscrizione stessa, dunque un titolo diverso dall'ingiunzione fiscale;
- vertendosi di materia esonerativa, oltre che di costituzione di garanzia derogatoria della par condicio creditorum, si impone nella specie l’adozione di un canone restrittivo di interpretazione. Conclude pertanto la ricorrente Agenzia delle Entrate, in ciò richiamando la Circolare dell'allora Agenzia del Territorio n. 4 del 2008, nel senso che “all'ingiunzione fiscale ai sensi del rd 631 del 1910 non può attribuirsi natura di titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca e, di conseguenza, alla relativa procedura di riscossione non sono applicabili le disposizioni agevolative tributarie previste per le operazioni ipotecarie richieste dagli agenti della riscossione derivanti da procedimenti di riscossione eseguiti in base al ruolo”. § 2.2I motivi sono fondati. Stabilisce l’art.47 d.P.R. 602/73 che: “Gratuita' delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.
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