Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/11/2020, n. 25577
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30150-2019 proposto da: BANCA SISTEMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FRANCESCO MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato I C, rappresentata e difesa dall'avvocato A L(AIMMI;- ricorrente -contro BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;-A) - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 80049/2018 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2020 dal Consigliere L N;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C S, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. FATTI DI CAUSA 1. - Banca Sistema s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. civ., nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, dalla società intrapreso contro la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. ed il Ministero dello sviluppo economico, chiedendo di affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Narra la ricorrente di avere ivi domandato l'accertamento dell'illegittimità della deliberazione assunta in data 26 settembre 2018 dal consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ex I. n. 662 del 1996, comunicata dalla detta banca quale mandataria del RTI gestore del fondo, con cui è stata dichiarata l'inefficacia della garanzia prestata per la Elex Italia s.r.l. (poi fallita) e che la convenuta ha, innanzi al tribunale, eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Precisa che, essendo stata ammessa la beneficiaria alla garanzia per l'80% del finanziato con delibera M.C.C. s.p.a. del 21 maggio 2014, la ricorrente effettuò un finanziamento di C 700.000,00, erogato il 29 maggio 2014;che la Elex Italia s.r.l. non ha, tuttavia, provveduto al puntuale pagamento delle rate, con conseguente risoluzione del contratto;che, richiesta l'attivazione della garanzia per l'importo di C 393.305,42, il Fondo l'ha dichiarata inefficace. Ric. 2019 n. 30150 sez. SU - ud. 20-10-2020 -2- Pertanto, inserendosi la controversia, vertente sulla declaratoria di inefficacia della garanzia ormai concessa, nella fase successiva a quella dell'ammissione alla medesima, né involgendo la lite valutazioni discrezionali o di revoca della concessione del beneficio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. 2. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo il pubblico ministero, la controversia ricade, data la materia delle sovvenzioni, finanziamenti ed agevolazioni pubbliche, nel quadro di competenza della giustizia ordinaria, in quanto comunque successivo alla decisione autoritativa di iniziale concessione del beneficio.
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