Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2024, n. 31121
Sentenza
14 maggio 2024
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14 maggio 2024
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Massime • 1
In tema di investigazioni difensive, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, in ragione della natura preventiva dell'attività d'indagine difensiva, rigetta la richiesta di accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, formulata ai sensi dell'art. 391-septies cod. proc. pen., trattandosi di decisione, non impugnabile, che non si pone al di fuori del sistema processuale, né determina una stasi del procedimento.
Sul provvedimento
Testo completo
SND 31121-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 777 Gastone Andreazza - Presidente - Sent. n. sez. Cinzia Vergine CC 14/05/2024 R.G.N. 3053/2024 Emanuela Gai Alessio Scarcella Maria Cristina Amoroso Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN IO nato a [...] il [...] ER IO, nato a [...] il [...] avverso decreto del Giudice indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa del 13/12/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Tribunale di Ragusa,1.Con provvedimento del 03/01/2024, il G.i.p. presso reiterando il provvedimento del 13/12/2023, ha rigettato l'istanza, formulata ex art. 391-septies cod. proc. pen., con la quale il difensore di IN IO e ER IO, aveva chiesto di essere autorizzato ad accedere ai luoghi di cui alle p.lle n. 143 e 219 del Comune di Scicli, Contrada Trippatore, al fine di svolgere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 391-novies cod. proc. pen. attività investigativa nell'interesse dei suoi assistiti ai sensi degli artt. 391-bis e ss. del codice di rito. L'istanza è stata rigettata dal G.i.p. reiterando i motivi posti a fondamento del diniego del 13/12/2023, in cui si era reputato non consentito lo svolgimento dell'investigazione difensiva di cui all'art. 391-nonies cod. proc. pen. in relazione ad atti richiedenti l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria. Giova evidenziare che la richiesta era stata presentata da ER e IN nella loro qualità, rispettivamente, di nudo proprietario e usufruttuario del terreno agricolo sito nel Comune di Scicli (p.lle 143, 219, 221, 703), per verificare la veridicità della notizia in base alla quale sulle particelle 143 e 219, di cui i ricorrenti non avevano la disponibilità, ivi insistendo una cava di calcare, sarebbe stata realizzata, da ignoti, una discarica abusiva di rifiuti, pericolosa per il territorio circostante ove risiedeva e svolgeva l'attività di agricoltore e allevatore IN IO.
2. Avverso il provvedimento del G.i.p. del 03/01/2024 IN IO e ER IO, tramite il comune difensore, propongono ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
3. Nel primo motivo si lamenta l'abnormità del provvedimento, giustificante l'impugnazione diretta in questa sede, sotto il profilo dello sviamento della funzione giurisdizionale, avendo il diniego determinato una limitazione dell'attività difensiva insanabile, posto che avverso lo stesso l'ordinamento non contempla alcun rimedio impugnatorio.
4. Nel secondo motivo, dopo aver richiamato il contenuto del provvedimento impugnato, si lamenta il vizio di assenza di motivazione, non avendo il giudice specificato i motivi per i quali l'attività oggetto dell'istanza rientrasse tra quelle richiedenti l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria. CONSIDERATO