Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2021, n. 30127

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/08/2021, n. 30127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30127
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E F M nato a Gallipoli il 04/08/1964 avverso la sentenza del 17/07/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A B;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D M, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Lecce, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Lecce del 15 marzo 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di F M E in ordine ai delitti di abuso d'ufficio di cui ai capi A) e B) in quanto estinti per prescrizione;
ha assolto il medesimo - perché il fatto non sussiste - dalla contestazione ex art. 479 cod. pen. sub capo C), limitatamente alla falsa attestazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 del Regolamento Comunale in capo ad A C e A B e, ribadito il giudizio di penale responsabilità per le residue condotte di abuso d'ufficio e di falso quanto ai requisiti di R F sub capo C), ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

1.1. Giova precisare che sub capo C), unico attinto dal ricorso, è contestato a F M E, all'epoca dei fatti Sindaco del Comune di Gallipoli, di avere nominato quali componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) A C, A B e R F, in violazione del Regolamento approvato dalla Giunta Comunale e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), essendo stata la nomina disposta in assenza del prescritto parere preventivo della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC) e nonostante la mancanza in capo ai nominati dei requisiti prescritti dal medesimo Regolamento.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Viola Messa, F M E chiede l'annullamento del provvedimento per il motivo - di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - con cui eccepisce la violazione di legge penale in relazione all'art. 323 cod. pen. ed il correlativo vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello stimato erroneamente integrati i presupposti oggettivo e soggettivo del delitto, anche alla luce della nuova formulazione della fattispecie incriminatrice. Rileva la difesa come il ricorrente non abbia posto in essere alcun atto illegittimo per violazione di legge atteso che l'art. 11 del Regolamento Comunale vigente al momento della nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) attribuiva al Sindaco il potere insindacabile di nomina, non subordinato al parere preventivo della Commissione Indipendente per la Valutazione della Integrità e Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
che, in particolare, il provvedimento di nomina in oggetto veniva assunto in data 31 gennaio 2013, quando non era stata ancora approvata la deliberazione con la quale l'Autorità prevedeva normativamente l'obbligo di comunicazione preventiva delle nomine alla commissione, introdotto soltanto in data 27 febbraio 2013;
che, in ogni caso, anche la nuova disposizione non assegna al parere preventivo della Commissione un'efficacia vincolante sulle decisioni degli amministratori locali. D'altra parte, evidenzia come l'istruttoria dibattimentale non abbia consentito di acquisire alcuna prova in merito alla consapevolezza del Sindaco circa i rilievi sollevati dalla Commissione con riferimento alle singole nomine, di tal che è indimostrato l'elemento soggettivo, la cui insussistenza è confermata dalla circostanza - sia pure costituente un post factum - che, non appena aveva notizia della nota della Commissione portata in Consiglio Comunale dall'opposizione, E revocava immediatamente le nomine da egli effettuate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il ricorrente rinnova dinanzi a questa Corte questioni già sottoposte al vaglio del Collegio territoriale e non si confronta con l'attenta motivazione svolta in risposta nel provvedimento impugnato. Il che, secondo la consolidata lezione ermeneutica di questa Corte regolatrice, riverbera nella inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, A e altri, Rv. 243838).
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